T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Sesta, sentenza 5.11.2014

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Militare e Militarizzato. – Rimborso spese ai sensi dell’art. 18 D.L. 67/1997 conv. in L. 135/95. – Una volta acclarata la sussistenza di una connessione diretta, ossia non meramente occasionale fra azione contestata (qui: formazione ed utilizzazione di falsi fogli di viaggio) e servizio, è illegittimo il diniego di rimborso delle spese legali sostenute da un appartenente alle forze dell’ordine assolto dall’accusa. E’ pertanto illegittima la determinazione con cui ci si determina nel senso di concludere che “il rimborso è dovuto solo allorquando il dipendente risulti destinatario dell’accusa nell’atto di agire nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza, in tal modo esprimendone la volontà; infatti altro è il servizio espletato nell’interesse dell’amministrazione ed altro è la retribuzione, ovvero la percezione di indennità e rimborsi conseguenti a tale servizio, atteso che soltanto il primo costituisce espressione a tutela degli interessi dell’amministrazione di appartenenza, laddove la seconda ha riguardo esclusivamente al trattamento economico della prestazione contrattuale”.

N. 05690/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01233/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2012, proposto da: 
*** ***, rappresentato e difeso, per mandato in calce all’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. *******************, presso il cui studio in Napoli, via Duomo, n. 348, è eletto domicilio; 

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge in Napoli, via Diaz, n. 11; 

per l’annullamento

– del decreto a firma del Direttore della 7^ Divisione – III Reparto del Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare del 21 novembre 2011, notificata il 20 dicembre successivo, recante il rigetto della richiesta di rimborso delle spese legali di difesa sostenute dal ricorrente in un processo penale;

– ove e per quanto occorra: del parere n. 01214 reso il 22 febbraio 2011 dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli; della nota recante la comunicazione di preavviso di diniego; delle determinazioni negative assunte all’esito delle osservazioni prodotte dall’odierno ricorrente;

– di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’intimata amministrazione dell’Interno e l’annessa produzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. ********************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1- A mezzo del ricorso in esame, notificato il 17 febbraio 2012 e depositato il 15 marzo successivo, il sig. *** ***, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in forza alla Sezione Scorte del Reparto Servizi Magistratura di Napoli, si duole della decisione del Ministero della Difesa, di cui all’impugnato decreto del 21 novembre 2011, notificato il 20 dicembre successivo, che ha negato il rimborso delle spese legali da egli sostenute in relazione al giudizio penale al quale è stato sottoposto in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio e conclusosi con sentenza della Corte militare di appello di Napoli dell’11 giugno 2009, “divenuta irrevocabile il 31 ottobre successivo” (così nelle note difensive dell’amministrazione intimata, versate in atti dalla difesa erariale), che, in riforma della pronuncia di primo grado, “Visti ed applicati gli artt. 261, comma 3, l. 180/1981, 530, commi 1 e 2, e 598 c.p.p.” e “difettando la prova completa circa la sussistenza dell’elemento materiale dei contestati reati”- lo ha assolto dalla imputazione di “truffa aggravata in concorso” perché “il fatto non sussiste”.

1a- Nella prospettazione attorea, di cui all’unico mezzo di impugnazione proposto, siffatta determinazione ed i presupposti pareri resi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, è (sono) illegittima (i) per violazione dell’art. 18 del d. l. 25.3.1997, n. 67 e per eccesso di potere sotto più profili, non potendosi dubitare della doverosità del rimborso in asserita presenza dei presupposti richiesti dalla norma: esclusione di responsabilità e sussistenza del nesso strumentale fra condotta incriminata e servizio.

2- Il fatto-reato contestato consiste(va) nell’aver il ***, in concorso con altri militari, “impegnato in servizio di scorta a personalità, con artifici e raggiri -consistiti nel produrre documentazione amministrativo-contabile non corrispondente all’effettivo espletamento del servizio e formando ed utilizzando falsi fogli di viaggio- indotto in errore gli organi amministrativi del comando provinciale dei carabinieri di Napoli procurandosi l’ingiusto profitto di Euro 49,37 di indennità, con pari danno per l’amministrazione militare che provvedeva a liquidare tale somma in esubero rispetto alle reali spettanze in relazione al servizio espletato”.

Il diniego di rimborso delle spese legali sostenute dal *** è stato pronunciato dall’amministrazione, su conforme avviso dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, “in quanto l’azione posta in essere dal *** non trova riferibilità immediata e diretta nella volontà dell’organo amministrativo, in quel momento impersonificato dal soggetto”, ovvero, per come meglio chiarito in seno al parere dell’Avvocatura dello Stato, “in quanto la condotta contestata all’imputato a titolo di reato ha avuto riguardo alla mera fruizione di benefici economici unicamente conseguenti all’espletamento di un determinato servizio (scorta magistrati) ed esponenti, con l’attività di servizio, un legame lato ed esclusivamente indiretto che non implica in alcun modo espressione della volontà dell’amministrazione, né ha a riferimento alcuno alla tutela degli interessi di quest’ultima, intervenendo a servizio compiuto e non contestato nella regolarità del suo espletamento, quale compenso, rimborso o retribuzione dello stesso”.

In definitiva, come ribadito anche in questa sede processuale, secondo la difesa erariale l’art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con mod. dalla legge 23 maggio 1997, n.135, va interpretato nel senso che “il rimborso è dovuto solo allorquando il dipendente risulti destinatario dell’accusa nell’atto di agire nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza, in tal modo esprimendone la volontà; infatti altro è il servizio espletato nell’interesse dell’amministrazione ed altro è la retribuzione, ovvero la percezione di indennità e rimborsi conseguenti a tale servizio, atteso che soltanto il primo costituisce espressione a tutela degli interessi dell’amministrazione di appartenenza, laddove la seconda ha riguardo esclusivamente al trattamento economico della prestazione contrattuale e pertanto, in definitiva, al sinallagma contrattuale, così come disciplinato dalle normative specifiche di settore”.

In tali soli sensi la giustificazione del diniego opposto che non si occupa di altri profili inerenti sia ancora l’an (esclusione di responsabilità) che il quantum del (diritto al) rimborso.

3- Orbene, la ricostruzione dell’istituto operata dalla difesa erariale -alla luce del consolidato orientamento giurisdizionale secondo cui “La connessione dei fatti con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali deve intendersi nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all’attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione” (cfr. da ultimo, Tar Sicilia, Palermo, sezione prima, sentenza 4 aprile 2012, n. 695 e la conforme giurisprudenza nel suo seno richiamata)- si appalesa condivisibile nelle sue linee portanti di fondo, ma non anche ove perviene ad escludere il collegamento fra servizio e retribuzione, ovvero fra servizio e modalità per pervenire alla sua retribuzione e quindi a negare la rimborsabilità delle spese legali sopportate innegabilmente in relazione ad un processo intentato in ragione ed a causa della posizione e dell’attività lavorativa prestata dal ***.

Circostanze queste indubbie posto che, come denunciato in ricorso, per quanto rileva rispetto a detto profilo, la pronuncia del giudice di appello dà atto che il *** (ed il suo commilitone) erano “a disposizione del magistrato per servizio di scorta nei giorni indicati nel foglio di marcia” della cui veridicità si era dubitato e, quindi, dell’assenza “di divergenza tra quanto annotato sul memoriale di servizio e quanto attestato sui fogli di viaggio”.

4- E se così è non appare al Collegio possibile negare il rimborso delle spese legali in ragione solo della prospettata distinzione fra servizio e modalità di retribuzione, come invece qui avvenuto.

Ed invero, una volta acclarata la sussistenza di una connessione diretta, ossia non meramente occasionale fra azione contestata (qui: formazione ed utilizzazione di falsi fogli di viaggio) e servizio (come qui riconosciuto in sentenza), a ciò aggiungendosi che la contestazione recava anche l’aggravante legata “al grado di appuntato”, all’epoca rivestito dal ***, deve convenirsi con la difesa attorea sull’illegittimità del diniego di rimborso delle spese legali da questi sostenute: beninteso, lo si ripete, per come e per quanto lo stesso diniego trova giustificazione nei contenuti della determinazione impugnata e dei pareri ad essa presupposti, dei quali solo -e nei limiti delle censure dedotte e delle opposte repliche- le regole del processo impugnatorio consentono a questo giudice di occuparsi.

5- In definitiva, traendo le fila, non essendovi altre censure o domande processuali da esaminare, il ricorso va accolto siccome fondato nei descritti sensi di cui si è fin qui detto e, per l’effetto, come richiesto, il provvedimento ministeriale impugnato va annullato: in quanto non sorretto da motivazione utile a sorreggerlo, con salvezza degli ulteriori provvedimenti.

5a- Analoga conclusione non si impone rispetto al parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (impugnato ove e per quanto occorra), che “di per sé costituisce mero atto endoprocedimentale privo in quanto tale di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall’atto dell’organo di amministrazione attiva che lo ha recepito” (Tar Lazio, Roma, sez. prima, 4 luglio 2011, n. 5836).

5b- Le spese processuali possono essere compensate in ragione di alcuni peculiari profili della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto ministeriale impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

***********, Presidente

*********************, ***********, Estensore

************, Primo Referendario

Avv. Biamonte Alessandro

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