Traliccio locato: proprietario responsabile della caduta

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Il proprietario di un traliccio (da utilizzare per installare antenne e parabole) locato a terzi è responsabile della caduta della struttura atteso che il locatore deve garantire il buono stato di conservazione e idoneità all’uso del bene locato.
riferimenti normativi: art. 1575 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15372 del 28/06/2010

Indice

1. La vicenda

Il proprietario di un traliccio, destinato ad accogliere antenne e parabole telefoniche, locava a terzi (una nota società di telefonia) la struttura predetta; quest’ultima però crollava durante un temporale dal tetto di un centro commerciale. Il locatore veniva condannato dal Tribunale per il reato di disastro colposo. Al fine di giustificare l’omissione degli interventi necessari per garantire la staticità adeguata del traliccio, il locatore faceva presente che nel contratto di locazione la conduttrice si era obbligata a provvedere “a propria cura e spese” ai lavori per mettere il traliccio in condizioni di sicurezza e all’eventuale rinforzo delle strutture.
La Corte di Appello confermava la decisione di primo grado. Secondo la Corte la violenta tromba d’aria che aveva determinato il crollo era stata una concausa, mentre le cause concorrenti consistevano nell’errata progettazione del traliccio e negli insufficienti interventi negli anni successivi per metterlo in sicurezza; nel fatto che il condannato proprietario del traliccio e locatore avesse più volte acconsentito al conduttore la posa in opera di ulteriori antenne. La posa di tali antenne era avvenuta sulla base di una perizia realizzata da un tecnico con imperizia, frutto di calcoli errati. I giudici di secondo grado notavano inoltre che lo stesso proprietario – locatore del traliccio aveva colpevolmente acconsentito all’apposizione di nuove antenne e parabole sul traliccio, senza aver accertato i mutamenti che tali installazioni avevano apportato alla struttura e nonostante fosse a conoscenza del disassamento che interessava il traliccio; il locatore quindi non aveva compiuto le verifiche necessarie, né adottato le misure di sicurezza idonee a rafforzarne la stabilità. In ogni caso secondo la Corte la clausola del contratto sopra detta, impegnando la conduttrice a rendere idonee e sicure le strutture a suo tempo locate al fine di poter collocare i propri impianti e, ponendosi in deroga al regime generale nei contratti di locazione che pone la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti locate in capo al locatore, disciplinava semplicemente la ripartizione delle spese di adeguamento dell’impianto al momento della consegna, mentre il mantenimento successivo dei requisiti di idoneità statica del traliccio era certamente a carico del proprietario locatore.
Quest’ultimo ricorreva in cassazione, insistendo nel sostenere che, al momento del crollo, a seguito del contratto di locazione, il proprietario aveva conferito al conduttore i controlli sulla stabilità della struttura. Inoltre, il ricorrente affermava che la sentenza non aveva spiegato scientificamente le cause del crollo.

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2. La questione

Il proprietario di un traliccio (da utilizzare per installare antenne e parabole) locato a terzi è responsabile della caduta della struttura?

3. La soluzione

La Cassazione ha confermato la bontà del ragionamento dei giudici di secondo grado. I giudici supremi hanno evidenziato che, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, la sentenza impugnata ha messo in evidenza la ricorrenza della posizione di garanzia in capo al proprietario del traliccio (titolare del bene locato), adeguatamente illustrandone la condotta omissiva colposa, sussistente anche alla luce delle accertate modifiche dello stato di fatto del traliccio, legate alla installazione di ulteriori antenne e parabole. Del resto, nel corso del procedimento è emerso che le condizioni precarie del traliccio (peggiorate dopo un precedente temporale), erano state a più riprese segnalate all’imputato che però non si era attivato a porvi rimedio.

4. Le riflessioni conclusive

L’obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in stato da servire all’uso convenuto presuppone che il conduttore abbia riconosciuto idonea la cosa a quell’uso al momento della consegna e consiste nel provvedere, durante la locazione, a tutte le operazioni ordinarie e straordinarie (tranne quelle di piccola manutenzione a carico del conduttore). In particolare l’art. 1575 c.c. impone al locatore, quindi, non solo di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione ma di conservarla in condizioni che la rendano idonea all’uso convenuto, anche in considerazione del fatto che un edificio o quanto sullo stesso impiantato possano costituire una fonte di pericolo. Le parti possono sempre convenzionalmente escludere o modificare tale obbligo stabilendo che soltanto determinate riparazioni siano a carico del locatore o che tutte le riparazioni facciano carico al conduttore. Tale pattuizione però deve essere chiaramente espressa.

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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