Riforma Cartabia: i commi 1-ter e 1-quater art. 581 c.p.p.

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I “nuovi” commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. introdotti dalla Riforma Cartabia: vediamo in cosa consistono
Su diritto.it, abbiamo già avuto modo di vedere il “nuovo” comma 1-bis dell’art. 581 cod. proc. pen. anch’esso introdotto dalla riforma Cartabia (sul punto vedasi Riforma Cartabia: il “nuovo” art. 581, co. 1-bis, cod. proc. pen.)
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa consistono le altre novità, apportate dalla riforma Cartabia, sempre in riferimento a questa disposizione legislativa.

Indice

1. Il “nuovo” art. 581, co. 1-ter, cod. proc. pen.

Per effetto dell’art. 33, co. 1, lett. d), d.lgs., 10/10/2022, n. 150, tra i nuovi commi inseriti in seno all’art. 581 cod. proc. pen., vi è anche il comma 1-ter che dispone quanto segue: “Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.
Di conseguenza, secondo “la nuova previsione, è necessario che l’impugnante provveda a dichiarare o eleggere domicilio per la nuova fase processuale, nella condivisibile finalità di agevolare l’attività di notificazione, spesso causa di differimento dell’udienza” (Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, Servizio penale, Rel. n. 2/2023 del 5 gennaio del 2023, p. 163).
Pertanto, alla luce di siffatto innesto legislativo, è prevista “un’ulteriore condizione di ammissibilità dell’impugnazione: con l’atto d’impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione” (così: la relazione illustrativa), e ciò è stato fatto “al fine di agevolare il processo notificatorio del decreto di citazione” (F. A. MAISANO, Prime note critiche sull’appello inammissibile nella “riforma Cartabia”, in Giurisprudenza penale Web, 2022, 10, p. 5) nell’evidente intento “di ridurre la probabilità di celebrare giudizi di gravame nei confronti di soggetti non effettivamente a conoscenza della data dell’udienza” (M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia – Profili processuali, in Sistema penale, 2 novembre 2022, p. 73).

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2. Il “nuovo” art. 581, co. 1-quater, cod. proc. pen.

Sempre l’art. 33, co. 1, lett. d), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 contempla un ulteriore comma, tra quelli adesso previsti dall’art. 581 cod. proc. pen., ossia il comma 1-quater che statuisce quanto sussegue: “Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.
Tale nuovo comma, relativo ai processi che si sono celebrati in assenza, richiede quindi “che, a pena di inammissibilità del gravame, l’atto d’impugnazione sia depositato unitamente ad un mandato ad impugnare (mandato ad hoc) rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio” (F. A. MAISANO, Op. cit., p. 5) e il suo scopo “è quello di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato, volendosi in tal modo evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati ignari del processo” (M. GIALUZ, Op. cit., p. 73), oltre che far sì “che l’impugnazione sia espressione del personale interesse al gravame da parte dell’imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatico tuziorismo difensivo” (Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, Servizio penale, Op. cit., p. 163).
Ebbene, fermo restando che chi scrive ritiene che una norma di questo genere “pone una serie di criticità di ordine costituzionale” (A. DI TULLIO D’ELISIIS, La riforma Cartabia della giustizia penale, 2022, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli editore, p. 387), e sebbene, secondo quanto rilevato da una parte della dottrina (GIALUZ), a stemperare le critiche evidenziate, sia in dottrina, che nell’avvocatura, “sta il fatto che il legislatore ha contemplato diverse tutele compensative rispetto alla nuova previsione” (M. GIALUZ, Op. cit., p. 73), e tra “queste rientrano, non solo l’ampliamento di quindici giorni del termine per impugnare per l’imputato assente, ma anche l’estensione del rimedio della restituzione in termini per impugnare” (M. GIALUZ, Op. cit., p. 73) posto che un nuovo comma 2.1 dell’art. 175 c.p.p. provvede “a stabilire che l’imputato giudicato in assenza sia restituito, a richiesta, nel termine per proporre impugnazione, laddove fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa” (M. GIALUZ, Op. cit., p. 73), non può però sottacersi, a sostegno delle criticità sin qui segnalate, che la “nuova disciplina andrà a gravare il difensore di un onere professionale” (Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, Servizio penale, Op. cit., p. 163) con il concreto rischio, comportante una palese vulnus al diritto di difesa, che “molti difensori (anche d’ufficio) di persone condannate a seguito di processi in assenza lascino prevalere le ragioni formali e, dopo avere attivato una procedura di comunicazione (magari a mezzo raccomandata) all’ultimo domicilio noto dell’assente scelgano, se non ci sarà risposta, di non impugnare la sentenza di condanna” (F. A. MAISANO, Op. cit., p. 5).
Stante questo stato delle cose, non si può non condividere il suggerimento proposto, per fare fronte a tale compromissione delle guarentigie difensive, nei seguenti termini: “Il difensore dell’assente (specie quando l’assenza non sia stata il frutto di una scelta tecnica/strategica) deve far prevalere comunque il diritto all’impugnazione magari proponendo, nell’atto di gravame, l’invito alla proposizione dell’incidente di costituzionalità” (F. A. MAISANO, Op. cit., p. 5).
L’auspicio è infatti che la Consulta intervenga al fine di verificare la legittimità costituzionale, o meno, di questo nuovo precetto normativo.

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Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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