Trib. Cassino, sez. lav., 26.6.2008 – Mobbing ed art. 2087 c.c.

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Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 11 maggio 2005 Ra.Be. conveniva in giudizio l’Azienda US. di Frosinone e, svolgendo le conclusioni in epigrafe trascritte, deduceva nell’ordine: 1) di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta, quale dirigente medico di II livello (ex primario radiologo), presso il presidio ospedaliero di Isola del Liri; 2) che, a seguito della chiusura di detta struttura sanitaria, era rimasto assegnato (unico primario tra gli altri, tutti trasferiti presso l’Ospedale di Sora) ad un’unità operativa complessa di radiologia ed ecografia (istituita "ad hoc" presso la struttura di Isola del Liri); 3) che nel settembre del 1998, e su richiesta dell’interessato, era stato autorizzato il trasferimento "dell’aiuto primario Pe.Ma.Pe. presso la struttura ospedaliera di Anagni" (senza il consenso, e contro la stessa volontà, di esso esponente); 4) che, quindi, del tutto inascoltate erano rimaste le sue richieste volte "al ripristino della situazione ex ante mediante nomina di un sostituto", tanto che "tale contesto di emergenza si … (era) … protratto negli anni senza … alcuna risposta … a fronte della condizione in cui versava il reparto di radiologia dell’ospedale di Isola del Liri …"; 5) che, ancora, "… altro episodio di vessazione … veniva attuato mediante la sostituzione … delle apparecchiature tecniche di ultima generazione e la consegna di materiale scadente ed inadeguato all’attività da svolgere …"; 6) che, da ultimo, – rappresentato il rischio di un aggravamento delle condizioni di salute "a seguito dell’aumentare del lavoro nelle condizioni specificate", – "da allora, l’ambiente di lavoro divenne ostile nei confronti del ricorrente tanto da essere costretto a subire umiliazioni e pressioni psicologiche che gli provocarono sofferenze morali, danni alla vita di relazione e un esaurimento nervoso nonché l’insorgere di malattie ansiose – depressive che lo hanno costretto a continui periodi di cure e riposi senza dimenticare che, con il passare del tempo, gli furono conseguentemente assegnate mansioni, di, scarsa importanza", così esso esponente trovandosi costretto a "presentare le dimissioni volontarie dal lavoro nel corso dell’anno 2001 …".
Costituitasi in giudizio l’Azienda US. di Frosinone resisteva al ricorso contestandone (la validità, in rito, e) la fondatezza nel merito, così in particolare spiegando come in alcun modo le stesse vicende ex adverso ricostruite potessero raccordarsi alla (pur) qualificata responsabilità datoriale da "mobbing".
Assunta in corso di istruttoria la prova per testi "hinc et inde" capitolata la causa, sulla documentazione dalle parti prodotta, è stata quindi discussa e decisa, con lettura del dispositivo, all’udienza del 26 giugno 2008.
Motivi della decisione. Il ricorso è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso.
Rileva, innanzitutto, il giudice (secondo lo stesso costante insegnamento della Suprema Corte) che, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (per mancata determinazione dell’oggetto della domanda, ovvero per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento) non consegue dalla mera omissione formale di taluno di detti elementi siccome necessario che ne sia impossibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto (esame questo che non può peraltro estendersi all’esterno del ricorso medesimo, al di là di quegli atti che eventualmente, anche "per relationem", ne concorrano ad integrare il contenuto, stante la struttura di "processo chiuso" del processo del lavoro, così che la validità del rapporto processuale non può esser sanata dallo svolgimento di attività processuale ulteriore rispetto all’originaria carenza dell’atto introduttivo; cfr. Cass. S.U. 17 giugno 2004 n. 11353 e, "ex plurimis", Cass. 31 maggio 2006 n. 13005, Cass. 17 marzo 2005 n. 5879, Cass. 19 maggio 2003, n. 7843, Cass. 25 luglio 2001 n. 10154, Cass. 18 marzo 1999 n. 2519, Cass. 29 Gennaio 1999 n. 817, Cass. 2 ottobre 1998 n. 9810, Cass. 27 aprile 1998 n. 4296, Cass. 7 aprile 1998 n. 3594, Cass. 30 dicembre 1994 n. 11318, Cass. S.U. 2 giugno 1993 n. 6140); e, nella fattispecie, alcuna incertezza emerge a riguardo di petitum e di causa petendi (secondo le allegazioni che sono state poste a sostegno del ricorso), diversamente attingendo al merito della lite contestata l’idoneità di detta attività assertiva della parte a fondare (col riscontro probatorio sollecitato) la pretesa in giudizio dedotta.
Come premesso, poi, la qualificazione giuridica dei fatti sottoposti alla cognizione del Giudice è stata dal ricorrente ricondotta ad una fattispecie di "mobbing", termine questo che, – com’è ormai ampiamente noto (e invalso nella stessa prassi giudiziaria), – individua un fenomeno (mutuato dall’etologia al campo delle relazioni umane) "consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo." (cfr., nei termini, C. Cost. 19 dicembre 2003 n. 359); ed è, altresì, noto che la giurisprudenza (anche di legittimità), – nella qualificazione normativa della fattispecie materiale dedotta con riferimento ad un siffatto fenomeno, – ha (del tutto condivisibilmente) ricondotto la fattispecie materiale (difettando una specifica fattispecie normativa di disciplina degli elementi costitutivi del fatto lesivo) a quell’obbligazione di sicurezza che (quale obbligazione ulteriore, di fonte legale, che integra il contenuto delle pattuizioni individuali e che ne costituisce minimo di tutela non derogabile) è prefigurata (dall’art. 2087 cod. civ.) con norma di chiusura (del sistema protettivo del rapporto di lavoro), e aperta (incentrata, com’è, sulla tutela dei beni giuridici protetti), secondo il cui disposto "L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro." (cfr., sia pur nella diversità delle fattispecie volta a volta esaminate, Cass. 8 gennaio 2000 n. 143, – ov’è il riferimento al mobbing quale termine "che indica l’aggredire la sfera psichica altrui"’, – Cass. 23 marzo 2005 n. 6326, Cass. 29 settembre 2005 n. 19053, Cass. ***** 4 maggio 2004 n. 8438, – ove si allude alla fattispecie materiale con la precisazione "… il termine mobbing (utilizzato dalla parte per descrivere il caso in esame) può essere generalmente riferito ad ogni ipotesi di pratiche vessatorie, poste in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro …", – Cass. 25 maggio 2006 n. 12445, Cass. 6 marzo 2006 n. 4774, – pronuncia, quest’ultima, nella quale la Corte, per la prima volta, prende espressa posizione sui problemi qualificatori di fattispecie osservando che "Le circostanze esaminate acquistano rilevanza ai fini dell’accertamento di una condotta sistematica e protratta nel tempo, che concreta, per le sue caratteristiche vessatorie, una lesione dell’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, garantite dall’art. 2087 cod. civ.; tale illecito, che rappresenta una violazione dell’obbligo di sicurezza posto da questa norma generale a carico del datore di lavoro, si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti del datore di lavoro indipendentemente dall’inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato", aggiungendo che "La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze dannose deve essere verificata considerando l’idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore subordinato." -; cfr., poi, nella stessa giurisprudenza amministrativa, ******, VI, 6 maggio 2008 n. 2015 e ******, V, 27 maggio 2008 n. 2515 che, a loro volta, hanno recepito siffatte indicazioni qualificatorie).
Difettando, come detto, la fattispecie normativa del mobbing dalla riconduzione del fatto lesivo (unitariamente inteso quale complesso di condotte, atti materiali e provvedimenti gestionali del rapporto di lavoro posti in essere dal datore di lavoro, da suoi preposti è dipendenti) alla (sopra) ricordata obbligazione di sicurezza può, pertanto, farsi discendere: 1) che, – trattandosi giustappunto di obbligazione contrattuale (secondo il meccanismo di integrazione del contratto di cui all’art. 1374 cod. civ.), – opera la presunzione (legale) di colpa (di cui all’art. 1218 cod. civ.) alla cui stregua (in deroga all’art. 2697 cod. civ. secondo il quale "chi vuol fare valere un diritto in giudizio" ha l’onere di provare i "fatti che ne costituiscono il fondamento") il creditore (della prestazione di sicurezza) è dispensato dall’onere della prova dell’inadempimento (diversamente gravando sul debitore di quella prestazione l’onere dimostrativo della non imputabilità incolpevole dell’inadempimento stesso); II) che una siffatta presunzione legale di colpa (non integrando, a sua volta, un’ipotesi di responsabilità oggettiva) non esclude, peraltro, l’onere probatorio del creditore della prestazione in ordine al fatto (ex se) costitutivo dell’inadempimento ed al danno che ne sia conseguito (oltreché ai relativo nesso causale con quel fatto); III) che, – per quanto costruita quale obbligazione di fare ("id est" di "adottare … le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessario a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro."), – la struttura dell’obbligazione in discorso naturalmente comprende (in funzione del risultato di tutela dei beni giuridici protetti) quegli atti (provvedimentali o meno) che (giustappunto lesivi di quei beni) costituiscano violazione di un divieto di fare (come, in effetti, nei casi in cui quegli atti vengano posti in essere al fine, o nella consapevolezza, di ledere "l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.").
Orbene, – e passando ora alla concreta ricostruzione degli elementi costitutivi dell’illecito (contrattuale) che il ricorrente ha posto a fondamento della domanda, – non può non rilevarsi come alcuno dei fatti denunciati (considerati nella loro individualità e, unitariamente, nel loro complesso) sia suscettibile di raccordarsi ad una violazione (intenzionale o meno) del ricordato obbligo di sicurezza, ove si consideri, più specificamente, che: 1) le determinazioni organizzative aziendali (assegnazione dei dirigenti alle rispettive funzioni e alle strutture organizzative, mobilità del personale dirigenziale, dotazione strumentale delle funzioni assegnate) valgono per quello che (solo) possono (nella fattispecie) esprimere ("scilicet" scelte gestionali finalizzate esclusivamente al servizio da rendere) senz’alcuna implicazione (personalistica) relativa alla gestione del rapporto di lavoro del ricorrente (cfr. praticamente tutti i testi assunti nonché la documentazione prodotta in ordine alla corrispondenza relativa alle richieste, ed alle forniture, di strumentazione professionale); 2) lo stesso ricorrente non ha mai denunciato (pur evocando suggestivamente una condizione di isolamento professionale) una qualche forma di avversione (datoriale) a richieste (giustappunto mal presentate) di mobilità professionale (per funzioni, o per settori, e per strutture di impiego al lavoro); 3) una volta autorizzato il trasferimento di dirigente medico assegnato alla struttura da lui diretta il ricorrente (nell’ambito delle facoltà gestionali riservategli) immediatamente riorganizzava il servizio a lui affidato (con sospensione degli "esami ecografici fino a quando detto Sanitario non verrà sostituito"), – e ciò non di meno alcuna contestazione datoriale verrà mossa avverso una siffatta scelta gestionale, – e solo a circa 3 anni dal provvedimento di mobilità avrebbe richiesto "un ripristino della situazione precedente"; 4) alcuna specifica allegazione è stata svolta in punto di "ostilità" dell’ambiente di lavoro, e di "umiliazioni e pressioni psicologiche" subite sul posto di lavoro (diversamente emergendo che i rapporti interpersonali "sono stati sempre buoni e lo sono a tutt’oggi"; cfr., in specie, il teste Co.Ro.).
Rileva, ancora, il giudice come a (del tutto) analoghe conclusioni debba pervenirsi (anche) a riguardo del danno biologico e del danno c.d. esistenziale (anch’essi semplicemente enunciati), – del primo non potendosi stabilire alcun nesso con atti assolutamente privi (come premesso) di ogni idoneità lesiva (e cfr., peraltro, le certificazioni prodotte da parte convenuta che danno conto, e sin dall’anno 1994, di condizioni psicopatologiche già connotate da uno "stato ansioso" trattato, oltretutto, in regime di degenza ospedaliera), l’allegazione del secondo essendo rimasta, poi, del tutto avulsa da ogni specificazione (e precisazione individualizzante) in ordine (agii ambiti e) alle circostanze (e contingenze) di integrazione di un qualche deterioramento delle modalità realizzative ed espressive della persona (del c.d. suo fare areddituale) -; laddove è, per converso, evidente che (sia pur con la possibilità di ricorrere al procedimento presuntivo che, peraltro, necessita proprio di specifiche allegazioni destinate a fornire il supporto della dimostrazione del fatto ignoto attraverso l’usuale procedimento inferenziale secondo regole di comune esperienza; e la stessa liquidazione equitativa del danno presupponendo un’acquisizione certa degli elementi costitutivi del danno stesso e del relativo nesso causale con l’inadempimento contrattuale reclamato; cfr. ex plurimis, e da ultimo, Cass. 15 febbraio 2008 n. 3794, Cass. S.U. 24 marzo 2006 n. 6572) alcuna presunzione di danno può correlarsi allo stesso inadempimento contrattuale pena, altrimenti, l’elusione (quella che, altrimenti, è stata denunciata come "deriva risarcitoria") del complesso delle regole, e dei principi, che governano la responsabilità civile e la sua (ineludibile) funzione di riparazione del danno per i soli (e nei limiti dei) pregiudizi effettivamente subiti (secondo un’opzione dogmatica che la stessa giurisprudenza di legittimità mostra sempre più di condividere; cfr., con riferimento alla fattispecie del c.d. demansionamento, Cass. S.U. 24 marzo 2006 n. 6572, cui adde Cass. 14 giugno 2007 n. 13877, Cass. 15 settembre 2006 n. 19965 e, per la violazione del diritto al riposo settimanale, Cass. 3 luglio 2001 n. 9009, cui adde Cass. 3 aprile 2003 n. 5207, Cass. 5 novembre 2003 n. 16626).
Giusti motivi (legati alle sopra svolte ragioni di rigetto della domanda ed alla diversa posizione delle parti rispetto al rapporto giuridico fondamentale controverso) consigliano l’integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M. Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ra.Be. nei confronti di Azienda US. di Frosinone, in persona del suo legale rappresentante p.t., così provvede:
1. rigettata proposta domanda;
2. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Staiano Rocchina

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