T.A.R. Campania, Napoli, III Sezione, 20 febbraio 2015, n. 1196 – A.G. e altri contro Regione Campania.

Redazione 26/02/15
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1. Va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia relativa all’attuazione di quelle previsioni – di carattere generale – finalizzate ad assicurare ai ricorrenti l’adozione delle misure organizzative del Ruolo professionale, venendo in rilievo l’adozione di atti cd. di macro-organizzazione nella disciplina del rapporto di lavoro tra gli odierni ricorrenti e la Regione Campania. (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 2012, n.660; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 24 gennaio 2013, n. 23; TAR Campania, Napoli, sez. III, 22 febbraio 2013 n.1066).

2. Non sfugge alla censura di legittimità per silenzio inadempimento la mancata adozione, per un non trascurabile lasso di tempo a far data dall’entrata in vigore dei parametri normativi, da parte dell’Amministrazione degli atti, di varia natura (prima, tra questi, della delibera di Giunta), idonei a dare concreta attuazione a quelle previsioni, in modo da assicurare ai ricorrenti sia l’attuazione delle misure organizzative del Ruolo professionale sia, mediante il riconoscimento delle contemplate indennità speciali di un’adeguata remunerazione delle prestazioni lavorative degli istanti, connotate da elevata professionalità e specifica competenza.

 

N. 01196/2015 REG.PROV.COLL.

N. 04767/2014 REG.RIC.

  

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4767 del 2014, proposto da: 
A. G. e altri, rappresentati e difesi dagli avv.ti xxxx, xxxx e xxxx, presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli; 

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti xxx e xxx, con i quali elettivamente domicilia in Napoli presso l’Avvocatura Regionale; 

per la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio serbato sulla diffida notificata alla Regione Campania in data 01/08/2014 per l’attuazione dell’art.30, comma 2, del regolamento n.12/11 e dell’art.1 comma 43 della legge regionale n.4/2011

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa ********** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 25 settembre 2014 e depositato in data 6 ottobre 2014, i ricorrenti esponevano in fatto:

-di essere tutti avvocati funzionari dell’Avvocatura della Regione Campania, facenti parte del distinto ruolo professionale istituito ai sensi dell’art.1, comma 43, della l.r. n. 4/2011;

-di aver notificato in data 01/08/2014 alla Regione Campania, nella qualità di soggetto datore di lavoro, atto di significazione e diffida, con il quale chiedevano che questa provvedesse ad adottare i provvedimenti necessari per dare attuazione all’art.1, comma 43, della l.r. n.4/2011, nella parte in cui questo prevede che la Giunta Regionale con propria deliberazione “definisce l’attività di lavoro degli avvocati compresi nel ruolo” e, conseguentemente, all’art. 30, comma 2, del regolamento n.12/2011;

-che l’inerzia della Regione Campania, protrattasi anche successivamente alla diffida in parola, cagionava gravissimo danno ad essi istanti in quanto, a decorrere dall’entrata in vigore del d.m. 140/2012, gli stessi avevano subito l’omesso pagamento dei compensi previsti dall’art.27 del CCNL di categoria, cui si era aggiunta la decurtazione in pejus introdotta dall’art.1, comma 457, della l. 147/2013, finendo con il godere di un trattamento tabellare patentemente modesto;

-che sulla controversia andava affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di dell’adozione di atti di macro-organizzazione così come statuito da questa stessa Sezione, con sentenza n. 1066/2013 in relazione ad una fattispecie analoga.

Tanto premesso, i ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso, con annullamento del silenzio serbato dalla Regione Campania sull’atto di diffida notificato in data 01/08/2014 e dichiarazione dell’obbligo della stessa Regione ad adottare tutti gli atti attuativi dell’art.30, comma 2, del regolamento n.12/2011 e dell’art.1, comma 43, della l.r. n.4/2011, con ogni conseguenza di legge.

Si costitutiva la Regione Campania che resisteva a ricorso del quale rilevava l’inammissibilità, anche per difetto di giurisdizione, oltre che l’infondatezza nel merito.

All’udienza camerale del 22 gennaio 2015, la causa passava in decisione.

In limine litis, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia, venendo in rilievo l’adozione di atti cd. di macro-organizzazione nella disciplina del rapporto di lavoro tra gli odierni ricorrenti e la Regione Campania. (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 2012, n.660; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 24 gennaio 2013, n. 23; TAR Campania, Napoli, sez. III, 22 febbraio 2013 n.1066).

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

Questa Sezione si è già espressa favorevolmente in una controversia (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 22 febbraio 2013 n.1066), avente forti profili di analogia con la presente, nella quale alcuni dipendenti regionali in servizio presso il Settore Finanze e Tributi avevano agito in giudizio, dopo aver provveduto alla notifica in via stragiudiziale di un atto di significazione e diffida, avverso la Regione Campania perché fosse dichiarata l’illegittimità dell’inerzia di questa nell’adozione di “ogni opportuno adempimento, funzionale al rispetto della previsione normativa di cui all’art.23, comma 2, della legge regionale n.1 del 19/01/2009”. Essi instavano, in particolare, perché, mediante l’adozione di una delibera di Giunta (secondo la previsione di cui all’art.23, comma 2. della l.r. n.1/2009) la Regione provvedesse al potenziamento degli uffici finanziari e all’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

Del pari, nella vicenda in esame, i ricorrenti agiscono affinché la Regione Campania si attivi per assicurare l’operatività in concreto della previsione di cui all’art.30, comma 2, del regolamento n.12/2011, secondo la quale “agli avvocati dell’avvocatura con la qualifica di funzionari, appartenenti al ruolo professionale è attribuita un’indennità speciale, in sede di prima applicazione, secondo le modalità previste dall’art.40 comma 3…”. A sua volta, la norma da ultimo citata prevede che la cennata indennità speciale sia parametrata alle “…posizioni organizzative di alta professionalità non dirigenziale, che richiedono il possesso di competenze specialistiche e comportano l’assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato…”.

Ciò posto, richiamati – in forza della rimarcata analogia tra le due fattispecie – i principi di giudizio e le argomentazioni poste a base della pronuncia di accoglimento di cui alla citata sentenza n.1066/2013, il Tribunale osserva che non sfugge conseguentemente alla censura di legittimità la mancata adozione, per un non trascurabile lasso di tempo a far data dall’entrata in vigore dei parametri normativi innanzi riportati, da parte dell’Amministrazione Regionale degli atti, di varia natura (prima, tra questi, della delibera di Giunta), idonei a dare concreta attuazione a quelle previsioni, in modo da assicurare ai ricorrenti sia l’attuazione delle misure organizzative del Ruolo professionale sia, mediante il riconoscimento della indennità speciale di cui all’art.40, comma 3, del regolamento n.12/2011 (richiamato dall’art.30, comma 2, stesso regolamento), un’adeguata remunerazione delle prestazioni lavorative degli istanti, connotate indubbiamente da elevata professionalità e specifica competenza.

Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità di tale inerzia, con conseguente affermazione dell’obbligo della Regione Campania ad adottare tutti gli atti attuativi dell’art.30, comma 2, del regolamento n.12/2011 e dell’art.1, comma 43, l.r. n.4/2011.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,

dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Campania sull’atto diffida notificato ad iniziativa dei ricorrenti in data 01/08/2014 con conseguente obbligo della Regione Campania ad adottare tutti gli atti attuativi dell’art.30, comma 2, del regolamento n.12/2011 e dell’art.1, comma 43, l.r. n.4/2011.

Condanna la Regione Campania al rimborso, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.1.500,00# (euro millecinquecento/00#).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

**********, ***********, Estensore

*****************, Primo Referendario

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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