Riforma Cartabia: nuova formulazione art. 493, co. 1, c.p.p.

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L’art. 30, co. 1, lett. e), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 dispone che, all’articolo 493, al comma 1, dopo le parole: «l’ammissione delle prove» sono aggiunte le seguenti: «, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1».

Indice

1. Le modifiche

Se prima era soltanto stabilito che il “pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato nell’ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove”, l’art. 493, co. 1, cod. proc. pen., ora, richiede un quid pluris ossia che queste medesime parti illustrino anche l’ammissibilità di siffatte prove, ma solo in relazione a quanto richiesto dagli articoli 189 e 190, co. 1, cod. proc. pen. i quali, come è noto, rispettivamente prevedono quanto segue: a) “Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova” (così l’art. 189); b) “Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza  escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti” (così: l’art. 190, co. 1).
Dunque, l’illustrazione circa l’ammissibilità delle prove di cui si chiede l’ammissione – fermo restando che, ad ogni modo “rimane fermo il potere del presidente, sancito dall’ultimo comma dell’art. 493 c.p.p., di impedire ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari” (così: la relazione illustrativa)  – deve avvenire solo a proposito di quanto disposto in questi precetti normativi e, di conseguenza, non rilevano altre norme giuridiche che avrebbero potuto anch’esse astrattamente rilevare nel caso di specie quale, ad esempio, l’art. 187 cod. proc. pen. che, come è noto, dispone quanto segue: “1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione[1], alla punibilità  e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. 2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali. 3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato”.

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2. Le conseguenze

Di conseguenza, alla stregua di questo novum legislativo, le “parti dovranno d’ora in avanti illustrare, dopo l’indicazione dei fatti da provare, i profili di ammissibilità delle prove di cui è domandata l’assunzione, secondo i parametri enunciati dall’art. 189 cod. proc. pen. quanto alle prove atipiche – per le quali è necessario verificare che siano idonee ad assicurare l’accertamento dei fatti e tali da non pregiudicare la libertà morale della persona – e, per tutte le altre prove, alla stregua dei canoni di legalità, non manifesta superfluità o irrilevanza, come indicati dall’art. 190, comma 1, cod. proc. pen.”[2], con particolar riguardo al controllo di non superfluità[3].
   Ad ogni modo, se il verbo “illustrare” può essere inteso nel termine letterale di spiegare le ragioni per cui le prove richieste possono ritenersi ammissibili ai sensi delle disposizioni legislative succitate, fermo restando che tale illustrazione, nel silenzio della norma, potrebbe essere anche scritta (sebbene un giudice di merito, in una risalente sentenza del 1990, seppur in riferimento alla sola pubblica accusa, ebbe modo di postulare che l’“art. 493 c.p.p. legittima il pubblico ministero ad un’esposizione introduttiva orale e concisa con esclusivo riferimento ai fatti oggetto del procedimento”[4] ma non autorizza invece la pubblica accusa a depositare una “relazione scritta”[5]), a sua volta l’“uso dell’avverbio “esclusivamente” ha (…) un chiaro significato selettivo” [6] nel senso che ciò che “si vuole evitare è che siano veicolati al giudice elementi cognitivi che non sono strettamente necessari se non ai fini della verifica dei presupposti normativi stabiliti per l’ammissione”[7].
   Ciò posto, deve farsi altresì presente che la ratio, la quale ha indotto il legislatore ad inserire un innesto legislativo di questo genere, come emerge dalla relazione illustrativa, consiste nel volere “enfatizzare l’introduzione di «un momento dialettico che accompagni le richieste di prova delle parti» a beneficio di un consapevole e razionale esercizio del sindacato giudiziale previsto dagli artt. 189 e 190 c.p.p., al fine di evitare un ingresso incontrollato di prove nel dibattimento e, quindi, appesantire l’istruttoria o impedire una effettiva programmazione del lavoro”.
   Orbene, chiarito il fine che connota un inserimento legislativo di tal fatta, va adesso rilevato che, sebbene da parte di taluni si ritiene come la modifica de qua non appaia essere di grande impatto[8], tuttavia, ad avviso di chi scrive, alcune ricadute applicative si avranno invece sul piano pratico.
Ad esempio, se in precedenza, questa fase introduttiva del giudizio dibattimentale era di norma caratterizzato dall’utilizzo di frasi di stile (per la difesa dell’imputato, era infatti nota nei Tribunali di tutta Italia, la solita richiesta istruttoria avanzata dai legali nei seguenti termini: esame dei testi, così come indicati in lista, contro esame dei testi della pubblica accusa (e della parte civile, ove la parte offesa si era costituita in giudizio, esame dell’imputato ove compaia e vi consenta, con riserva di produzione documentale), adesso, ad avviso di chi scrive, non solo dovranno essere precisate in lista le circostanze su cui verteranno gli esami orali[9], ma dovrà essere spiegato in udienza il perché l’esame su siffatte circostanze possa considerarsi ammissibile a norma degli articoli 189 e 190, comma 1, cod. proc. pen..
 Ciò nonostante, non potrebbe però escludersi, alla luce della considerazione di cui sopra fatta dall’Ufficio del Massimario della Cassazione, ossia, come suesposto, che siffatta modifica abbia uno scarso impatto, che, invece, l’illustrazione circa l’ammissibilità in questione si traduca (come già avveniva in precedenza per la parte dell’art. 493 cod. proc. pen. non “toccata” dalla riforma Cartabia e richiamata precedentemente), in una mera frase di stile nel senso che potrebbe avvenire che le parti si limitino ad affermare che le prove, di cui si chiede l’ammissione, possono considerarsi tali anche ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1, cod. proc. pen..
   Da ultimo, vi è un’ultima riflessione da doversi fare, ossia si deve prendere atto che, nel caso in cui le parti non procedano a siffatta illustrazione, il legislatore non ha previsto nessuna conseguenza processuale.
    Non è difatti prevista la sanzione dell’inutilizzabilità e quindi, la mancata osservanza, di quanto richiesto dal riformulato art. 493, co. 1, cod. proc. pen., non può rendere la prova, di cui si chiede l’ammissione, inutilizzabile.
   Del resto, una sanzione di questo genere non avrebbe potuto essere prevista dal legislatore in siffatto frangente procedurale posto che, come è noto, alla luce di quanto preveduto dall’art. 191, co. 1, cod. proc. pen.[10], una prova è inutilizzabile, in presenza di un divieto espressamente previsto come tale ex lege, se assunta e non, come in questo caso, allorchè essa sia solo ammessa.
   Precisato ciò, nessun riferimento viene fatto neppure alla nullità che avrebbe dovuto invece stabilita per forza di dettato normativo stante il principio di tassatività sancito dall’art. 177 cod. proc. pen.[11].
  D’altronde, la previsione normativa qui in commento non sembra essere nemmeno annoverabile tra quelle rispetto alle quali l’art. 178 cod. proc. pen. stabilisce la nullità nel caso di loro mancata osservanza.
   Pur tuttavia, il problema sembra essere piuttosto ipotetico, che reale, atteso che, pur sempre, il giudice, a norma dell’art. 495, co. 1, primo periodo, cod. proc. pen., una volta sentite le parti, è tenuto a decidere sulle prove di cui si chiede l’ammissione e, in tale vaglio giudiziale, costui è tenuto, pure in assenza della illustrazione ora richiesta dall’art. 493, co. 1, cod. proc. pen., a valutare se esse siano superflue o irrilevanti.
   Allo stesso modo, l’art. 189, co. 1, secondo periodo, cod. proc. pen. dispone che il giudice – proprio nell’ipotesi richiamata sempre dall’art. 493, co. 1, cod. proc. pen., ossia quella di cui all’art. 189, co. 1, primo periodo, cod. proc. pen., e, dunque, quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, la quale, come recita sempre questo periodo, può essere assunta solo se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona – è comunque tenuto a provvedervi all’ammissione ove ricorrano le condizioni di legge appena citate, sentite le parti, sulle modalità di assunzione della prova e, di conseguenza, anche in questo caso, pure quando costoro non abbiano proceduto alla suddetta illustrazione.

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Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2022

  1. [1]

    Il riferimento ai i fatti che si riferiscono all’imputazione, come parametro da non doversi prendere in considerazione, in relazione all’innesto legislativo operato sull’art. 493, co. 1, cod. proc. pen., dovrebbe valere solo per le prove tipiche atteso che, invece, per quelle non previste dalla legge, il richiamo operato all’art. 189 cod. proc. pen., come appena visto, dal “nuovo” art. 493 cod. proc. pen., renderebbe rilevante anche questa parte dell’art. 187 cod. proc. pen. nel caso di specie.

  2. [2]

    Ufficio del Massimario, Servizio penale, Corte suprema di Cassazione, Rel. n. 2/2023, 5 gennaio 2023, RELAZIONE SU NOVITÀ NORMATIVA LA “RIFORMA CARTABIA”, p. 127.

  3. [3]

    In tal senso, P. BRONZO, LA “RIFORMA CARTABIA” E LA RAZIONALIZZAZIONE DEI TEMPI PROCESSUALI NELLA FASE DIBATTIMENTALE, in Cassazione Penale, fasc. 4, 1 aprile 2022, pag. 1308.

  4. [4]

    Trib. Torino, 20/12/1990, in Difesa pen., 1991, fasc. 31, 89.

  5. [5]

    Ibidem.

  6. [6]

    Ufficio del Massimario, Servizio penale, Corte suprema di Cassazione, Rel. n. 2/2023, 5 gennaio 2023, RELAZIONE SU NOVITÀ NORMATIVA LA “RIFORMA CARTABIA”, p. 127.

  7. [7]

    Ibidem, p. 127.

  8. [8]

    In tal senso, Ufficio del Massimario, Servizio penale, Corte suprema di Cassazione, Rel. n. 2/2023, 5 gennaio 2023, RELAZIONE SU NOVITÀ NORMATIVA LA “RIFORMA CARTABIA”, p. 127.

  9. [9]

    In tal senso, P. BRONZO, LA “RIFORMA CARTABIA” E LA RAZIONALIZZAZIONE DEI TEMPI PROCESSUALI NELLA FASE DIBATTIMENTALE, in Cassazione Penale, fasc. 4, 1 aprile 2022, pag. 1308.

  10. [10]

    Ai sensi del quale: “Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate”.

  11. [11]

    Secondo cui: “L’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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