Cass. Pen. Sez. VI, 05-03-2009, n. 10023: chiariti i confini del delitto di trasferimento fraudolento di valori

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La Cassazione, nel cassare con rinvio un provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli, coglie l’occasione per definire meglio i confini della fattispecie di cui all’art. 12 quinquies d.l. 306/1992:
 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
 
La disposizione è stata introdotta nel nostro ordinamento nell’ambito delle misure dirette a contrastare le attività di riciclaggio di denaro e di valori ad opera della criminalità organizzata.
Nella prassi, infatti, i gruppi criminali organizzati tendono a servirsi di c.d. “teste di legno”, dei prestanome a cui intestare i beni accumulati illecitamente; in questo modo si cerca di ostacolare le indagini patrimoniali della Magistratura, volte alla confisca del prodotto dei reati.
 
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma.
Il fatto di reato consiste quindi in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel realizzare volontariamente tale situazione al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza; in altri termini l’accertamento penalistico può prescindere dalla classificazione che a livello civilistico possono avere le singole operazioni, perché vi è il requisito del dolo specifico che permette di enucleare il disvalore penale della condotta.
 
La questione che ha maggiormente impegnato gli interpreti, e che ha trovato una definitiva soluzione solo dopo l’intervento delle Sezioni Unite, ha riguardato la natura del reato in questione; sull’argomento si contrapponevano infatti due distinti orientamenti, il primo volto ad individuare nella fattispecie in esame una reato permanente (Cass. III, 242/03), che si protraeva per tutto il tempo dell’intestazione fittizia, l’altro che riteneva si trattasse di un reato istantaneo (Cass. VI, n.581/93),  che vedeva la propria consumazione nel momento del primo artificio volto a far perdere la traccia del denaro.
Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che il delitto in questione integra un’ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l’attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della condotta criminosa, considerata un semplice post fatto non punibile, effetto permanente del reato (Cass. Sez. Un. n. 8/01).
 
La fattispecie che ha impegnato la corte di legittimità nella sentenza in commento aveva riguardo proprio all’individuazione del tempus commissi delicti.
Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. di Napoli avente ad oggetto i beni e i conti correnti delle ditte individuali ” X” e ” Y”, fittiziamente intestate a due soggetti indagati del reato di trasferimento fraudolento di valori in concorso con B.F. e S.F., noti appartenenti al “clan dei casalesi” e reali proprietari di tali beni.
Il Tribunale aveva considerato prescritto il reato di trasferimento fraudolento di valori muovendo dalla costatazione della natura di reato istantaneo ad effetti permanenti, che, nella specie, si era consumato quando i due reali proprietari dei beni hanno costituito, con il versamento del proprio denaro e con l’acquisto del terreno, la società Agremec Sud, diversa dai due enti i cui beni sono stati sottoposti a sequestro,  intestando fittiziamente le relative quote a due prestanome.
Le vicende successive, che hanno portato alla creazione di nuove e diverse società che, secondo l’impostazione accusatoria, avevano il medesimo scopo di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione, sono state considerate come trasformazioni societarie frutto di scelte strategiche di natura economica, irrilevanti dal punto di vista penale, tali da non alterare la natura istantanea del delitto di trasferimento fraudolento di valori, che  si sarebbe ormai prescritto.
In pratica il Tribunale ha  decretato avvenuta la consumazione nel momento in cui le somme sono state per la prima volta fittiziamente intestate, considerando tutte le avvenute modificazioni societarie e ulteriori passaggi di pacchetti proprietari semplicemente delle scelte di natura economica, irrilevanti dal punto di vista penalistico.
 
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura, ha invece ragionato diversamente.
Se è vero che il reato ha natura istantanea, e che quindi la consumazione del delitto coincide, effettivamente, con l’attribuzione fittizia del denaro, dei beni o di altre utilità, cioè con il conferimento di un’apprezzabile signoria sulla res, sicché il permanere della situazione antigiuridica, conseguente alla condotta criminosa posta in essere, rappresenta un dato non eccedente l’ambito di un postfatto non punibile,    è pur vero che esso si concretizza ogni qual volta vengano poste in essere operazioni volte a rendere meno agevole il controllo della reale proprietà dei beni.
E’ necessario cioè distinguere le  situazioni conseguenti alla fittizia attribuzione dei beni che si sostanziano nel mantenimento dello status quo, e si connotano quindi di condotte meramente passive finalizzate al semplice godimento del profitto del reato, da situazioni in cui alla prima condotta seguono altre operazioni, anche di natura societaria, volte ad ostacolare la tracciabilità dei valori. Nel primo caso le condotte, in quanto post fatto non punibile, sono prive di rilievo penalistico, nel secondo caso invece le singole condotte susseguenti integrano nuovi reati di trasferimento fraudolento di valori.
Ai fini dell’individuazione del tempus commissi delicti, quindi, il momento da prendere in considerazione deve essere quello dell’ultima operazione simulata posta in essere con la volontà specifica di ostacolare l’individuazione della reale proprietà dei beni.
 
 

Pazienza Stefano

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