Svuotacarceri: il condannato pericoloso non può usufruire della doppia sospensione della pena

Redazione 12/12/12
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Anna Costagliola

Con la sentenza n. 47859 del 10 dicembre 2012, la Cassazione penale, prima sezione, ha statuito che le norme contenute nel cd. decreto «svuota carceri» non possono costituire una seconda possibilità per ottenere i domiciliari al posto della detenzione in carcere nel caso in cui la misura alternativa sia stata negata dal Tribunale di sorveglianza per la pericolosità del condannato. Con detta sentenza, pertanto, la Corte ha accolto il ricorso presentato dal Procuratore generale avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Torino aveva disposto la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva nei confronti di un condannato ai sensi dell’art. 1 della L. 199/2010.

Nella fattispecie concreta, il reo, condannato alla pena di 2 mesi di reclusione, dopo la sospensione della pena disposta ex art. 656 c.p.c. dalla Procura generale di Torino aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di essere ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere. Essendo stata la richiesta respinta, aveva avanzato istanza di sospensione dell’esecuzione ai sensi della L. 199/2010.

Nell’accogliere il ricorso, la Corte ha spiegato come la legge citata non possa essere intesa come una seconda possibilità, oltre quella prevista dall’art. 656 c.p.p., di ottenere la sospensione dell’esecuzione al fine di scontare la pena con la speciale misura alternativa prevista da queste norme. La legge del 2010, infatti, è stata emanata al fine di ovviare, con una misura temporanea e in caso di emergenza, al problema del sovraffollamento delle carceri, estendendo il beneficio della detenzione domiciliare a categorie di condannati che, per il disposto dell’art. 656, co. 9, c.p.p., non avrebbero potuto goderne, in particolare a quelli in relazione ai quali sia stata applicata la recidiva.

In relaziona al tema de quo, l’art. 656 c.p.p. prevede che, se la pena detentiva non è superiore a 3 anni, il Pubblico Ministero ne sospende l’esecuzione; l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore, con l’avviso che entro 30 giorni può essere presentata istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative prevista dall’Ordinamento Penitenziario. Sull’istanza decide il Tribunale di sorveglianza e, qualora l’istanza venga respinta, il Pubblico Ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione.

Dal canto suo, l’art. 1 della L. 199/2010 prevede la sospensione delle pene detentive non superiori a 18 mesi solo nel caso in cui il condannato non possa beneficiare di una delle misure alternative alla detenzione in carcere concedibili attraverso la procedura dell’art. 656 c.p.p.

Secondo la Corte, pertanto, se il condannato è nelle condizioni per essere ammesso alle misure alternative alla detenzione in carcere, ha diritto solo alla sospensione prevista dall’articolo 656 c.p.p. Per la Corte di legittimità è altresì evidente che, se il beneficio richiesto gli sia stato negato dal Tribunale di sorveglianza in ragione della pericolosità o per altra causa, lo stesso condannato non potrà usufruire di una seconda sospensione, in attesa che questa volta il Magistrato di sorveglianza valuti se si tratta di soggetto pericoloso o, comunque, se sussistano le condizioni per l’esecuzione della pena presso il domicilio.

Tanto premesso, nel caso di specie, a giustificare l’accoglimento del ricorso, col conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata, è la circostanza per cui, da un lato, il condannato aveva già beneficiato della sospensione della esecuzione della pena e, dall’altro, il Tribunale di sorveglianza gli aveva respinto la richiesta di una misura alternativa.

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