Trasferimento fraudolento valori e misure preventive

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Trasferimento fraudolento di valori: possibile anche prima delle misure preventive patrimoniali?
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 512-bis)
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo: La Riforma Cartabia della giustizia penale

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 8925 del 17-01-2024

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Indice

1. La questione: il trasferimento fraudolento prima delle misure preventive


Il Tribunale di Palermo, sez. Riesame, confermava un’ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città con la quale era stata applicata all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.
Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alle due condotte contestate al ricorrente.
In particolare, per quello che rileva in questa sede, in riferimento ad una delle condotte addebitate, e segnatamente a proposito della sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla contestazione di cui agli artt. 512 bis cod. pen., per il difensore, l’unico elemento, che emergeva dall’attività di indagine, era che l’indagato aveva ceduto la propria attività senza tuttavia che fosse stato in alcun modo dimostrato che lui fosse privo di disponibilità economiche e che temesse di essere destinatario di una misura di prevenzione. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo: La Riforma Cartabia della giustizia penale

FORMATO CARTACEO

La Riforma Cartabia della giustizia penale

Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte reputava l’argomentazione suesposto infondata sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021), tenuto conto altresì del fatto che il delitto di trasferimento fraudolento di valori integra un’ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse nella parte in cui viene data risposta al quesito menzionato nel titolo di questo articolo, ossia se il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. sia configurabile anche prima che si proceda all’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.
Difatti, fermo restando che, come è noto, questa disposizione codicistica stabilisce che, salvo “che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni”, si afferma in tale pronuncia, in conformità ad un pregresso indirizzo interpretativo, che il reato di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche prima dell’avvio delle misure preventive patrimoniali, a condizione però che l’individuo possa ragionevolmente presumere l’inizio del procedimento e abbia l’intenzione specifica di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale.
Ove dunque tale condizione sia soddisfatta, è sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere l’insussistenza di questo illecito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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