Spot autopromozionali: La Corte UE sul caso Mediaset

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Nella causa C-255/21, la III Sezione della Corte di Lussemburgo ha sentenziato in ordine al limite orario di spot pubblicitari in televisione, fornendo lumi sugli annunci promozionali di programmi radio effettuati su emittenti televisive del medesimo gruppo di imprese. Chiarito anche il criterio della responsabilità editoriale.

Indice

1. Le sanzioni AGCOM al gruppo Mediaset


Reti Televisive Italiane SpA (RTI), company italiana di servizi di media audiovisivi, proprietaria dei canali televisivi Canale 5, Italia 1 e Rete 4, nel 2017 veniva sanzionata dall’Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per aver violato la normativa nazionale che fissa un limite di affollamento orario della pubblicità televisiva.

2. Il calcolo dell’affollamento orario degli spot


Per calcolare tale tempo di trasmissione, l’AGCOM ha preso in considerazione gli annunci promozionali dell’emittente radiofonica R101 effettuati sui canali televisivi detenuti da RTI. Detta radio, così come RTI, appartiene al gruppo societario Mediaset.

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3. La posizione di RTI


RTI sostiene che gli annunci dell’emittente radiofonica avrebbero dovuto essere considerati annunci di autopromozione, cioè annunci pubblicitari dei suoi propri programmi e, per l’effetto, risultare esclusi dal tempo di trasmissione oraria di pubblicità televisiva.

4. Il quesito sugli spot


Il Consiglio di Stato italiano, adito da RTI ai fini dell’annullamento delle sanzioni, ha richiesto alla Corte UE se la nozione di “annunci dell’emittente” relativi ai propri programmi, che sono esclusi dal calcolo della percentuale del 20 % del tempo di trasmissione di spot pubblicitari televisivi, includa pure gli annunci promozionali effettuati dal canale televisivo per una stazione radio appartenente al medesimo gruppo societario.

5. La posizione di Lussemburgo


Tramite la sentenza del 30 gennaio, la Corte UE ha risposto al quesito italiano in senso negativo, affermando che i servizi di radiodiffusione radiofonici, consistenti in trasmissioni di contenuto sonoro e senza immagini, sono differenti dai programmi audiovisivi forniti dall’organismo di radiodiffusione televisiva: gli stessi non rientrano quindi nella nozione di “programmi”, salvo che risultino scindibili dall’attività principale della stazione radio e possano, quindi, essere qualificati come “servizi di media audiovisivi”.

6. Il ruolo della responsabilità editoriale


La Corte UE, ulteriormente, ha precisato che per poter essere considerati “propri programmi” dell’emittente televisiva, detta emittente deve, altresì, assumerne la responsabilità editoriale. Quest’ultima consiste nell’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione da parte di una persona o di un’entità che abbia il potere di stabilire, in via definitiva, l’offerta audiovisiva.

7. Il criterio della responsabilità editoriale e gli obiettivi delle norme sugli spot


Considerato che le norme relative al tempo massimo di trasmissione pubblicitaria per ora d’orologio perseguono obiettivi distinti da quelli perseguiti dalle norme sulla concorrenza, è il criterio della responsabilità editoriale dei programmi di cui trattasi a dover essere preso in considerazione al fine di interpretare l’espressione “propri programmi”, e non l’appartenenza delle due emittenti al medesimo gruppo.

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Avv. Biarella Laura

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