Con il decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152 è stata recepita la Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, la quale abroga la Direttiva 2009/50/CE del Consiglio (c.d. Carta blu UE). Il decreto, nell’adeguare l’ordinamento nazionale vigente a quello europeo, si propone di promuovere un regime più attraente ed efficace per l’ingresso di lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, modificando l’ambito di applicazione soggettiva e prevedendo procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi favorendo una mobilità più agevole all’interno dell’Unione Europea. Il provvedimento appare particolarmente utile anche per l’Italia in quanto potrà consentire l’ingresso di personale qualificato di cui, allo stato, vi è una rilevante carenza. Per l’approfondimento sui temi dell’immigrazione consigliamo il volume: Immigrazione, asilo e cittadinanza
Indice
1. La c.d. carta blu UE per i migranti
Prima del decreto legislativo n.152/2023 la carta blu UE era Disciplinata dal D.lgs 286/98 art. 27- quater e dal D.lgs 108/2012 di recepimento della direttiva europea n.2009/50/CE.[1]
La “Carta blu Ue” poteva essere richiesta dai lavoratori extracomunitari altamente qualificati, come nuova categoria di lavoratori che possono fare ingresso in Italia al di fuori del regime delle “quote d’ingresso” e la richiesta della “Carta blu Ue” si estendeva anche ai lavoratori con qualifiche professionali tecniche. La normativa prevedeva, inoltre, la possibilità per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di presentare domanda di conversione del permesso di soggiorno in Carta Blu UE, qualora in possesso della documentazione richiesta per il riconoscimento dei titoli di qualifica professionale rilasciati dal loro Paese di origine.
La richiesta del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati doveva essere presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di competenza avvalendosi del sistema informatizzato del Ministero dell’Interno indicando il proprio indirizzo di posta elettronica.
Una volta completata la fase di registrazione si accedeva nell’area “Richiesta moduli”, dove era possibile compilare il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC). Per inviare il modulo era anche necessario indicare tutti i dati obbligatori richiesti, tra i quali il contratto di lavoro o la proposta di lavoro vincolante, il titolo di istruzione e la relativa qualifica superiore, l’importo annuale lordo, calcolato in base ai parametri indicati dalla normativa. Gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, invece, potevano accedere alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell’effettiva residenza all’estero. Il termine per il rilascio del nulla osta era di 90 giorni, dopo di che il lavoratore straniero doveva recarsi allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno. A tale riguardo si osserva che il predetto termine non veniva sempre rispettato.
Il permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE” era, quindi, rilasciato dal Questore al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative ed a seguito delle stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Lo stesso aveva una validità di due anni nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli altri casi, seguiva la stessa durata del rapporto di lavoro (che non poteva essere inferiore ad un anno).
Il titolare di Carta blu Ue, nei primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, doveva sottostare sia a limitazioni relative all’accesso all’occupazione, sia rispetto all’esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, per le quali era previsto un divieto assoluto, sia rispetto alla possibilità di cambiare il datore di lavoro, per il quale era necessario richiedere l’autorizzazione preliminare alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro con una procedura di silenzio-assenso.
Il titolare di permesso di soggiorno denominato Carta blu Ue poteva.
- richiedere il ricongiungimento familiare in conformità con le disposizioni generali previste dall’art. 29 del T.U. sull’immigrazione, a prescindere dalla durata del permesso;
- recarsi in un altro Stato dell’Unione europea, solo dopo 18 mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro in cui lo straniero aveva ottenuto il rilascio del titolo di soggiorno, e comunque lo spostamento in un altro Stato membro restava vincolato all’esercizio di un’attività lavorativa altamente qualificata;
- fare ingresso in Italia senza necessità del visto per esercitare un’attività altamente qualificata, dopo 18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro. In tal caso, il datore di lavoro, entro un mese dall’ingresso dello straniero, doveva presentare domanda di nulla osta al lavoro; il nulla osta era rilasciato entro il termine ridotto di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro poteva essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare di Carta blu Ue soggiornava ancora nel territorio del primo Stato membro;
- richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, prevedendo che i cinque anni di soggiorno regolare necessari per il suo ottenimento potevano essere raggiunti anche cumulando periodi di soggiorno regolare come titolari di Carta blu Ue in un altro Stato membro.
Per l’approfondimento sui temi dell’immigrazione consigliamo il volume: Immigrazione, asilo e cittadinanza
Immigrazione, asilo e cittadinanza
Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.Paolo Morozzo della RoccaDirettore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.
Paolo Morozzo della Rocca | Maggioli Editore
58.90 €
2. Il Decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152
Con circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Lavoro in data 28 marzo 2024 sono state fornite indicazioni sull’attuazione del citato decreto legislativo n. 152/2023 ed è stato confermato che la “Carta blue Ue” può essere rilasciata ai lavoratori provenienti da Paesi extra europei altamente qualificati.[2]
Si tratta di un canale di ingresso che consente l’assunzione dall’estero e al di fuori delle quote fissate con il decreto flussi, di lavoratori in possesso in maniera alternativa:
- di un titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
- dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;
- di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale pertinenti alla professione o al settore specificato nella domanda di carta blu;
- solo per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di carta blu.
L’introduzione dei nuovi requisiti di “qualifica professionale” risponde alla necessità di colmare il divario di competenze e professionalità richieste dal mercato del lavoro italiano, permettendo di selezionare all’estero personale tecnico specializzato, ma non più necessariamente laureato, per il quale prima non era possibile richiedere la Blu Card.
Al lavoratore straniero entrato in Italia come lavoratore altamente qualificato viene ora rilasciato un permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE”. Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro più tre mesi.
Al fine di ottenere la nuova carta UE il datore di lavoro deve inviare la domanda per il rilascio del nulla osta esclusivamente on-line, collegandosi all’apposito sito del Ministero dell’Interno registrandosi tramite l’identità digitale SPID e compilando il modello specifico per la richiesta (modello BC).
Nella domanda, oltre alle garanzie circa la sistemazione alloggiativa e la proposta di contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve altresì indicare:
- la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi(prima della modifica erano dodici). Deve, anche, essere indicata quale sarà la retribuzione annuale del lavoratore, la quale non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT (circa 27.000 euro lordi);
- il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario, oppure
- l’attestazione del possesso in capo al lavoratore della qualifica professionale superiore maturata (nei casi di lavoratori in possesso dei requisiti di qualifica professionale introdotti dalle nuove norme). In tal caso è richiesta apposita dichiarazione del datore di lavoro richiedente la Carta blu UE, corredata dei contratti di lavoro e/o buste paga da allegare alla domanda; oppure:
- i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate, consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici.
In caso di istruttoria con parere positivo (da adottarsi entro 90 giorni dall’invio della domanda, termine che si ritiene non sempre potrà essere rispettato), lo Sportello Unico procede all’inoltro telematico del nulla osta alla Rappresentanza Diplomatica competente. Dopo il rilascio del nulla osta il lavoratore straniero può recarsi alla rappresentanza diplomatica-consolare del proprio Paese per richiedere il visto di ingresso oppure, se già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, direttamente allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente.
Al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico il richiedente dovrà mostrare gli originali (o copia conforme) della documentazione comprovanti il titolo di istruzione o la qualifica professionale posseduta e già allegati alla richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico. La durata del visto d’ingresso è pari a quella autorizzata dal nulla osta e comunque non superiore a 365 giorni.
Inoltre, come chiarito dalla circolare congiunta del 27 marzo 2024, il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario è un diploma rilasciato da una Università o Istituto non universitario al termine di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni
Inoltre, per provare il possesso del requisito professionale è necessario presentare il contratto di lavoro e/o le buste paga (con l’aggiunta facoltativa di lettera redatta dal datore di lavoro straniero), relativi al periodo lavorativo svolto che dimostrino lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata dell’esperienza professionale, che deve essere di almeno cinque anni nel settore per cui si presenta la domanda di Carta blu UE.
Non è necessario presentate tali documenti nei casi in cui la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato (per esempio, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT – Il permesso di soggiorno ICT è uno speciale permesso di soggiorno rilasciato a cittadini stranieri, impiegati come dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell’ambito di trasferimenti intra-societari, regolati dall’articolo 27-sexies nel TUIM), in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso.
Inoltre, per il riconoscimento delle qualifiche professionali regolamentate in Italia sono competenti a ricevere le domande di riconoscimento, presentate ai sensi del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, le autorità indicate all’articolo 5 del medesimo decreto (tra gli altri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale).
La circolare precisa, altresì, che i documenti che provano il possesso del titolo di istruzione o la qualifica devono essere presentati in copia autentica (o copia conforme all’originale), dopo essere stati legalizzati presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana o, nel caso dei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja, mediante apposizione dell’Apostille ad opera della competente autorità del Paese che ha rilasciato il documento e con traduzione in lingua italiana.
Con riferimento al titolo di istruzione superiore e relativa qualifica professionale di livello terziario, nonché alla qualifica professionale regolamentata in Italia, la documentazione deve essere corredata dalla Dichiarazione di valore emessa dalla Rappresentanza diplomatica competente per il luogo di conseguimento o, in alternativa, limitatamente ai titoli istruzione superiore, compresi quelli abilitanti all’esercizio delle professioni regolamentate, è possibile presentare l’attestazione di comparabilità e autenticità rilasciata dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).
Nella direttiva viene anche precisato che, per assumere un lavoratore altamente qualificato, occorre effettuare il preventivo passaggio al Centro per l’impiego prima dell’invio della domanda di assunzione.
Infatti, il datore di lavoro prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro deve verificare presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego.
La circolare ministeriale precisa, inoltre, che anche per assumere un lavoratore altamente qualificato è necessario produrre l’asseverazione ovvero il documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati etc.) o organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri.
Si ricorda, che in base alle ultime modifiche normative, fatti salvi i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, la verifica dell’osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di
lavoratori stranieri viene demandata a professionisti e organizzazioni datoriali.
Viene, poi, riconosciuto il diritto al ricongiungimento dei familiari, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno. Agli stessi familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, che può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Il permesso di soggiorno del familiare, in presenza delle relative condizioni, può essere rilasciato contestualmente alla Carta blu UE, se le domande sono presentate contemporaneamente.
Per quanto concerne il cambio di lavoro dopo l’ingresso in Italia, per il titolare di Carta blue UE sono previste limitazioni, per i primi 12 mesi di occupazione legale sul territorio nazionale (prima delle modifiche tale termine era di due anni), sia relativamente all’esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, sia relativamente alla possibilità di cambiare datore di lavoro. Nel primo caso è previsto un divieto assoluto, nel secondo i cambiamenti devono essere autorizzati in via preliminare da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. In tal caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione (comprensiva anche dell’asseverazione) relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere dell’Ispettorato territoriale competente si intende acquisito. Tale precisazione appare quanto mai opportuna perché spesso in precedenza l’Ispettorato del Lavoro faceva trascorrere un lungo periodo prima di esprimere il proprio avviso.
Il titolare di Carta blu UE può esercitare, in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata, un’attività di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma.
Inoltre, nel caso di perdita del posto di lavoro, anche il titolare di Carta blue Ue, nelle more dell’ottenimento di un nuovo contratto di lavoro, può rimanere regolarmente nel territorio nazionale per un periodo non inferiore ad un anno. Rispetto al passato le nuove norme hanno esteso tale possibilità anche ai lavoratori stagionali, ai beneficiari di protezione internazionale e ai titolari di un permesso di soggiorno per ricerca o per ICT nell’ambito di trasferimenti intra-societari.
Sono, invece, esclusi dalla possibilità di chiedere la Carta blue UE gli stranieri che:
- soggiornano, o hanno chiesto di soggiornare, a titolo di protezione temporanea, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
- soggiornano, o hanno chiesto di soggiornare, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno per protezione sociale (art 18), violenza domestica (art. 18-bis), calamità (art.20-bis), particolare sfruttamento lavorativo (art.22, comma 12-quater), atti di particolare valore civile (art.42-bis), protezione speciale (art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25/2008, n. 25);
- soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale;
- soggiornano in qualità di richiedenti il permesso per ricerca ai sensi dell’articolo art.27-ter T.U. Immigrazione;
- beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell’articolo 9 bis del T.U. Immigrazione per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
- sono destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso (art. 27-quater, comma 3 T.U. Immigrazione).
Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un’attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni, previa dichiarazione di presenza al questore entro il termine di otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.
Inoltre, lo stesso, dopo dodici mesi di soggiorno legale in detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un’attività lavorativa altamente qualificata per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta.
Entro un mese dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, poi, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro. La stessa domanda può essere presentata dal datore di lavoro italiano anche se il titolare della Carta Blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.
Il datore di lavoro deve indicare, a pena di rigetto della domanda, anche i seguenti requisiti:
a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro; b) gli estremi del documento di viaggio valido.
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, la decisione è comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta Blu UE. In caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate e connesse alla complessità della domanda, il termine di trenta giorni può essere prorogato di ulteriori trenta giorni.
Inoltre, entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia ovvero dal rilascio del nullaosta, ove lo straniero sia già presente in territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza e richiede il permesso di soggiorno. Si tratta di un termine perentorio che, tuttavia, in casi eccezionali potrà essere derogato.
Potrebbero interessarti anche:
3. Conclusioni
In primo luogo si osserva che le politiche dell’immigrazione incidono sempre, nella loro essenza, sulle politiche del mercato del lavoro e questo è tanto più vero per una categoria di migranti, i cittadini di Paesi extra-UE (c.d. TCNs, Third-Country Nationals), che sono lavoratori stranieri altamente qualificati (highly skilled workers).[1]
Come visto, a tale tipologia di lavoratori è dedicata una specifica disciplina introdotta dapprima con la direttiva 2009/50/CE (c.d. Blue Card Directive) e il conseguente D.Lgs. n.108/2012, e culminata poi nel citato Decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152; tale normativa regola non tanto l’instaurazione di rapporti di lavoro “speciali”, quanto le modalità del loro accesso al mercato del lavoro italiano, nonché le condizioni del loro soggiorno. I lavoratori in questione sono visti dagli Stati membri dell’UE con favore poiché portano con sé un bagaglio prezioso di conoscenze, competenze e abilità.
Infatti, essi sono destinati a occupare la fascia “alta” del mercato del lavoro, dando il proprio contributo a un’economia che, per competere, necessita di risorse umane capaci di interpretare e finanche abilitare il dispiegarsi della c.d. quarta rivoluzione industriale, la cui caratteristica sta, sul piano del mercato del lavoro, proprio nella polarizzazione delle competenze tra fasce alte e fasce basse della popolazione lavorativa
Tuttavia, la contrarietà dei Governi nazionali all’ingresso in generale di migranti ha convinto le Istituzioni europee (specie la Commissione) ad abbracciare un approccio più realistico, rinunciando all’introduzione di una “via europea alla migrazione per lavoro” e cominciando, invece, la costruzione di discipline settoriali rivolte a lavoratori stranieri variamente caratterizzati. Il primo focus è stato proprio sugli highly-skilled workers, a conferma che è più facile accogliere i migranti quando la convenienza economica è evidente.
Il lavoratore altamente qualificato è divenuto, quindi, titolare di un peculiare permesso di soggiorno, rilasciato dallo Stato che lo ha ammesso denominato appunto Carta Blu dell’Unione che ha rappresentato un efficace canale della migrazione regolare proprio perchè gli stranieri altamente qualificati non debbono rispettare alcun tetto numerico per entrare in Italia, in quanto esclusi dal “sistema delle quote”.
Tuttavia, poiché la normativa in questione in precedenza non si è rivelata particolarmente efficace è stata emanata la Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021 recepita nel menzionato decreto legislativo n. !52/2023
Tale normativa si potrebbe rivelare utile in quanto la nostra realtà socio-culturale sta cambiando e l’arrivo di manodopera qualificata rappresenta un volano per la nostra economia, anche causa della fuga dei nostri giovani laureati e specializzati. Paradossalmente si potrebbe ritenere che l’Italia in effetti riceve pochi “talenti” stranieri perché, in generale, è poco capace di valorizzare i propri.
Anche per questo la nuova disciplina potrebbe stimolare il raccordo fra scuola, università e mondo del lavoro e la propensione delle imprese a investire sui giovani, a creare ambienti fortemente innovativi, l’attrazione di investimenti diretti esteri, ma anche capitale umano altamente specializzato.
Per queste ragioni, la nuova carta blue UE appare in linea con il nuovo regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione ratificato dal Parlamento europeo in data 10 aprile 2024.
Note
- [1]
Redazione, Il permesso di soggiorno “Carta blu UE”, in Programma integra del febbraio 2015.
- [2]
Cos’è e come si richiede la carta blue Ue?, in integrazionimigranti.gov.it del 28 marzo 2024.
- [3]
A. Rosafalco, Una blue card per gli immigrati highly skilled. Il punto della situazione, in Bollettino Adapt senza data.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento