Tribunale di Piacenza, 1 giugno 2010, n. 404, in tema di gioco pericoloso e superamento del rischio consentito in una partita di calcio ( palla e viso colpiti da un calcio ) – G.U. dott. G. MORLINI –

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FATTO

Nella presente controversia, l’attore chiede il ristoro dei danni non patrimoniali subiti a seguito di un infortunio, cagionato dal convenuto nell’ambito di una partita di calcio.

Resiste il convenuto.

La controversia è istruita con una CTU medico-legale affidata al dottor *******.

DIRITTO

a) La questione di diritto sottoposta all’esame del Giudice è quella della responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante.

Il problema, in tutta evidenza, si pone sia per le attività sportive che la Dottrina qualifica come necessariamente violente, nelle quali la violenza è l’in se della competizione (ad esempio, la boxe); sia per gli sport, come quello oggetto di causa, id est il calcio, eventualmente violenti, nei quali cioè la violenza non è strutturalmente prevista, ma è pur sempre disciplinata perché evento possibile, e talvolta inevitabile, in ragione del contatto fisico tra i contendenti.

Non è ovviamente in discussione la legittimità della pratica di tali sport, posto che il fondamento politico sostanziale dell’attività sportiva, anche se violenta, è quello dell’utilità umana dello sport per il miglioramento della salute psicofisica dei cittadini, e quindi dell’interesse primario che l’ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport, intesa come altamente educativa (per tutte, Cass. pen. n. 19473/2005).

Quanto al fondamento tecnico-giuridico della scriminabilità, esso è stato dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza penalistica, alternativamente individuato nell’esercizio del diritto ex art. 51 c.p.c., nel consenso dell’avente diritto ex art. 50 c.p.c., o in una scriminante tacita, possibile perché si tratta di analogia in bonam partem (ex pluribus, cfr. Cass. pen. n. 44306/2008, Cass. pen. n. 39204/2003, Cass. pen. n. 34216/2003, Cass. pen. n. 24942/2001). Alla luce di tale impostazione, un noto Autore, citando l’insegnamento della Suprema Corte, ha spiegato che “il soddisfacimento dell’interesse generale della collettività a svolgere attività sportiva per il potenziamento fisico di giovani e meno giovani, e come tale tutelato dallo Stato, può consentire l’assunzione del rischio della lesione di un interesse individuale relativo all’integrità fisica”.

Se, come detto, non è revocabile in dubbio l’esistenza della scriminante derivante dall’esercizio dell’attività sportiva violenta, più articolata e complessa è la questione relativa ai limiti di tale scriminante.

Invero, da una prima angolazione, si è al di fuori della tematica, ed il comportamento è pacificamente considerato reato doloso e fonte di illecito civile, se il fatto lesivo si concreta in un episodio commesso in collegamento di mera occasionalità con una gara sportiva. Lo svolgimento della gara può infatti essere solo la cornice dell’azione, volta dolosamente a cagionare lesioni all’avversario per ritorsione o per un risentimento personale (magari causato anche nella gara stessa, ma pur sempre precedente al momento della lesione e scollegato dall’azione di gioco): Cass. pen. n. 45210/2005, Cass. pen. n. 19473/2005, Cass. civ. n. 12012/2002, Cass. pen. n. 24942/2001, Cass. pen. n. 1951/1999.

Fuori dal caso dell’intenzionalità dolosa della lesione, va rilevato come il rispetto delle regole di gioco vale da solo a scriminare il comportamento violento. È vero infatti che alcune massime richiamano anche norme di prudenza e di diligenza per doppiare il generale riferimento al rispetto delle regole del gioco (ad esempio, Cass. civ. n. 12012/2002), ma d’altra parte non risultano pronunce che abbiano condannato l’imputato o il convenuto che si fosse attenuto alle regole del gioco. Pertanto, il riferimento giurisprudenziale alle ulteriori regole di prudenza, rappresenta una sorta di valvola di sicurezza per improbabili casi di manifesto contrasto fra ordinamento sportivo e ordinamento generale, ovvero per ipotesi di altrettanto improbabili lacune nelle regole del gioco.

Posto allora che il rispetto delle regole del gioco consente di scriminare il comportamento, l’orientamento nettamente prevalente e qui pienamente condiviso, ritiene che la mera violazione delle regole del gioco non comporti automaticamente l’illegittimità del comportamento, essendo a tal fine comunque richiesto un quid pluris per configurare una responsabilità dell’agente. Pertanto, si risponde a titolo di colpa dell’evento cagionato, solo allorché il fallo posto in essere, pur se finalizzato all’attuazione del gioco, sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di un pericolo serio dell’evento lesivo, da non essere compatibile cioè con le caratteristiche proprie del gioco: in tal modo, l’avversario viene esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante medio, cioè ad un rischio non consentito, sul presupposto che chi pratica sport accetta di esporsi, entro determinati margini di rischio, a certe tipologie di eventi che possono originare un danno (Cass. pen. n. 45210/2005, Cass. civ. n. 20908/2005, Cass. civ. n. 20597/2004, Cass. pen. n. 19473/2005, Cass. civ. n. 12012/2002, Cass. pen. n. 24942/2001, Cass. pen. n. 8910/2000, Cass. pen. n. 1951/2009, Cass. pen. n. 2286/1999, Cass. civ. n. 1564/1997). In particolare, si ha superamento del cd. rischio consentito e dell’alea normale, ogniqualvolta venga posta coscientemente a repentaglio l’incolumità del giocatore avversario, il quale è legittimato ad attendersi comportamenti agonistici anche rudi, ma non violazioni del dovere di lealtà che si risolvano nel disprezzo per l’altrui integrità fisica (cfr. in particolare Cass. pen. n. 8910/2000, che parla di non punibilità nel caso di rispetto delle regole del gioco o di loro violazione “entro i limiti dell’illecito sportivo”).

Riassuntivamente, quindi, deve parlarsi di responsabilità dolosa se l’intenzione è quella di ledere e lo stesso fallo di gioco non è che l’occasione per ledere; responsabilità colposa se vi è violazione di regolamento, il fallo è finalisticamente inserito in un’azione di gioco, ma esperito con modalità tali da superare il cosiddetto rischio consentito.

In particolare, con specifico riferimento alla responsabilità civilistica, i principali arresti giurisprudenziali in materia sono i seguenti:

  • Il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l’attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano” (Cass. civ., Sez. III, 08/08/2002, n. 12012);

  • L’attività agonistica implica l’accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano. Ne consegue che i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell’alea normale ricadono sugli stessi” (Cass. civ., Sez. III, 27/10/2005, n. 20908);

  • In materia di risarcimento del danno conseguente a un infortunio sportivo, poiché la lesione dell’integrità fisica del giocatore ad opera di altro partecipante costituisce un’eventualità contemplata, va ritenuto che la responsabilità è esclusa se, pur in presenza di violazione della regola propria dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso; il nesso funzionale è escluso dall’impiego di un grado di violenza o di irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attività si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano” (Cass. civ., Sez. III, 22/10/2004, n. 20597);

  • L’attività agonistica implica l’accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell’alea normale ricadono sugli stessi” (Cass. civ., Sez. III, 20/02/1997, n. 1564).

b) Ciò esposto in linea di diritto, deve procedersi allo scrutinio dei fatti di causa, onde verificare se dagli stessi discenda o meno la responsabilità civilistica dedotta da parte attrice.

E’ pacifico che, nell’ambito di un’azione di gioco, l’attaccante ******* ed il difensore **** stavano entrambi cercando di colpire il pallone, che in quel momento, provenendo da un lungo lancio dall’altra metà del campo, stava ancora spiovendo ed era ad altezza d’uomo. ******* ha cercato di colpire il pallone di testa, mentre **** ha cercato di colpirlo con la gamba, andando però invece a colpire il volto del *******.

Ciò posto, parte attrice ha dedotto l’esistenza di una “sproporzionata azione di gioco pericoloso” del **** (pag. 1 citazione), una sua “straordinaria ed inesucusabile imprudenza” (pag. 3 citazione) ed una “irruenza sproporzionata all’azione di gioco” (pag. 4 citazione), ciò che, in tutta evidenza, se effettivamente provato, comporterebbe la responsabilità risarcitoria sulla base di quanto esposto sub a).

L’istruttoria svolta, però, non ha confermato la narrativa attorea, e pertanto la domanda risarcitoria non può essere accolta.

Invero, va innanzitutto evidenziato che neppure può dirsi inequivocabilmente certo che il comportamento del **** fosse da qualificarsi come violativo delle regole sportive, posto che l’arbitro dell’incontro non ha ammonito il giocatore, né ha ritenuto di assumere alcun provvedimento sanzionatorio conseguente allo scontro. Se così fosse, in ragione di quanto più sopra esposto, la mancanza di violazione di regole sportive, dovrebbe di per sé far concludere per l’assenza di responsabilità risarcitoria del convenuto.

In ogni caso, anche a volere ritenere che l’intervento del **** fosse da considerarsi falloso (ciò che hanno sostenuto i testi **********, Bolzoni, ********* e *****, mentre hanno sostanzialmente negato i testi Galandini e ********), le conclusioni non muterebbero, posto che non si sarebbe comunque in presenza di un comportamento travalicante il cosiddetto rischio consentito, tramite un gesto atletico di particolare violenza od imprudenza.

Sul punto, particolarmente puntuale e convincente appare la deposizione del teste *****, deposizione altamente qualificata in quanto resa da un arbitro che stava assistendo all’incontro. Ha infatti spiegato il teste che, pur dovendosi ritenere il comportamento del **** come falloso e come tale da sanzionare con un calcio di punizione, tuttavia “l’azione di **** mi è apparsa come un’azione di gioco non violenta, cioè non contrassegnata da una particolare vigoria”; ed in ogni caso, si è trattato di un’azione fortuita, posto che “entrambi i giocatori erano concentrati sulla palla ed evidentemente nessuno dei due ha visto in tempo l’altro. Si tratta infatti di una frazione di secondo e può accadere che non si abbia il tempo di rendersi conto che un giocatore sta colpendo la palla di testa”.

Il profilo dell’involontarietà e dell’impossibilità per il **** di notare l’accorrente *******, è sottolineato anche dal teste Galandini, secondo il quale “****, nel momento in cui stava colpendo la palla con il piede, non era in grado di vedere *******, in quanto ******* non era davanti a **** ma è sopraggiunto lateralmente”.

Ne deriva, in conclusione, che anche a volere concedere che l’intervento del **** potesse in ipotesi essere falloso e quindi violativo delle regole sportive, in nessun caso può ritenersi che lo stesso fosse slegato dal contesto di gioco, di rude violenza o irruenza, sleale o tale da mettere coscientemente a rischio l’incolumità dell’avversario.

Non può quindi parlarsi di superamento del cosiddetto rischio consentito nell’ambito della normale alea derivante dalla partecipazione all’attività sportiva, con la conseguenza che nessuna responsabilità risarcitoria può essere ascritta al convenuto.

c) In ragione di tutto quanto sopra, la domanda va rigettata.

Nonostante la piena soccombenza attorea, la complessità della materia consente di ritenere integrati i “giusti motivi” ex art. 92 comma 2 c.p.c. ratione temporis vigente, per procedere all’integrale compensazione delle spese di lite.

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, seguono invece la soccombenza, e sono quindi definitivamente poste sa carico di parte attrice.

Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice all’udienza del 11/5/2010, ed alla successiva udienza del 1/6/2010 in tale udienza è stato deciso con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

  • rigetta la domanda;

  • compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

  • pone definitivamente a carico di *************** le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 17/1/2006.

 

Piacenza, 1/6/2010

Mariangela Claudia Calciano

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