Sequestro art.52 antimafia: anteriorità del titolo

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Cosa comporta l’anteriorità del titolo o dell’acquisto del credito rispetto al momento del sequestro di cui all’art. 52 del codice antimafia.
(Riferimento normativo: D.lgs., 6/09/2011, n. 159, art. 52, co. 1)
Per saperne di più: Riforma del codice antimafia

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n.13474 del 21-03-2023

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Indice

1. La questione


Il Tribunale di Matera, adito ai sensi dell’art. 52, comma 6, D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159, rigettava una opposizione presentata da un’Associazione Antiracket e Antiusura avverso un decreto con il quale, a sua volta, il Giudice delegato del Tribunale di Matera aveva disatteso la richiesta della stessa Associazione di ammissione del credito allo stato passivo, adottato nell’ambito del procedimento di prevenzione a carico di una persona destinataria dell’applicazione della misura patrimoniale della confisca di prevenzione.
Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione questa associazione che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 52, 58 e 59, direttiva 42/2014, art. 8, del Parlamento Europeo, e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Matera erroneamente escluso che il diritto di credito fatto valere nel procedimento di prevenzione fosse stato accertato in epoca anteriore a quella dell’adozione del sequestro, così disattendendo le indicazioni contenute nella citata direttiva Eurounitaria che impongono agli Stati membri di garantire il diritto al risarcimento in favore delle vittime di condotte per le quali l’autore sia stato sottoposto ad un provvedimento di confisca.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il motivo suesposto era ritenuto fondato per le seguenti ragioni.
La Suprema Corte osservava – dopo avere fatto presente che al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52, comma 1, stabilisce che la confisca disposta in un procedimento di prevenzione “non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro” e, quindi, solo nel rispetto di tale presupposto, il terzo titolare di quel diritto può chiedere e ottenere l’ammissione allo stato passivò predisposto e reso esecutivo dal giudice delegato del procedimento di prevenzione a norma del dello stesso D.Lgs., art. 59, e considerato come, nel caso di specie, i giudici di merito avessero ritenuto che tale disposizione vada letta nel senso che laddove il diritto di credito derivi da un fatto illecito, in particolare dalla commissione di un reato, il soggetto danneggiato possa chiedere al giudice delegato del procedimento di prevenzione di essere ammesso allo stato passivo, per vedere soddisfatto il suo diritto con il provento della liquidazione dei beni confiscati, solo se il relativo credito sia divenuto “certo e liquido” in quanto riconosciuto con una pronuncia giudiziaria di condanna divenuta definitiva prima che, nel procedimento di prevenzione, sia stato disposto il sequestro finalizzato a quella confisca – come siffatta soluzione interpretativa fosse errata.
I giudici di piazza Cavour evidenziavano a tal riguardo come, a loro avviso, vi fosse una evidente discordanza tra la lettera della disposizione applicata, e il significato che alla stessa era stato dato dal Tribunale di Matera in quanto la disposizione dettata dal menzionato D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, comma 1, non richiede che i diritti di credito dei terzi possano essere tutelati nel procedimento di prevenzione promosso nei riguardi del debitore, solo se essi siano divenuti “liquidi e certi” in epoca anteriore alla data di adozione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione, ma che quei diritti debbano “risultare da atti aventi data certa anteriore al sequestro“.
In altri termini, sempre ad avviso del Supremo Consesso, non vanno confusi i requisiti di “certezza” e “liquidità” del diritto, intesi come non controvertibilità della sua esistenza e del suo contenuto, nonché del suo ammontare, cui fa riferimento l’art. 474 c.p.c., per indicare le caratteristiche che deve possedere un diritto affinché il relativo titolo esecutivo possa dar luogo ad una esecuzione forzata, con il requisito di certezza probatorià richiesto dal D.Lgs. cit., art. 52, comma 1, che è collegato esclusivamente alla collocazione cronologica dell’atto da cui deve risultare l’esistenza di quel diritto.
Difatti, è la ratio della disposizione in argomento che chiarisce il significato di tale riferimento normativo, avendo il legislatore del 2011 voluto chiaramente evitare che attraverso la tutela di un diritto di credito vantato da un terzo possano essere aggiratì gli effetti ablativi derivanti dall’adozione del provvedimento di confisca di prevenzione: esigenza alla quale sono, altresì, collegabili gli altri requisiti richiesti dalla legge per garantire la protezione di quel diritto, quali la buona fede del titolare del credito e, nel caso di atti ricognitivi meramente formali o di titoli cartolari, l’esistenza del rapporto giuridico fondamentale sottostante (v. D.Lgs. cit.), art. 52, comma 1, lett. b), c), e d), rilevandosi al contempo che vi sia conferma, di quanto appena esposto, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione nella quale si è significativamente puntualizzato come, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudice delegato, investito della verifica dei diritti di credito dei terzi nei confronti dei beni oggetto di confisca di prevenzione in funzione dell’accertamento della ricorrenza della data certa dei crediti anteriore al sequestro D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159, ex art. 52, debba tener conto di tutte le ipotesi di rilevanza probatoria contemplate dall’art. 2704 c.c. e, dunque, non solo dei fatti tipici, quali la registrazione o la riproduzione in atto pubblico, ma anche di tutti quei fatti non previsti dalla norma che consentano di stabilire, in modo certo, l’anteriorità della formazione di un documento (in questo senso Sez. 5, n. 22618 del 07/03/2022); e come le modalità concorsuali dell’accertamento dei crediti sorti antecedentemente al sequestro evochino quelle della procedura concorsuale fallimentare, con la particolarità che il presupposto dell’anteriorità del credito nel procedimento D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 52, assolve alla specifica funzione di “evitare che gli effetti della misura di prevenzione patrimoniale vengano elusi attraverso la simulazione di crediti incidenti sul valore del bene confiscato” (così Corte Cost., sent. n. 26 del 2019; in senso conforme Corte Cost., sent. n. 94 del 2015; e Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018).
Di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, per la Corte di legittimità, l’anteriorità del titolo o dell’acquisto del credito rispetto al momento del sequestro, di cui al menzionato art. 52, indica la necessità che sia accertato che il relativo diritto sia sorto – in ragione tanto di un atto o un negozio lecito, quanto di un fatto illecito – prima dell’applicazione della misura cautelare del sequestro di prevenzione, e ciò indipendentemente dal fatto che quel diritto sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successivo.
Orbene, a fronte di ciò, Cassazione riteneva inoltre di dovere altresì specificare che se, nel caso di atto lecito, il problema e’ quello dell’efficacia probatoria della relativa documentazione comprovante l’atto costitutivo o translativo del diritto, rispetto alla quale valgono le regole valutative dettate dall’art. 2704 c.c., nel caso, invece, di atto illecito, l’insorgenza del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione è riferibile al momento della commissione dell’illecito, rispetto al quale la successiva sentenza di condanna, anche se non ancora definitiva, svolge una mera funzione di accertamento, con estensione degli effetti anche ai crediti accessori quali quelli connessi alla rifusione delle spese processuali), senza che, ai fini che qui interessano, rilevi il momento in cui la sentenza diventa definitiva ed acquisisce la veste di titolo esecutivo.
La riconosciuta fondatezza del primo motivo, pertanto, assorbiva l’esame delle residue doglianze difensive e imponeva l’annullamento del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Matera che, nel nuovo giudizio, si sarebbe dovuta attenere all’indicato principio di diritto ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge per l’ammissione del credito allo stato passivo.

3. Conclusioni


Fermo restando che, come è noto, l’art. 52, co. 1, d.lgs. n. 159/2011 dispone che la “confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché’ i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso”, con la decisione esame, si chiarisce cosa comporta l’anteriorità del titolo o dell’acquisto del credito rispetto al momento del sequestro di cui a questo articolo 52.
Si afferma difatti in tale pronuncia che l’anteriorità del titolo o dell’acquisto del credito rispetto al momento del sequestro, di cui al menzionato art. 52, indica la necessità che sia accertato che il relativo diritto sia sorto – in ragione tanto di un atto o un negozio lecito, quanto di un fatto illecito – prima dell’applicazione della misura cautelare del sequestro di prevenzione, e ciò indipendentemente dal fatto che quel diritto sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successivo, con l’ulteriore precisazione che, se, nel caso di atto lecito, ciò che rileva è l’efficacia probatoria della relativa documentazione comprovante l’atto costitutivo o translativo del diritto, rispetto alla quale valgono le regole valutative dettate dall’art. 2704 c.c., nel caso, invece, di atto illecito, l’insorgenza del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione è riferibile al momento della commissione dell’illecito, rispetto al quale la successiva sentenza di condanna, anche se non ancora definitiva, svolge una mera funzione di accertamento, con estensione degli effetti anche ai crediti accessori quali quelli connessi alla rifusione delle spese processuali), senza che rilevi il momento in cui la sentenza diventa definitiva ed acquisisce la veste di titolo esecutivo.
Orbene, tenuto conto che, solo nel rispetto di tale presupposto, ossia, come appena visto, la sussistenza di diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro nel caso di confisca disposta in un procedimento di prevenzione, fa sì che il terzo titolare di siffatto diritto può chiedere e ottenere l’ammissione allo stato passivò predisposto e reso esecutivo dal giudice delegato del procedimento di prevenzione a norma del dello stesso D.Lgs., art. 59, il provvedimento qui in esame desta sicuramente una considerevole rilevanza atteso che, come appena visto, con esso di chiarisce in che modo possa essere accertato siffatto diritto il che deve avvenire, ai fini dell’applicabilità dell’art. 52, co. 1, d.lgs. n. 159/2011, come anche in questo caso già menzionato in precedenza, semplicemente prima dell’applicazione della misura cautelare del sequestro di prevenzione, a nulla rilevando il fatto che quel diritto sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successivo.
Tale sentenza, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se possa rilevare, o meno, siffatta norma giuridica.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta decisione, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su questa tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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