Tar Salerno Sentenza n° 1323 /2011 in materia di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione

sentenza 28/07/11
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La seguente sentenza, resa in forma semplificata ai sensi dell’art.60 D.Lgs.n°104/2010, ha dichiarato la illegittimità, per difetto di presupposto, di un provvedimento di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione e contestuale acquisizione del bene al patrimonio comunale, in quanto  l’ordinanza di demolizione, relativa a immobile per civile abitazione ,realizzato abusivamente in zona agricola, non era stata ritualmente comunicata nei confronti del titolare dell’abuso e proprietario del bene , essendo stato invece consegnata a mani di soggetto estraneo all’illecito.

Viene rilevato nella decisione che, ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990, ogni provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti del destinatario solo con la comunicazione , effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.

In assenza di prova della notifica dell’ordine di demolizione al titolare dell’abuso e proprietario del bene, deve ritenersi che il termine per ridurre in pristino l’opera non possa cominciare a decorrere.

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

SENTENZA n° 1323 /2011

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso, proposto da ****, rappresentato e difeso dall’Avv. ****************, con domicilio eletto presso ********************. * . * in Salerno, via Incagliati, 2 c/o Caliulo;

contro

Comune di Sarno in Persona del Sindaco P.T., ************************* del Comune di Sarno, Regione Campania in Persona del Presidente P.T.;

per l’annullamento

del provvedimento con cui il Comune ha disposto l’acquisizione di beni immobili al patrimonio comunale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2011 il Dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Vista l’ordinanza di demolizione 10.9.2004 n. 16825, adottata dal Comune di Sarno con riferimento ad un immobile per civile abitazione in via Vecchia Lavorate, avente superficie di mq. 93,28 e volumetria di mc. 333,65, realizzato in zona agricola, in cemento armato e muratura, da ****, odierno ricorrente, senza permesso di costruire;

Considerata la natura di atto dovuto del predetto provvedimento di demolizione che, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2011 n. 2497);

Rilevato, tuttavia, che quest’ultimo non risulta ritualmente comunicato nei confronti del titolare dell’abuso e proprietario del bene *****, essendo stato invero consegnato a mani al di lui fratello , estraneo all’illecito;

Osservato che, ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990, ogni provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione allo stesso, effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile;

Dato atto pertanto che, in assenza di prova della ritualità della comunicazione dell’ordine di demolizione, deve ritenersi che il termine per ridurre in pristino l’opera, fissato in novanta giorni, non sia mai decorso;

Considerato, quindi, che è illegittimo per difetto di presupposto il successivo provvedimento di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione e contestuale acquisizione del bene al patrimonio comunale;

Ritenuto equo dichiarare irripetibili le spese del giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla l’atto di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione  e di contestuale acquisizione del bene al patrimonio comunale, adottato dal comune di Sarno  in danno del ricorrente, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

**********************, Presidente

********************, Consigliere

Nicola Durante, ***********, Estensore

sentenza

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