Sequestro preventivo e giudizio direttissimo

Elisa Grossi 01/02/23
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La VI Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 49330 del 28/12/2022 si pronuncia riguardo il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Grosseto avverso l’ordinanza emessa dal tribunale sopra citato, in quanto quest’ultimo in sede di arresto e di giudizio direttissimo non ha convalidato il sequestro preventivo disposto dalla polizia giudiziaria nei confronti di OMISSIS, arrestato per il reato di detenzione illecita di stupefacenti.
Corte di Cassazione – Sez. VI Pen. – Sentenza n. 49330 del 28-12-2022

Indice

1. Il giudizio direttissimo

Il giudizio direttissimo fa parte dei riti c.d speciali ed è regolato agli artt. 449 e ss, viene esercitato dal Pubblico Ministero che successivamente alle indagini dispone il rinvio a giudizio; in linea generale si procede mediante il suddetto rito quando il soggetto viene colto in flagranza di reato o quando confessa le proprie responsabilità.
Uno dei presupposti fondamentali dell’istituto in esame è la convalida dell’arresto nonché la disposizione di una misura cautelare custodiale mentre sarà facoltà del PM quello di procedere mediante rito direttissimo qualora egli richiedesse la convalida dell’arresto al giudice del dibattimento, il soggetto arrestato dovrà essere presentato di fronte al suddetto giudice entro quarantotto ore.
Nell’eventualità che il soggetto fosse in custodia cautelare, il PM provvederà a farlo scortare in udienza, di contro, sé fosse libero disporrà la notifica di citazione a comparire correlata del capo di imputazione; il giudice del dibattimento potrà anche non ritenere soddisfatti i requisiti per procedere mediante tale rito speciale, in tal caso, riconsegnerà il fascicolo al PM.
Infine, in udienza, il giudice del dibattimento informerà l’imputato della facoltà di poter richiedere il rito abbreviato o il patteggiamento, o di un termine congruo per disporre la propria difesa.

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2. Il sequestro preventivo

Il sequestro preventivo è una misura cautelare reale ed è regolato dagli artt. 321 c.p.p. e ss., viene emessa quando la disponibilità del bene oggetto del sequestro è collegato al reato contestato o qualora integrasse la realizzazione di ulteriori reati.
La richiesta di sequestro preventivo è su iniziativa del PM necessitando però della convalida del giudice, nonostante ciò, in casi di particolare necessità ed urgenza questa potrà essere disposta anche dal PM mediante decreto motivato e successivamente convalidata dal giudice entro dieci giorni; per i medesimi motivi ( di necessità ed urgenza) potrà essere disposta anche dalla polizia giudiziaria che dovrà darne pronta comunicazione al PM ( entro 48 ore) , successivamente sarà sempre facoltà del giudice confermare o meno il suddetto sequestro nei termini sopra esposti; qualora il giudice non confermasse il sequestro i beni torneranno nel complesso patrimoniale dell’imputato.

3. Conclusioni

La Suprema Corte annulla senza rinvio il provvedimento di non luogo a provvedere per ciò che concerne la richiesta di convalida del sequestro d’urgenza disposto dalla polizia giudiziaria, in quanto, la convalida del suddetto spetta al giudice del dibattimento  e non al GIP, nonché ritiene affetto da abnormità il provvedimento di non luogo a provvedere, in quanto, essendo di competenza del giudice la convalida del sequestro determinerebbe così una arresto del procedimento, altresì violando ogni principio di economia processuale.

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Elisa Grossi