Sequestro conservativo: interventi della riforma Cartabia

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Come è intervenuta la riforma Cartabia sul sequestro conservativo
La riforma Cartabia, in materia di misure cautelari reali, è intervenuta sul sequestro conservativo.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di compiere una breve disamina di questo specifico intervento normativo.

Indice

1. La modifica apportata all’art. 316 cod. proc. pen.

L’art. 14, co. 1, lett. a), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 prevede che “all’articolo 316, comma 1, le parole: «della pena pecuniaria,» sono soppresse”.
Di conseguenza, se prima era prevista l’applicabilità del sequestro conservativo anche ove vi fosse stata la fondata ragione di ritenere che mancassero o si disperdessero le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, ciò, adesso, non è più possibile.
Ebbene, la ragione di siffatta scelta legislativa deriva dall’abbandono del modello civilistico di esecuzione della pena pecuniaria (così: la relazione illustrativa) e, segnatamente, attraverso il “superamento della visione civilistica e tributaria delle forme dell’esecuzione della pena pecuniaria” (Ufficio del massimario della Corte di Cassazione, rel. n. 2/2023 del 5/01/2023, p. 217) per l’appunto “mediante l’esclusione dell’applicabilità del sequestro conservativo a garanzia del pagamento della pena pecuniaria” (Ufficio del massimario della Corte di Cassazione, op. cit., p. 217).

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2. La modifica apportata all’art. 317 cod. proc. pen.

L’art. 14, co. 1, lett. b), d.lgs., 10/10/2022, n. 150, invece, statuisce che “all’articolo 317, comma 4, nel primo periodo, la parola: «Gli» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell’articolo 578, gli»;”.
È quindi adesso disposto che gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione salvo quanto preveduto dall’art. 578, co. 1-ter, cod. proc. pen. (comma anch’esso introdotto dalla riforma Cartabia per effetto dall’art. 33, co. 1, lett. b), n. 2, d.lgs., 10/10/2022, n. 150) il quale, a sua volta, statuisce che, nei casi di cui al comma 1-bis di questo stesso articolo, ossia quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, se l’impugnazione non è inammissibile, “gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione”.
Si tratta in sostanza di una disposizione “che – in deroga a quanto previsto dall’art. 317, comma 4, c.p.p. (…) – prevede, nel caso di trasferimento dell’azione civile, la persistenza degli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non sia più soggetta a impugnazione” (così: la relazione illustrativa), ritenendosi “coerente con la finalità di garanzia della domanda risarcitoria per le obbligazioni derivanti da reato, la previsione (comma 1-ter) della persistenza degli effetti del sequestro conservativo disposto in sede penale” (Ufficio del massimario della Corte di Cassazione, op. cit., p. 161) onde “salvaguardare anche le cautele reali che assistono la domanda civile in sede penale” (così: la relazione illustrativa), e ciò nell’ottica di “evitare che il passaggio tra procedimento penale e civile finisca per avere quale effetto collaterale la dispersione del patrimonio del prevenuto” (M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, 2/11/2022, p. 74).
La ragione, quindi, di modificare l’art. 317, co. 4, primo periodo, cod. proc. pen. è dovuta al fatto che l’art. 578, co.1-ter, cod. proc. pen. rappresenta una ipotesi che deroga rispetto a quanto preveduto da questa disposizione legislativa (così: la relazione illustrativa) e, per questo motivo, per una evidente esigenza di coordinamento, si è proceduto a delimitare all’applicabilità di questo primo comma solo quando non è applicabile l’art. 578 cod. proc. pen..

3. Le modifiche apportate all’art. 320 cod. proc. pen.

L’art. 14, co. 1, lett. c), d.lgs., 10/10/2022, n. 150, infine, dispone quanto segue: “1) al comma 1, le parole: «diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando» sono soppresse; 2) al comma 2, all’ultimo periodo, le parole: «le pene pecuniarie,» sono soppresse”.
Pertanto, per effetto di queste modificazioni, da un lato, il sequestro conservativo si converte ora in pignoramento solo quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l’imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 539 cod. proc. pen., dall’altro, dal prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende non sono pagate più le pene pecuniarie.
Orbene, anche in questo caso, la ratio, che ha indotto il legislatore a procedere in tal senso, deriva dall’abbandono del modello civilistico di esecuzione della pena pecuniaria che induce, coerentemente, ad escludere l’applicabilità del sequestro conservativo a garanzia del pagamento della pena pecuniaria (così: la relazione illustrativa), e, precisamente, attraverso il “superamento della visione civilistica e tributaria delle forme dell’esecuzione della pena pecuniaria” (Ufficio del massimario della Corte di Cassazione, op. cit., p. 217).

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