Gli ordini professionali

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Per ordine professionale s’intende una istituzione di autogoverno di una libera professione.
I soggetti che ne fanno parte devono essere iscritti in un apposito ordine o collegio, detto
albo professionale, che esercita il controllo e la sorveglianza sugli iscritti, anche con funzioni disciplinari, attraverso il Consiglio di Disciplina per la maggior parte delle professioni.
In Italia gli ordini professionali sono enti pubblici non economici autonomi e per le professioni delle aree giuridiche, tecniche ed economiche la vigilanza spetta al Ministero della Giustizia.

Indice

1. Le origini

Gli ordini professionali hanno origine nelle corporazioni delle arti e mestieri.
Nelle società moderne sono presenti come istituzioni di tutela degli utenti e cittadini e nell’Europa continentale hanno natura pubblica.
Nel modo anglosassone si sono costituiti in associazioni di professionisti di tipo sindacale non previste dalla legge, l’iscrizione ai quali è di solito volontaria.
 Ordini professionali simili a quelli italiani sono presenti in Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, anche se in numero notevolmente minore, vale a dire, numerose attività per le quali in Italia è obbligatoria l’iscrizione a uno dei 31 albi professionali, previo superamento di un esame di stato, il possesso di specifici titoli di studio, il giuramento di osservanza di una deontologia, la vigilanza sul rispetto del decoro della professione, sono viceversa nel resto dell’Unione europea sono completamente libere con differenziazioni da stato a stato per singole attività. 
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2. L’utilizzo dell’espressione

La denominazione di ordine professionale viene di solito utilizzata in relazione a quelle professioni per le quali è richiesto un titolo di studio di livello non inferiore alla laurea, a parte il superamento del relativo esame di abilitazione.
Di solito gli albi professionali per i quali è richiesta almeno la laurea, vale a dire, gli ordini professionali propriamente detti, suddividono il loro albo in due sezioni:
la sezione A, per i possessori di laurea magistrale e la sezione B per i possessori di laurea.
Ognuna delle due sezioni abilita all’esercizio di specifiche mansioni, dove la sezione A incorpora te mansioni professionali contenute nella sezione B più altre riservate esclusivamente alla sezione A stessa.
Fanno eccezione alcuni albi professionali, come quello dei medici e odontoiatri, dei farmacisti, dei veterinari e degli avvocati, per i quali esiste un’unica sezione nell’albo, ed è dovuto al fatto che per esercitare queste professioni è necessaria l’acquisizione della Laurea Magistrale a Ciclo Unico, oppure, di quei corsi universitari non modificati nella durata e nelle suddivisioni in due livelli, ma rimasti in unico ciclo (5 o 6 anni) per ragioni tecniche e professionali.
Altra distinzione va fatta per l’Ordine degli Infermieri (Ordine delle Professioni Infermieristiche) e per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, per i quali esiste un’unica sezione sia per i laureati con corso triennale, sia per chi ha conseguito la laurea magistrale e/o il dottorato di ricerca.
Per le professioni per le quali è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore, si utilizza di solito la denominazione di collegio professionale.
La distinzione terminologica non è seguita in modo rigoroso dal legislatore (ad esempio, l’Ordine dei giornalisti ha questa denominazione, nonostante non sia richiesta la laurea per l’esercizio della professione), mentre per i notai si parla di collegio notarile, nonostante sia prescritta da sempre la laurea in giurisprudenza (oggi laurea magistrale).
Gli ex Collegi dei periti industriali, degli Agrotecnici e dei Geometri ad esempio includono nel proprio albo professionale sia Diplomati sia possessori di Laurea o Laurea Magistrale, sono stati i rinominati:
Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, Collegio dei Geometri e Geometri laureati anche non facendo nessuna distinzione in sezioni e nelle mansioni oggetto della professione per possessori di diploma o di laurea. 
 

3. I compiti

La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti come:
 Il governo deontologico della professione riguardo a comportamenti censurabili del professionista che non rientrano nella legge ordinaria, nei quali casi possono essere disposte sanzioni proprie, o sussidiarie, come l’ammonimento, la sospensione e la radiazione.
La tenuta e revisione dell’Albo degli iscritti.
La tutela delle funzioni proprie della professione, attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura, ai sensi dell’articolo 348 del codice penale.
La partecipazione alle Commissioni di esame di Stato per l’abilitazione di un aspirante all’iscrizione.
L’espressione di pareri su materie relative alla categoria nei confronti di Enti e Istituzioni pubbliche.   
Gli atti di profilo amministrativo come il visto di congruità su fatture rilasciate dal professionista a clienti, e non pagate.
La fattura in questi casi diventa un “titolo esecutivo” suscettibile di esazione anche coattiva. 
I controlli (la richiesta delle conferme di conseguimento titoli alle università) è sempre stata necessaria e ultimamente è diventata strumento indispensabile dopo la Riforma Bassanini sulla autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
Ha lo stesso valore legale dell’attestato cartaceo rilasciato dagli organi preposti (laurea e abilitazione, residenza, cert. casellario giudiziale, cert. carichi pendenti).
Non è più obbligo dell’utente produrre la documentazione rilasciata da altre pubbliche amministrazioni, se non su esplicita e motivata richiesta, di conseguenza, anche l’Ordine deve ammettere all’iscrizione chi dichiara di essere in possesso dei due titoli di studio.
Una commissione di concorso pubblico (ne sono esenti le banche e gli altri organismi di natura privata) accetta le autocertificazioni dei candidati (laurea, abilitazione, iscrizione all’Ordine). 
I manager – commissari non rispondono dell’assunzione – ammissione all’esame di un professionista abusivo e neanche delle conseguenze di questo atto, vale a dire, di eventuali danni a cose e terze persone.
L’autocertificazione in linea di principio, ha pari valore di un certificato pubblico e non può essere discriminante nella decisione di assunzione rispetto a quanti producono direttamente la documentazione richiesta (copia della laurea e/o iscrizione all’ordine).
Nonostante questo, i sospetti e la decisione di assunzione del privato, non dovendo essere motivate, possono tenere conto di questo aspetto.
L’accertamento del possesso dei requisiti e il controllo dell’autocertificazione sono una decisione riservata a manager di enti pubblici e aziende private.
Il mancato possesso dei requisiti necessari comporta l’annullamento del contratto
In Italia l’esercizio abusivo di una professione riservata per legge agli iscritti a un albo professionale costituisce reato che prevede sino a sei mesi di reclusione e una multa che va da 103 a 516 euro.
Spesso la sanzione è un multiplo dei costi del “caso lecito” per rendere sconveniente la violazione della legge. 
Se il lavoratore (autonomo e con partita IVA) emette fattura per una prestazione effettuata, ma riservata a chi è iscritto a un determinato ordine professionale, la fattura è nulla. 
La tenuta dei titoli e dei fascicoli degli iscritti è un compito assunto dagli Ordini come la pubblicazione e la diffusione a richiesta dell’albo.
Oggi può essere fatto esclusivamente tenendo conto delle giuste restrizioni, dettate dalle leggi relative al diritto alla riservatezza, per le quali è querelabile il personale che fornisca informazioni molto personali degli iscritti.
Possono essere comunicati lauree, specializzazioni, abilitazioni.
Ad esempio non può essere più comunicata la residenza né nessun tipo di recapito o informazione anagrafica non relativa alla carriera o alla professione.
Un altro importante compito è quello disciplinare.
Ci si può attenere davvero esclusivamente alla sfera deontologica e non specificatamente professionale – lavorativa.
Un limite ad esempio è sempre stato quello relativo alla salute mentale e al comportamento degli iscritti. 

4. Le funzioni

Gli ordini professionali sono enti di diritto pubblico con il compito principale di tutela dei cittadini sulle prestazioni professionali che, essendo di tipo intellettuale, non sono sempre valutabili secondo standard normativi rigorosi.
Hanno il compito di garantire la qualità delle prestazioni erogate e la congruità degli onorari applicati.
Gli iscritti devono sottoscrivere un codice deontologico e trovano nell’ordine un punto di appoggio in relazione alle possibilità di formazione e aggiornamento.
Per ottenere l’abilitazione professionale e potersi iscrivere agli ordini, i laureati devono superare l’Esame di Stato che, per alcune categorie, può essere affrontato dopo avere svolto un tirocinio professionale. 
Gli ordini professionali hanno una struttura definita con legge, con un consiglio direttivo, un presidente, un segretario, un tesoriere (eletti fra gli iscritti) e appositi uffici.
Hanno anche una propria cassa di previdenza
Un ordine (o collegio) è costituito dai professionisti a esso appartenenti in quanto iscritti in un albo previsto dalla legge. L’esercizio di attività professionale il cui esercizio è sottoposto all’iscrizione configura il reato previsto dall’art. 348 c.p., ossia esercizio abusivo di una professione. Va però tenuto presente che esistono anche associazioni libere, che possono istituire “albi” in ambito puramente privato, la cui iscrizione non è obbligatoria per legge, ma libera. I termini “albo” o “ordine”, in tal caso, sono usati in senso tecnico. 
Spesso sono usati indiscriminatamente e in effetti possono essere usati in senso generico ma per esempio nel caso degli Ordini dei Medici, per Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di[…], si intende l’Ordine dei Medici che contiene in sé l’Albo degli Odontoiatri (con un presidente a sé ma sottoposto, in un certo senso, all’altro di più alta carica) e l’Albo dei Medici Chirurghi. 
Il legislatore ha posto il concetto di albo alla base del concetto di ordine, perché non può esistere un ordine (o un collegio) senza albo, mentre può esistere un albo senza ordine, come nel caso dell’albo dei promotori finanziari, oltre alle “associazioni professionali” di recente (2013) istituzione per le professioni concernenti attività non riservate agli iscritti agli albi (o “ordini” o “collegi”) regolamentati con legge. 
Il professionista deve iscriversi nella sede dell’Ordine della provincia o della regione in cui ha la residenza; presso alcuni Ordini (visto che esiste, su alcuni punti, una certa autonomia decisionale) vige la regola che se il medico svolge in quella provincia, il maggior numero di ore lavorative settimanali, può chiedere di trasferire l’iscrizione all’ordine competente per territorio, tuttavia ciò non vale per la prima iscrizione, che va sempre fatta nell’ordine di residenza. Senza questi dati certi, eventuali accertamenti sarebbero difficili e richiederebbero tempi lunghi. 
Ciascun ordine rilascia agli iscritti una tessera personale con foto, valida come documento di riconoscimento.

Dott.ssa Concas Alessandra

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