Alcoltest: le forze dell’ordine lo possono eseguire senza l’avvocato difensore

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La Suprema Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con la sentenza 25/03/2024 n. 12178, ha  disatteso il parere della difesa, secondo la quale l’alcol test fosse nullo a causa del mancato avviso all’avvocato difensore di fiducia, nonostante fosse stato nominato e, il mancato avviso all’imputato che si poteva fare assistere dal suo avvocato, affermando il principio secondo il quale le forze dell’ordine non hanno l’obbligo di avvisare l’avvocato difensore della persona interessata, nel compimento dell’atto irripetibile e urgente, a norma dell’articolo 356 del codice di procedura penale. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

Corte di Cassazione -sez. IV pen.- sentenza n. 12178 del 25-03-2024

Cass.-25-04-2024-n.-12178.pdf 3 MB

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Indice

1. Che cos’è l’alcol test?


L’alcol test è la determinazione del tasso di alcol etilico.
In gergo, il termine alcol test viene utilizzato anche per indicare il dispositivo che si utilizza per misurare il tasso di alcol in un soggetto alla guida, fermato per un controllo.
In considerazione del fatto che una parte di alcol ingerita viene smaltita con le urine e con la respirazione, è possibile ricorrere a un test preciso e rapido con uno strumento che prende il nome di etilometro.
Con la finalità di calcolare il tasso di alcol, viene chiesto alla persona di espirare nel dispositivo, che dirà se la concentrazione di alcol nell’aria espirata sia superiore a quella consentita. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

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2. I fatti relativi alla vicenda


Come si legge su studiocataldi.it, un uomo alla guida di un’auto ha subito una condanna per guida in stato di ebbrezza.
La Corte d’Appello, da parte sua, ha ritenuto che fosse infondato il motivo attraverso il quale l’imputato ha lamentato il mancato avviso nei suoi confronti e in quelli del suo avvocato difensore, della possibilità di informare lo stesso in modo che lo potesse assistere nel momento nel quale è stato sottoposto al test.
L’avviso in questione può essere omesso.
Secondo la Corte, la polizia non ha l’obbligo di attendere che il soggetto che deve essere sottoposto all’alcol test, si trovi in uno stato psicologico idoneo a comprendere il significato dell’avviso con il quale viene informato della facoltà di farsi assistere da un avvocato difensore per potere compiere l’atto di accertamento, perché si tratta di un’attività urgente e indifferibile.
L’imputato ha impugnato la decisione davanti alla Suprema Corte di Cassazione, deducendo la nullità degli accertamenti urgenti eseguiti a causa del mancato avviso all’avvocato difensore di potere dare la sua assistenza in sede di accertamento del tasso di alcol con l’etilometro.
L’imputato ha anche sostenuto che dal verbale è emersa esclusivamente la mancata presenza dell’avvocato difensore al momento dell’accertamento non l’omesso avviso da parte delle forze dell’ordine, determinandone l’assenza.

3. La decisione della Suprema Corte di Cassazione


La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo in questione non fondato.
Secondo i Supremi Giudici si deve ricordare che, in caso di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un avvocato difensore, a norma dell’articolo 114 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, si deve rivolgere  a chi guida l’auto esclusivamente quando si avvia la procedura dell’alcol test, con la richiesta di sottoporsi allo stesso.
Questi avvisi non devono essere dati al guidatore dell’auto all’atto del compimento di accertamenti preliminari esplorativi, come il blow test .
Di conseguenza,  si deve ritenere che gli esami che prevede l’articolo 186 commi 4 e 5  del Codice della Strada, con la finalità di controllare il tasso di alcool, debbano essere riportati agli atti delle forze dell’ordine urgenti e indifferibili previsti dall’articolo 354 comma 3 del codice di procedura penale.
Come nel caso specifico,  deve essere applicato l’articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che impone di informare la persona della possibilità di potersi avvalere dell’assistenza di un avvocato difensore, che può presenziare senza avere diritto di essere avvisato in via preventiva (art. 356 c.p.p.).
Le forze dell’ordine non hanno l’obbligo incondizionato di aspettare l’arrivo sul luogo dell’avvocato difensore avvisato dalla persona interessata, per effettuare l’alcol test.
Si tratta di un atto delle forze dell’ordine urgente e indifferibile, il quale esito è condizionato dal tempo che passa.

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