TAR Sicilia – Palermo – Ordinanza n. 81-2010 (Concorso dirigenti scolastici Sicilia – provvedimento di rinnovazione delle prove scritte – sospensione della efficacia – Violazione del principio della conservazione degli atti giuridici – sussistenza – nuova

sentenza 04/02/10
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  • TAR Sicilia – Palermo – Ordinanza n. 81-2010 (Concorso dirigenti scolastici Sicilia – provvedimento di rinnovazione delle prove scritte – sospensione della efficacia – Violazione del principio della conservazione degli atti giuridici – sussistenza – nuova valutazione nel rispetto dell’anonimato – fattibilità).

Deve essere disposta la sospensione della determinazione adottata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di avviare il procedimento di rinnovazione delle prove scritte relative alla procedura concorsuale di cui al D.D.G. 22.11.04 (concorso di dirigente scolastico nella regione Sicilia).
Difatti il giudicato di cui alle sentenze nn. 477/09 e 478/09 del C.G.A (di annullamento della suddetta procedura) lascia all’Amministrazione un qualche margine di discrezionalità in sede di riedizione del potere amministrativo.
Pertanto, alla stregua del generale principio della conservazione degli atti giuridici, la concreta portata dell’annullamento va circoscritta, rigorosamente, soltanto agli atti effettivamente toccati dalle accertate illegittimità. Sicché l’annullamento di un procedimento deve limitarsi agli atti viziati ed a quelli ad essi inscindibilmente connessi, ma non anche a quelli (o a quelle fasi) che abbiano una loro indipendenza oggettiva e funzionale.
Nel caso di specie il giudicato formatosi sulle sentenze del CGA nn. 477/09 e 478/09 investe esclusivamente l’attività valutativa che è stata posta in essere dalle due sottocommissioni – nominate successivamente alle date in cui si erano svolte le prove scritte – mentre tutta la precedente attività procedimentale non può ritenersi travolta siccome inficiata da una sorta di invalidità a ritroso, tenuto conto che in sede di rinnovazione del procedimento valutativo delle prove scritte dei candidati è possibile comunque rispettare la regola dell’anonimato.

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