Tar Lazio, Roma, sez. I, 17 aprile 2008, n. 3306 – “mobbing nel p.i. e competenza di giurisdizione”

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FATTO e DIRITTO. – 1.     La ricorrente, giornalista professionista, domanda a questo Giudice il risarcimento del danno da demansionamento e da mobbing del quale, a suo dire, sarebbe stata vittima nel corso del rapporto di lavoro a tempo determinato svolto presso il Garante dei dati personali, in particolare dalla fine del 2001.
Ritiene che detta controversia spetti alla cognizione del giudice amministrativo, analogamente a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione relativamente ai dipendenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Si è costituita, per resistere, l’amministrazione intimata, depositando documenti e una memoria.
Parte ricorrente ha depositato una memoria in vista dell’udienza di discussione del 6.2.2008 alla quale il ricorso è stato assunto in decisione.
2.         Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Al riguardo, il Collegio non ha infatti motivo di discostarsi da quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VI, a partire dalla decisione n. 6228 dell’8.11.2005, che ha affrontato ex professo la questione.
Va in primo luogo ricordato che, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001, “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”. Restano invece devolute “alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3 [del citato T.U.], ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
Il rapporto d’impiego della **** non rientra tra quelli rimasti in regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001.
Né, al fine di radicare la giurisdizione esclusiva del g.a., può utilmente invocarsi l’orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento di detta giurisdizione per il contenzioso concernente il personale dell’Autorità per le Comunicazioni (Cass., sezioni unite, 23 giugno 2005, n. 13446; Cons. St., VI, 21 marzo 2005, n. 1128).
Spiega infatti il Supremo Consesso che “Detto orientamento poggia, infatti, per un verso, sul dettato dell’articolo 1, comma 26, della legge 249/97, intesa alla stregua di norma eccentrica rispetto al sistema delineato dal decreto legislativo n. 165/2001, che riconduce i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”; per altro verso, sulla considerazione che la mancata menzione dell’Autorità per le Comunicazioni nel novero di quelle eccettuate dal transito verso la giurisdizione ordinaria, si spiega con il dato cronologico della riconduzione del decreto legislativo n. 80/1998 ad una delega (la legge 15 marzo 1997, n. 57) concepita anteriormente al varo di detta Autorità.”.
Detti argomenti non sono tuttavia estensibili al Garante per i dati personali.
Sotto la prima angolazione “è sufficiente rilevare che la legge n. 675/1996, poi trasfusa nel decreto legislativo n. 196/2003, contiene una previsione, opposta a quella di cui sopra si è detto per l’AGCOM, che devolve alla giurisdizione ordinaria le controversie relative all’applicazione della normativa sui dati personali (vedi ora art. 152, comma 1, del decreto legislativo n. 196/2003).”.
Sotto il secondo profilo, il Garante per i dati personali è stato istituito dalla legge n. 675/1996, ossia in epoca anteriore all’emanazione della ricordata legge delega n. 59/1997.
A ciò si aggiunga che, come nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, anche in quella oggi in rilievo si verte in ordine ad una pretesa puramente patrimoniale di natura risarcitoria, che, per la sua consistenza di diritto soggettivo, esula anche dalla giurisdizione generale di legittimità.
Per quanto sin qui argomentato, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Sembra equo, peraltro, compensare tra le parti le spese di giudizio.
 
PQM – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Staiano Rocchina

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