Le Sezioni Unite sciolgono il nodo sugli obblighi dei soggetti pericolosi
La questione riguarda il contenuto degli obblighi gravanti sui soggetti sottoposti a sorveglianza speciale. Nelle condotte punite dall’art.75, comma 2, del d. lgs n.159/2011, che richiama espressamente il precedente articolo 8, rientrano anche il “vivere onestamente ” e il “rispettare le leggi“?
Peraltro, tali previsioni erano state tacciate di indeterminatezza. La questione veniva risolta dalla Corte Costituzionale nel 2010, la quale superò le censure sollevate, affermando la necessità di contestualizzare dette disposizioni e di non considerarle in modo isolato.
Nel caso di specie, all’imputato veniva contestata la violazione del dovere di vivere onestamente rispettando la legge, per aver commesso il reato di lesioni; i fatti risalgono al mese di marzo dello scorso anno.
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La violazione non costituisce automaticamente reato
La Cassazione ha rilevato come le due prescrizioni siano sempre state trattate congiuntamente dalla giurisprudenza. Tuttavia, la recentissima pronuncia supera l’orientamento precedente, secondo cui qualsiasi condotta violativa degli obblighi integrerebbe reato, affermando invece che occorre valutare, caso per caso, se la condotta è preordinata ad eludere la misura della sorveglianza speciale.
Già la Corte Costituzionale aveva affermato la necessità di individuare le condotte effettivamente pericolose e non di “fare di tutta l’erba un fascio”. Le Sezioni Unite hanno affermato che la violazione degli obblighi di vivere onestamente e di rispettare le leggi non integrano di per sè il reato di cui all’art.75, comma 2, ma possono rilevare ai fini dell’aggravamento della misura di prevenzione personale.
Il caso di specie
Nel caso di specie, la Corte di legittimità ha dichiarato d’ufficio la non punibilità ai sensi dell’art.129, comma 1, c.p.p., annullando in via parziale la sentenza impugnata, nella parte relativa al reato di cui all’art.75, comma 2, con rinvio al giudice del merito per la rideterminazione della pena relativamente al reato di lesioni.
Sulla tematica oggetto della pronuncia, si ricorda la riforma introdotta con il Decreto Legislativo n.144/2005, che ha fortemente aggravato il trattamento sanzionatorio del sorvegliato speciale che trasgredisce ai propri obblighi.
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