Tribunale di Bari – sentenza n. 2735/2012 del 2/7-4/9 2012 Giudice estensore Dott. Valentino LENOCI – Bond Argentina

Redazione 01/10/12
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Il rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria si svolge solo tra l’Investitore e la Banca, qualora il titolo venga negoziato sul mercato secondario non per conto degli attori-investitori, ma della Banca, in forza del rapporto contrattuale con essa.

Gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore (art.28, 1°-2°c, art.29, art. 26, 1°co. Lett.e del regolamento Consob 115221998; artt. 21 ss. Del d.lgs. 24 febbraio 1998 -T.U.F.) sono espressione del più ampio principio della buona fede di cui all’art. 1375 c.c.; la loro cogenza non distingue tra clienti esperti o meno e non si affievolisce quando l’investitore abbia una conoscenza approfondita dei mercati finanziari, salvo che l’investitore non rivesta la qualifica di operatore qualificato.

Non è sufficiente all’adempimento degli obblighi informativi la mera consegna del documento sui rischi generali degli investimenti; l’intermediario deve fornire una informazione specifica e completa sulla natura dei prodotti finanziari.

La violazione dei doveri di comportamento non produce nullità del contratto di investimento, bensì la responsabilità precontrattuale dell’intermediario con conseguente obbligo di risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Bari, enunciando i suindicati principi, ha condannato la Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari a risarcire una coppia di pensionati per la somma di oltre € 123.000,00 più interessi e spese di lite.
La vicenda ha origine nel 2005 quando la coppia di consumatori, che aveva perduto i propri risparmi investiti Bond Argentina, promuovevano un giudizio di risarcimento nei confronti della banca.
Il Tribunale di Bari, Giudice Estensore dott. Valentino LENOCI (Presidente Dott. F.Lucafò, Giudice dott. E Scoditti) ha riconosciuto che “non vi è dubbio che all’epoca in cui venne effettuata l’operazione di investimento la banca fosse a conoscenza della elevata rischiosità delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina o, comunque, avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale circostanza”.  “Trattasi pertanto – prosegue il Tribunale di Bari, di titoli a rischio molto elevato inadeguato al profilo di rischio proprio degli attori (che) …  non risulta avessero esperienza di investimento in titoli obbligazionari esteri e, soprattutto, non disponevano delle necessarie conoscenze per valutare la rischiosità dell’investimento, essendo uno operaio metalmeccanico in pensione, in possesso di diploma di licenza elementare, l’altra una casalinga in possesso anch’essa della licenza elementare”. (...) “si è trattato pertanto di un investimento assolutamente inconsapevole, in cui sono ravvisabili gravissimi inadempimenti della Banca, con riferimento agli obblighi informativi ed agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza dell'operazione e di astensione dal compimento di operazioni inadeguate imposti dal contratto-quadro, come integrato dalla normativa di settore”.
Il testo integrale della sentenza, a libero uso di tutti, è pubblicato sul sito www.adusbef.bari.it al link http://www.studiomelpignano.eu/MCpanel/public/UserFiles//Sentenza%20Tribunale%20Bari%20Bond%20Argentina.pdf


Il  Vice Presidente Adusbef Puglia
Avv. Massimo Melpignano 

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