Se le consulenze del professionista sono occasionali gli studi di settore non si applicano

Redazione 09/11/12
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Lilla Laperuta

Gli studi di settore non sono applicabili nei confronti di un professionista che svolge attività di consulenza in modo occasionale, in quanto queste non possono essere prova di un’attività continuativa del tipo presunto dall’accertamento

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19223 del 7 novembre. In particolare, nella pronuncia si richiamano le Sezioni Unite, sentenza n. 26635 del 2009 ove è stato affermato il principio di diritto secondo cui «la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.

In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per te quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impostore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non é vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standard, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito».

Alla luce di tale principio si rivela, nella fattispecie in esame, infondata la pretesa dell’amministrazione tanto di sorreggere il proprio accertamento sulla sola base del presunto scostamento dai parametri, quanto di determinare un inversione dell’onere della prova a carico del contribuente di fronte all’indimostrata applicabilità nella specie degli standard richiamati.

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