Il sistema dualistico delle professioni

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Il sistema dualistico delle professioni è la suddivisione tra le libere professioni per le quali sia istituito un albo dell’Ordine Professionale obbligatorio per legge, comunemente definite Professioni Regolamentate oppure Professioni Ordinistiche, e quelle per le quali non ci sia un albo obbligatorio, che di solito vengono definite Professioni non organizzate in Ordini o Collegi, che vengono chiamate anche Professioni Associative.  

Indice

1. Le caratteristiche tipiche 


Secondo un approccio di carattere funzionalista-sociologico allo studio delle Professioni, le stesse per potere essere definite come tali, devono possedere determinati requisiti di specificità, che sono:

  • Un corpus sistematico di conoscenze, con conseguente rapporto tra docenti e professionisti;
  •  Rivestire funzioni centrali per la società;
  • Un codice deontologico, rivolto all’abilitazione, al controllo e alla trasparenza sociale;
  •  Uno specifico profilo professionale e un albo professionale o collegio professionale, riconosciuti dall’Ordinamento Giuridico.

Le cosiddette Professioni Intellettuali consistono nell’espletamento di attività di natura prevalentemente, anche se non sempre esclusivamente, intellettuale il quale esercizio richiede una particolare formazione culturale, scientifica e tecnica.Le stesse si caratterizzano per l’autonomia decisionale nella scelta delle modalità di azione, e per la responsabilità giuridica diretta e personale sul proprio modo di agire. 

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2. Le caratteristiche generali


Questa suddivisione, diffusa in Europa e nel mondo, si basa sulla distinzione tra il Sistema Ordinistico, vale a dire, quello basato sugli Ordini Professionali e quello Associativo.
Dove il Sistema Associativo risulta essere diffuso da diverso tempo, si basa sull’attestazione di competenza, rilasciata dalle stesse Associazioni Professionali, in ottemperanza alle prescrizioni internazionali di accreditamento, o sulla certificazione di conformità alle norme tecniche ISO, rilasciata dagli organismi accreditati. 
Questo genere di qualifica è, attualmente volontaria oppure imposta dal mercato per prassi.
Le direttrici di qualifica nel mondo delle libere professioni sono due, quella Ordinistica, che si basa sull’Esame di StatoObbligatoria, che per legge è un’evidente limitazione,con l’iscrizione all’albo corrispondente.
Il lato debole di questa direttrice è l’autoreferenzialità che si svolge nell’Ordine o Collegio e la valutazione non si ripete nel tempo.
Quello associativo, si basa sulla certificazione del personale da parte di un organismo accreditato.
Il lato di forza è che la valutazione della competenza è eseguita e ripetuta nel tempo, con norme e procedure internazionali, da un ente terzo indipendente.
Lo svantaggio è rappresentato dal fatto che il mercato delle professioni di alcune nazioni non conferisce lo stesso valore della certificazione del personale come quello che conferisce l’iscrizione a un Ordine.  

3. La situazione in Italia: il sistema dualistico


Dal lato giuridico in Italia esistono due diversi tipi di professioni intellettuali, che sono le Professioni Regolamentate e le Professioni Non Organizzate in Ordini o Collegi.
Lo Stato italiano attraverso una legge o appositi regolamenti, che possono essere ministeriali, regionali, o altri, definisce quali siano i caratteri minimi per potere esercitare una Professione attraverso la cosiddetta regolamentazione dell’accesso
Si solito l’iter di regolamentazione si compone della definizione di un titolo di studio, l’espletamento di un tirocinio o di un praticantato, il superamento di un esame valutativo delle competenze acquisite (ad esempio l’esame di Stato, l’iscrizione ad un ordine professionale.
Coloro che esercitano senza questi requisiti, commettono il reato di esercizio abusivo di attività professionale a norma dell’articolo 348 del codice penale italiano
L’articolo 348 del codice penale rubricato “esercizio abusivo di una professione, recita:
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
In altri casi alcuni soggetti istituzionali, come ministeri, regioni, comuni, possono definire il possesso di particolari requisiti per l’esercizio della Professione sul territorio di sua spettanza. 
In questo caso sono le stesse istituzioni che predispongono appositi elenchi e vigilano sugli stessi.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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