Riforma Cartabia: nuova formulazione dell’art. 477, co. 1, c.p.p.

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 Per effetto della riforma Cartabia, il legislatore è intervenuto sull’art. 477, co. 1, cod. proc. pen., modificandolo radicalmente, essendo ivi stabilito, secondo quanto preveduto dall’art. 30, co. 1, lett. a), d.lgs., 10/10/2022, n. 150, che “all’articolo 477, nella rubrica la parola: «prosecuzione» è sostituita dalla seguente: «organizzazione» e il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell’ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere.»”.

Indice

1. Il potere di calendarizzazione conferito all’organo giudicante

Se dunque era prima previsto, come recitava l’art. 477, co. 1, cod. proc. pen. nella sua versione previgente, che, quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo”, è adesso per l’appunto stabilito che quando non è possibile esaurire la fase dibattimentale in una solta udienza, e a prescindere se tale impossibilità sia relativa o assoluta (come, invece, come appena visto, era contemplato in precedenza), spetta adesso al Presidente del Tribunale, [ma anche al giudice monocratico atteso che il “riferimento al “presidente” si adatterà anche al rito monocratico in funzione del rinvio generale ai principi del dibattimento ad opera dell’art. 559, comma 1, c.p.p.” (così: la relazione illustrativa)] non rinviare sic et simpliciter la successiva udienza nel giorno susseguente, purchè non festivo, ma calendarizzare le udienze.
   Orbene, come recita la norma in esame, tale calendarizzazione deve avvenire in modo tale da assicurare celerità e concentrazione – stimate ambedue “essenziali per restituire efficienza – e dunque credibilità – alla giurisdizione” (Ufficio del Massimario, Servizio penale, Corte suprema di Cassazione, Rel. n. 2/2023, 5 gennaio 2023, RELAZIONE SU NOVITÀ NORMATIVA LA “RIFORMA CARTABIA”, p. 125), oltre al fatto che essa deve essere volta a “propiziare la riduzione degli intervalli tra un’udienza e l’altra, oggi lunghissimi, e più brevi rispetto alle durata media attuale” (P. BRONZO, La “Riforma cartabia” e la razionalizzazione dei tempi processuali nella fase dibattimentale, in Cassazione Penale, fasc.4, 1 APRILE 2022, pag. 1308) – il che si deve realizzare mediante l’indicazione, non solo delle udienze entro cui il dibattimento dovrà svolgersi, ma anche specificando quali attività verranno poste in essere per ciascuna di esse.
Invero, dal momento che, per effetto della novella apportata all’art. 145, co. 2, disp. att. cod. proc. pen. dall’art. 41, co. 3, lett. z), d.lgs., 10/10/2022, n. 150, è adesso previsto che, se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, “stabilisce”, e non più “può stabilire”, come invece previsto prima, il giorno in cui ciascuna persona deve comparire, ciò rende evidente, ad avviso di chi scrive, che, una volta calendarizzate le udienze, l’organo giudicante è anche tenuto ad indicare, non solo le date delle udienze, ma anche quali attività processuali (come quella riguardante l’esame dei testimoni) dovranno essere poste in essere per ciascuno di esse; di conseguenza, come evidenziato in sede scientifica (GIALUZ), “si tramuta in obbligo la facoltà del presidente, ivi prevista, di indicare, laddove il dibattimento si protragga per più giorni, quello in cui i testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti devono comparire” (M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia – Profili processuali, 2/11/2022, in Sistema penale, p. 61).

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2. Da quando può essere disposta la calendarizzazione

Oltre a quanto sin qui enunciato, va fatto altresì presente come l’autorità giudiziaria proceda alla calendarizzazione solo dopo che sia data lettura dell’ordinanza con cui si provvedere sulle richieste di prova (il riferimento normativo, quindi, da prendere in considerazione, è l’art. 495 cod. proc. pen. al cui primo comma (primo periodo), in cui, come è noto, è disposto che il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all’ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis cod. proc. pen.) e, dunque, soltanto “quando il processo è entrato nel vivo ed è possibile dare alla pianificazione effettività e concretezza di contenuti, con indicazione per ciascuna udienza, fino a quella conclusiva della discussione, delle specifiche attività da espletare” (Ufficio del Massimario, op. cit., p. 126).
     Detto questo, è inoltre richiesto che, prima di disporre la calendarizzazione, siano sentite le parti, e ciò sul “sul presupposto che un preventivo momento di interlocuzione possa aiutare a contemperare le diverse esigenze, scongiurando la celebrazione di udienze meramente interlocutorie e differimenti
per impedimento dei diversi attori del processo” (Ufficio del Massimario, op. cit., p. 126).
L’udire le parti, pertanto, rende evidente come la calendarizzazione sia “delineata dal giudice sulla base dell’ascolto e del contemperamento delle esigenze delle parti ed è finalizzata a garantire «celerità e concentrazione», nell’ottica della ragionevole durata del processo” (così: la relazione illustrativa).
    Ad ogni modo, non può sottacersi come non sia previsto nessun rimedio impugnatorio nel caso in cui il giudice non decida di calendarizzare, né è prevista una specifica sanzione processuale, ove l’autorità giudicante non disponga in tal senso, il che rende palese come il precetto normativo in questione sia uno strumento meramente orientativo[1].
Quindi, ad opinione dello scrivente, la disposizione legislativa in esame costituisce una norma, apparentemente precettiva, ma in realtà meramente programmatica, in quanto non vincola il giudice a darne attuazione, non essendo previste conseguenze processuali nel caso di sua mancata osservanza, salvo la responsabilità disciplinare in cui potrebbe eventualmente incorrere costui a norma dell’art. 124, co. 1, cod. proc. pen.[2].
 Precisato ciò, non resta dunque che aspettare come questa disposizione legislativa sarà interpretata in sede giudiziale.

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Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2022

  1. [1]

    Così: Ufficio del Massimario, Servizio penale, Corte suprema di Cassazione, Rel. n. 2/2023, 5 gennaio 2023, RELAZIONE SU NOVITÀ NORMATIVA LA “RIFORMA CARTABIA”, p. 126.

  2. [2]

    Ai sensi del quale: “I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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