I riti speciali: il giudizio immediato ed il patteggiamento

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Il giudizio immediato, ha come peculiarità la mancanza dell’udienza preliminare.

La scelta di adozione di questo rito è esclusiva del P.M., il quale dopo aver valutato le prove, da cui risulta l’evidenza della colpevolezza dell’imputato, fa richiesta al G.I.P. entro 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato per poter applicare il rito suddetto, e quest’ultimo dovrà decidere nel termine di 5 giorni. Alternativamente alla prima ipotesi, il P.M. può effettuare un interrogatorio e valutare in conseguenza di esso l’eventuale evidenza delle prove, e quindi fare richiesta di giudizio immediato se tale evidenza risulta ed infine il P.M. può richiedere l’utilizzo del giudizio immediato anche quando vi sia l’assenza ingiustificata da parte dell’imputato.

Pertanto, la scelta di adottare questo rito è dettata dall’oggettiva evidenza delle prove e quindi dalla inutilità di svolgere l’udienza preliminare, perché l’imputazione risulta essere già fondata e gli elementi probatori risultano sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, ragion per cui per scopi di economia processuale il P.M. fa richiesta di procedere con il giudizio immediato ed il G.I.P. entro 5 giorni si pronuncia su tale richiesta.

La decisione del G.I.P. sia di accoglimento che di rigetto non è soggetta ad impugnazione. L’imputato ha la possibilità di poter richiedere l’adozione di altri riti alternativi, come il patteggiamento, la messa alla prova, il giudizio abbreviato.

Infine vi è da dire che la richiesta di giudizio immediato può essere inoltrata anche dall’imputato nel termine di 3 giorni antecedenti l’udienza preliminare.

  1. Giudizio immediato custodiale.

Nel caso in cui si proceda per un reato di gravità tale per il quale è stata disposta la misura custodiale, e permangono ancora i gravi indizi di colpevolezza, il P.M. ha l’obbligo di chiedere l’applicazione del giudizio immediato, sempre che non siano trascorsi i 180 giorni dall’esecuzione della misura, ed il G.I.P. dovrà pronunciarsi in tempi brevissimi e in esito positivo disporre con decreto il giudizio immediato.

Ovviamente, l’imputato avrà sempre l’opportunità di poter scegliere altri riti speciali, come il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

  1. Giudizi immediati atipici.

Il rito oggetto di questo articolo, può essere adottato anche in altre particolari ipotesi.

Ad esempio, ai sensi dell’art.419 c.p.p. comma 5, non è richiesto nessun presupposto essenziale per la richiesta dell’adozione di questo rito, ma semplicemente è l’imputato che a sua discrezione decide di inoltrare la richiesta del giudizio immediato al P.M., almeno 3 giorni prima dell’udienza preliminare. Pertanto, in questa particolare ipotesi è l’imputato che ne fa richiesta, per una sua personalissima scelta, difatti non è necessario la sussistenza di alcun presupposto per l’adozione di questo rito, in questa particolarissima eventualità.

Altra ipotesi, in cui è prevista la possibilità di poter applicare il giudizio immediato, è quando vi è stata l’opposizione al decreto penale, e l’imputato attraverso la propria impugnazione chiede di procedere con un altro rito alternativo che può essere il giudizio immediato, il giudizio abbreviato oppure l’oblazione. Se con l’opposizione, l’imputato fa richiesta di procedere con il rito del giudizio immediato, il giudice emette decreto con il quale dispone l’adozione del rito suddetto.

  1. Il patteggiamento.

Il patteggiamento è un rito speciale che viene adottato nel caso in cui l’imputato voglia rinunciare alla fase dibattimentale, e voglia trovare un accordo con il P.M. sul quantum della pena da espiare, che verrà poi valutato anche dal giudice, il quale si pronuncerà positivamente o negativamente sull’accordo raggiunto dal P.M. e dall’imputato.

Questo rito speciale può essere utilizzato soltanto per quei reati la cui pena non è superiore a 5 anni, oppure non superiore a 2 anni nell’ipotesi di reato di violenza sessuale, prostituzione e pornografia minorile; ovvero per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza; oppure per quegli imputati a cui è contestata la recidiva pluriaggravata.

Pertanto, è chiaro ed evidente, che l’applicazione di questo rito speciale si basa sull’intesa raggiunta tra il P.M. e l’imputato, per quanto concerne il quantum della pena, anche se tuttavia non è sufficiente, difatti la richiesta avanzata dall’imputato e controfirmata dal P.M. deve essere accolta dal giudice. Tuttavia, è prevista anche l’eventualità che il P.M. non si esprima positivamente sulla richiesta inoltrata dall’imputato, ma nel contempo il giudice approva, quindi in questo caso vi sarà l’esecuzione della richiesta proposta dall’imputato.

Il rito speciale, disciplinato dall’art.444 c.p.p., prevede alcuni vantaggi per l’imputato:

  • Lo sconto di 1/3 della pena;
  • L’esclusione delle pene accessorie;
  • Il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale se la condanna patteggiata è inferiore a due anni;
  • L’esclusione del pagamento delle spese processuali se la pena è inferiore a due anni.

Nel contempo, tuttavia, tale rito prevede anche alcuni svantaggi:

  • L’imputato rinuncia a difendersi nella fase dibattimentale;
  • L’imputato non può appellare la sentenza, ma può comunque proporre ricorso per Cassazione.
  1. Quando può essere richiesto l’adozione di questo rito speciale?

L’imputato che vuole avvalersi dei vantaggi previsti da questo rito speciale, deve comunicare la propria intenzione prima della fase dibattimentale, quindi:

  • Nella fase delle indagini preliminari, e quindi in questo caso sarà il G.I.P. ad emanare la sentenza di condanna;
  • Durante l’udienza preliminare, ed è l’ultimo termine di scadenza entro il quale è prevista la possibilità di avanza richiesta per l’applicazione del patteggiamento;
  • In occasione del giudizio direttissimo, prima dell’apertura del dibattimento;
  • In caso di giudizio immediato, entro 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato;
  • In caso di decreto penale, attraverso l’opposizione proposta entro 15 giorni.

Se l’imputato non richiede l’adozione del patteggiamento, potrà sempre richiedere l’adozione del giudizio abbreviato.

  1. Conclusione

In conclusione, possiamo dedurre da quanto sopraesposto che, la ratio che è alla base dei riti speciali suddetti è innanzitutto quella di accelerare il procedimento, nell’ipotesi in cui sia inutile la fase dibattimentale, per evidenza della colpevolezza dell’imputato come nel caso del giudizio immediato ovvero quando è lo stesso imputato che sceglie di non affrontare la fase dibattimentale e di trovare un accordo sul quantum della pena, già nella fase preliminare del processo.

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