Riforma Cartabia: l’art. 252-bis c.p.p. sulla perquisizione

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L’art. 12 del d.lgs., 10/10/2022, n. 150 stabilisce che al “Titolo III del Libro III del codice di procedura penale, dopo l’articolo 252, è inserito il seguente: «Art. 252-bis (Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero). – 1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127. 2. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuta perquisizione. 3. Il giudice accoglie l’opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.».
Scopo del presente scritto è dunque quello di compiere un breve commento di questo precetto normativo.

Indice

1. Il comma primo

Fermo restando che l’opposizione in questione è esperibile solo avverso la perquisizione non conseguente al sequestro e, dunque, alle perquisizioni c.d. negative “qualunque sia la forma tipologica della perquisizione disposta, nel caso concreto” (G. BELLANTONI, Perquisizioni e impugnazioni. Searches and appeals, in Arch. Nuova proc. pen. 6/2022, p. 521) atteso che, “ove sia intervenuto il sequestro, l’interessato può far valere le proprie doglianze nel procedimento di riesame previsto dagli articoli 324 ss. cod. proc. pen.” (Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, Rel. n. 2/2023 del 5 gennaio 2023, p. 53), esso può essere proposto dalla “persona nei cui confronti la perquisizione sia stata disposta o eseguita, ed anche, se diversa, [dal]la persona sottoposta a indagini (ma solo qualora abbia un concreto interesse a far valere l’illegittimità dell’atto, secondo il principio generale dettato dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.)” (Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, op. cit., p. 53).
Oltre a ciò, va rilevato che, essendo richiesto che il decreto di perquisizione sia emesso dalla pubblica accusa, resta “dunque escluso il decreto di perquisizione emesso dal giudice” (G. BELLANTONI, op. cit., p. 521).
Precisato ciò, sull’“opposizione decide in camera di consiglio il giudice per le indagini preliminari” (Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, op. cit., p. 54).

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2. Il comma secondo

Al comma secondo è richiesto che l’opposizione sia proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuta perquisizione.
Orbene, fermo restando che il ricorso alle parole “a pena di decadenza” lascia chiaramente intendere come siffatto termine sia “perentorio” (G. BELLANTONI, op. cit., p. 522) decorrente “dalla data di esecuzione del provvedimento di perquisizione o dalla diversa (e successiva” data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuta perquisizione” ” (G. BELLANTONI, op. cit., p. 522), va altresì rilevato, tenuto conto che, come vedremo da qui a poco, al seguente comma terzo è preveduto che il giudice accoglie l’opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge, i vizi deducibili con l’opposizione “sono esclusivamente quelli che attengono ai presupposti sostanziali previsti dalla legge per l’effettuazione della perquisizione, gli unici in assenza dei quali l’ingerenza nelle libertà del singolo può definirsi arbitraria” (così la Relazione illustrativa).

3. Il comma terzo

Al comma terzo è infine previsto che il giudice accoglie l’opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.
Orbene, come rilevato in sede scientifica, “il provvedimento è destinato a rimanere privo di conseguenze concrete” (M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, 2/11/2022, p. 50) nel senso che tale provvedimento sembrerebbe essere “privo di conseguenze processuali” (L. D’ANCONA, La riforma penale e la stretta sui tempi delle indagini, 18/01/2023, in Questione giustizia, p. 14) posto che non è “prevista alcuna sanzione per il caso in cui il gip accolga l’opposizione” (L. D’ANCONA, op. cit., p. 15).
Quindi, il “decreto di accoglimento non può dunque influire sulla posizione processuale dell’indagato ingiustamente e inutilmente perquisito” (L. D’ANCONA, op. cit., p. 15).
Tuttavia, “tale provvedimento potrebbe essere utilizzato in caso di archiviazione del procedimento e conseguente apertura di un procedimento per calunnia a carico del denunciante” (L. D’ANCONA, op. cit., p. 15), mentre “pare non potersi minimamente revocare in dubbio che comunque il verbale della perquisizione, con tutte le annotazioni in esso inserite, non possa in alcun modo essere utilizzato” (G. BELLANTONI, op. cit., p. 522) fermo restando che l’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione, sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui “l’eventuale illegittimità dell’atto di perquisizione compiuto ad iniziativa della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato […], o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen.; né effetti invalidanti sulla utilizzabilità del medesimo atto in funzione probatoria” (Cass. pen., sez. I, 15/07/2021, n. 38605), è invece giunto a postulare che “il verbale di perquisizione negativa, nonostante la ritenuta arbitrarietà, potrebbe conservare profili di utilizzabilità, ad esempio in relazione alla descrizione dello stato dei luoghi operata dal verbalizzante, ovvero alla documentazione di ciò che è avvenuto in sua presenza durante le fasi dell’esecuzione” (Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, op. cit., p. 55).
Per questa specifica tematica processuale, pertanto, non resta che vedere come essa sarà affrontata in sede giudiziale.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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