Riforma Cartabia: modifiche rescissione del giudicato

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Le modifiche apportate dalla riforma Cartabia alla rescissione del giudicato.
La riforma Cartabia, alla luce di quanto preveduto dall’art. 37 del d.lgs., 10/10/2022, n. 150, ha modificato l’istituto della rescissione del giudicato.

Indice

1. La disciplina vigente

Difatti, questa disposizione legislativa ha “riscritto” l’art. 629-bis cod. proc. pen., che per l’appunto disciplina la rescissione del giudicato, nei seguenti termini: “1. Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. 2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza. 3. La corte di appello provvede ai sensi dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità. 4. Si applicano gli articoli 635 e 640.”.
Orbene, fermo restando che le differenze tra la norma previgente e quella attualmente in vigore verranno esaminate da qui a breve, corre l’obbligo di fare già adesso presente, a questo punto della disamina, che, come rilevato in sede scientifica (GIALUZ), al “contrario di quanto indicato dal legislatore delegante, che sollecitava una complessiva revisione del rimedio in linea finalmente con l’art. 9 direttiva 2016/343/UE, l’art. 37 d.lgs. n. 150 riformula l’art. 629-bis c.p.p., senza, però, segnare alcuna reale discontinuità rispetto ai profili critici del precedente assetto normativo” (M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia.  Profili processuali, 2/11/2022, in Sistema penale, p. 36).
Premesso ciò, non resta dunque che vedere quali sono state le novità introdotte dalla riforma Cartabia in subiecta materia.

2. Le differenze intercorrenti tra la normativa previgente e quella vigente (comma primo)

Per quanto concerne il comma primo, come rilevato dall’Ufficio del Massimario, una prima novità consiste nel fatto che, proprio alla “luce delle modifiche apportate all’art. 629-bis cod. proc. pen., l’ambito applicativo della rescissione del giudicato è destinato ad operare fuori dai casi in cui opera l’istituto della revisione europea introdotto all’art. 628-bis, nelle ipotesi in cui il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, forniscano la prova che: a) la dichiarazione di assenza sia stata effettuata in carenza dei presupposti di cui all’art. 420-bis (in tutti i casi); b) non abbiano avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo; c) non abbiano potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa” (Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, Sezione penale, rel. n. 2/2023 del 5/01/2023, p. 185).
In secondo luogo, si deve sottolineare come sia scomparso il riferimento al fatto che si debba essere proceduto in assenza per tutta la durata del processo mentre, come appena esposto, è espressamente richiesto, sempre e comunque, che la dichiarazione di assenza sia stata effettuata in carenza dei presupposti di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen..

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3. Le differenze intercorrenti tra la normativa previgente e quella vigente (comma secondo)

In relazione a quanto statuito al comma secondo, viene meno il riferimento al fatto che, quando la richiesta sia presentata dal difensore, costui deve essere munito di una procura speciale autenticata nelle forme previste dall’art. 583, co. 3, cod. proc. pen..

4. Le differenze intercorrenti tra la normativa previgente e quella vigente (comma terzo)

A proposito di quanto preveduto nel comma terzo, è adesso richiesto che, nel caso in cui sia accolta la richiesta di rescissione del giudicato, la Corte di Appello, nel revocare la sentenza, deve disporre la trasmissione degli atti non sempre e comunque al giudice di primo grado (come era previsto in precedenza), ma al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.
^^^^^^
Queste sono state pertanto le novità introdotte dalla riforma Cartabia.
Per il resto, invece, “la disposizione di nuovo conio si limita, pressoché, a reiterare la disciplina ante riforma” (M. GIALUZ, Op. cit., p. 37).

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