Stamina: il Tar Lazio accoglie la richiesta di sospensione

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Con ordinanza n. 4728 del 4 dicembre 2013, il TAR Lazio- Roma, sez. Terza Quater, ha accolto la richiesta di sospensione avanzata dalla Stamina Foundation Onlus avverso i decreti del Ministero della Salute del 18/06 e 20/08 del 2013 che hanno autorizzato la sperimentazione clinica all’Agenzia Italiana per il Farmaco hanno nominato i componenti del Comitato scientifico per la sperimentazione del metodo c.d. “stamina”, e del parere negativo espresso dal Comitato alla sperimentazione del metodo.

Il metodo stamina, in breve, consiste in un trattamento scientifico terapeutico che si basa sulla somministrazione di cellule staminali, inventato dal Professore in lettere e filosofia Vanoni.

Il metodo terapeutico al centro di infinite polemiche, non è oggetto della decisione dell’ordinanza del TAR.

Il parere negativo reso dal Comitato scientifico ha escluso che la sperimentazione possa essere “ulteriormente proseguita”.

Il TAR non ha inteso decidere riguardo alla eccezione preliminare sollevata dal Minsitero della Salute sulla mancata notifica del ricorso all’AIFA e all’ISS.

Il tar ha riconosciuto la Fondazione legittimata ad impugnare i decreti e il parere negativo in quanto è “ eivdente l’interesse concreto ed attuale della Fondazione Stamina a che inizi e si concluda positivamente la speirmentazione del proprio Metodo STAMINA, a nulla rilevando che il soggetto promotore della sperimentazione sia il Ministero della Salute stesso,” parte resistente.

La Stamina Foundation è un’organizzazione internazionale con lo scopo di sostenere e affermare nei Paesi in cui opera il metodo stamina.

A tal fine ha “ideato” il preparato oggetto della sperimentazione, come dice anche l’ordinanza ed è pertanto legittimata ad impugnare i provvedimenti che inibiscono il metodo.

Il TAR ha riconosciuto come valido motivo per la sospensione il fatto che i membri del Comitato scientifico , composto da professori e medici, hanno in passato espresso opinioni negative sul metodo stamina e , addirittura, accese critiche e che, pertanto, il Ministrero avrebbe nominato un Comitato i cui membri risultano esserre in difetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità e non possono garantire un giusto ed obiettivo parere perché si approccerebbero alla alla sperimentazione in modo prevenuto per averla già valutata prima che siano pervenuti e possano esaminare la domentazione prodotta dalla Stamina Foundation.

Il TAR ha considerato, inoltre, che non appare illogico il rifiuto espresso dal Prof. Di lettere e filosofia Vanoni, nel corso dell’udienza, di modificare il metodo prestabilito e originario proposto dalla Stamina Foundation.

Inoltre, il TAR ha riconosciuto la palese omissione perpetrata dai membri del Comitato Scientifico nel non aver esaminato le cartelle cliniche dei pazienti che erano stati sottoposti alla cura con la Stamina presso l’Ospedale di Brescia e che, secondo i medici curanti, non avrebbero subito effetti negativi.

L’istruttoria, secondo il tar, si sarebbe svolta in modo viziato dal pregiudizio dei medici e professori componenti la Commissione.

Secondo i Giudici l’istruttoria avrebbe dovuto svolgersi in un approfondito contraddittorio anche con i sostenitori del metodo Stamina per convincere in seguito anche i malati che il rimedio del Metodo Stamina non è, almeno allo stato, effettivamente praticabile.

Il tar ripete anche che è comunque compito del Ministero vietare pratiche che creano solo illusioni e son inutili e dannose come potrà essere, a seguito di una istruttoria adeguata, anche il metodo stamina .

Infine il tar ha fissato all’11 giugno 2014 l’udienza per la trattazione nel merito della controversia sospendendo , fino a quella data, i provvedimenti impugnati.

Giancarlo Pitaro

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