Sezioni Unite civili: l’avvocato radiato non ha diritto alle attenuanti ottenute nel patteggiamento

Redazione 02/11/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 18701 del 31 ottobre 2012 il Supremo consesso di Piazza Cavour ha confermato la radiazione dell’albo di un avvocato, reo di aver fatto sparire un atto giudiziario dalla cancelleria.

In seguito all’apertura del procedimento penale nei suoi confronti, l’avvocato aveva patteggiato la pena, ottenendo i benefici, le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.

La richiesta dei benefici era stata inoltrata anche in sede di giudizio disciplinare ma senza successo.

Decisione, appunto, confermata dalle Sezioni Unite: nessuna attenuante agli avvocati che pongono in essere illeciti disciplinari particolarmente gravi.

Accolte, dunque, le istanze del Consiglio Nazionale forense, che sottolinea: «a norma degli artt. 445, comma 1 bis e 653 c.p.p., la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) ha efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati – quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. La sentenza medesima non ha invece alcuna efficacia in ordine alla valutazione dei fatti e della personalità dell’attore dell’illecito sotto il profilo disciplinare, essendo tale valutazione riservata al giudice disciplinare».

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