In caso di sinistro, il terzo trasportato coinvolto può rivolgersi direttamente all’assicurazione per chiedere il risarcimento?
riferimenti normativi: artt. 141, 144 e 149 D.Lgs. n. 209/2005
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1. La vicenda
L’interessante pronunciamento della Terza Sezione della Corte di Cassazione prende le mosse dal caso di un soggetto che, in qualità di terzo trasportato, aveva subito gravi lesioni personali a causa di un sinistro stradale.
In particolare, il conducente dell’autovettura perdeva il controllo della stessa, la quale usciva fuori strada e, cappottandosi, venivano cagionati gravi lesioni personali al terzo trasportato.
Per tali ragioni, il terzo trasportato agiva per il risarcimento del danno nella misura di euro 330.000,00 nei confronti dell’assicurazione del veicolo sul quale era a bordo (ai sensi dell’art. 141 del codice delle assicurazioni[1]), trovando la propria domanda fortuna nel solo giudizio di primo grado.
Infatti, nel successivo giudizio d’appello (proposto dalla Compagnia assicuratrice), la sentenza veniva dichiarata nulla per violazione dell’art. 102 c.p.c.[2] (litisconsorzio necessario) e rimessa la causa al Tribunale, atteso che “non poteva essere applicato al caso di specie l’art. 141 del codice delle assicurazioni, in considerazione del fatto che tale articolo presupporrebbe lo scontro tra i veicoli”, e andava, dunque, applicato l’art. 144 del medesimo codice[3] (azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro) con conseguente necessità di far partecipare, quale litisconsorte necessario, il responsabile del danno.
Di conseguenza, il terzo trasportato intraprendeva il giudizio di Cassazione, ritenendo il danneggiato che fosse applicabile l’art. 141 codice delle assicurazioni e che, pertanto, non fosse necessario estendere il contraddittorio.
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2. La questione
Il quesito rimesso al giudizio della Terza Sezione della Corte di Cassazione riguarda se il terzo trasportato rimasto lesionato a causa di un’autonoma fuoriuscita di strada, può agire ai sensi dell’art. 141 codice delle assicurazioni oppure deve agire con l’ordinaria azione ex art. 144 del medesimo codice?
3. La soluzione
A parere delle Terza Sezione, ponendosi nel solco della Cassazione Civile n. 25033 del 08.10.2019, ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli.
Tale orientamento si basa sul favor creditoris che anima la disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (ora D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e che si manifesta nell’attribuzione in favore del danneggiato di un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore che non trae origine dal contratto di assicurazione, ma dalla legge.
L’art. 141, infatti, attribuisce al danneggiato un’azione diretta nei confronti di un obbligato ex lege, non già solo a prescindere da un rapporto contrattuale con il danneggiato (che non sussiste) ma anche dalla responsabilità del proprio assicurato, da intendere nel senso che l’assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento del danno in modo indipendente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo però il limite del caso fortuito.
Come ricordato anche dalla Corte costituzionale (Cfr. Corte costituzionale, ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008) , codesta norma costituisce una tutela rafforzata del trasportato danneggiato, che si affianca alla ordinaria azione diretta prevista dall’art. 144, esperibile da qualsiasi danneggiato nei confronti dell’assicurazione del responsabile del danno.
Il vantaggio dato dall’azione ex art. 141 è che il trasportato (che deve essere “terzo” rispetto ai conducenti) agisce nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causa, e prescindendo invece dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Il caso fortuito, che, come detto, costituisce l’unico limite possibile, non può sostanziarsi nella condotta colposa dell’altro conducente, ma deve coincidere con i fattori naturali ed umani estranei alla circolazione dell’altro veicolo.
Nel caso di sinistro in cui risulta coinvolto un solo veicolo, cioè il vettore del trasportato, già di per sé gli oneri probatori a carico del terzo sono alleggeriti, dovendo egli provare solo danno ed il nesso di causalità ai sensi dell’art. 2054, 1° co., c.c.[4], senza necessità di una norma speciale.
Pertanto, ha chiarito la Terza Sezione, l’azione spettante al trasportato per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro è quella generale prevista dall’art. 144 nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.
Sussiste, tuttavia, un altro aspetto: a fronte dell’agevolazione processuale prevista dall’art. 141, il trasportato, in questo caso, ha la possibilità di ottenere il risarcimento solo nei limiti del massimale minimo di legge, e non nei limiti del massimale contrattuale.
Viceversa, tale limitazione non è prevista nel caso di azione proposta ai sensi dell’art. 144, dove però, in compenso, il danneggiato ha l’onere di provare la mancanza di responsabilità del vettore sulla base dell’esclusiva responsabilità del veicolo antagonista.
Una volta qualificata l’azione esercitata nel caso di specie ai sensi dell’art. 144 ne consegue la necessaria necessità di chiamare nel giudizio anche il responsabile del danno, cioè il proprietario del veicolo[5].
4. Conclusione
Sulla base dei suddetti principi, la Cassazione, oltre a rigettare il ricorso, ha statuito che “nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all’art. 2054, comma 1, cod. civ. ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell’art. 144 d. lgs. 7 Settembre 2005, n. 209”.
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Note
- [1]
Così dispone l’art. 141 del codice delle assicurazioni: ”salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto a risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultima è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
- [2]
Così dispone l’art. 102 c.p.c.: ” se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo
- [3]
Così dispone l’art. 144 del codice delle assicurazioni: ”il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione”
- [4]
Così dispone l’art. 2054, co. 1, c.c.: ” il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”
- [5]
Cfr. R. SAVOIA , Risarcimento danni, in Diritto e Giustizia, 2021.
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