E’ reato controllare il cellulare del partner?

Sara Mascitti 07/03/16
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C’è da star attenti, perché per la Suprema Corte di Cassazione, puntualizzando quanto già detto dalla Corte di Legittimità, ha confermato che “..Impossessarsi del cellulare del proprio partner con il fine di “perquisirlo” per leggere i messaggi integra il delitto di cui all’art. 628 c.p.”

Il caso sottoposto alla Corte vede protagonista un uomo che si appropria, con manifesta violenza o minaccia, del telefono cellulare della ex, con lo scopo di mostrare al padre di lei i messaggi ricevuti tramite chat dal sospetto amante.

L’uomo, confessando di aver sottratto il telefono cellulare alla ex fidanzata per perseguire un’utilità di carattere morale, ha contestato il carattere “ingiusto” di tale decisione. Sottolineava infatti che il gesto è stato diretto esclusivamente a dimostrare al padre della ragazza l’esistenza di una relazione con un altro uomo.

Lo scopo, secondo quanto affermato dai legali dell’uomo, è stato quello non di conseguire un profitto ingiusto (di tipo meramente materiale), fattispecie indicata come ipotesi “classica” di reato e fondamento logico richiesto dall’art 628 del codice penale, ma quello di dimostrare al genitore della sua ragazza il comportamento ingiusto consumato a suo danno.

La Suprema Corte di Cassazione, come già anticipato, ribadisce che per configurarsi ipotesi del reato di rapina non occorre che lo scopo dell’agente di reato sia quello di procurare a sé o ad altri un profitto di natura economica, ma “..il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.”

Oltretutto veniva  lesa anche la libertà di autodeterminazione della sfera sessuale della donna, che“comporta la libertà di intraprendere relazioni sentimentali e di porvi termine”. Pertanto violato anche il diritto alla riservatezza.

“L’instaurazione di una relazione sentimentale fra due persone appartiene alla sfera della libertà e rientra nel diritto inviolabile all’autodeterminazione fondato sull’art. 2 della Costituzione.”

Le intenzioni dell’uomo pertanto vengono confermate anche dagli Ermellini come antigiuridiche, dunque assolutamente da condannare.

Corte di Cassazione, penale sez. II, sentenza 19/03/2015 n° 11467

Sentenza collegata

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