Valida la notifica della cartella esattoriale nel domicilio fiscale per ultimo noto se il contribuente non ha comunicato alcuna variazione all’Ufficio tributario

Redazione 01/06/12
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È quanto deciso dalla sezione tributaria della Suprema Corte di cassazione, la quale, con sentenza n. 8637 del 30 maggio 2012, si è pronunciata sul ricorso proposto dalle Agenzie delle entrate avverso la sentenza di appello con cui veniva affermata l’illegittimità di alcune cartelle esattoriali, inviate ad una s.r.l., per difetto di notifica dei prodromici avvisi di accertamento, essendo la società destinataria risultata “sconosciuta” al dichiarato domicilio fiscale.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria. “La disciplina delle notificazioni degli atti tributari – hanno affermato i giudici – si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni. Il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui all’art. 60, comma 1, D.P.R. 600/1973. Inoltre, la notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dall’art. 60 del D.P.R. 600/1973, secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente deve essere fatta nel Comune dove quest’ultimo ha il domicilio fiscale. In riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all’art. 145 c.p.c. comporta, peraltro, che in caso di impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile solo se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell’atto, risiede nel Comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale”.

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