Ritardo nel deposito dei provvedimenti del giudice: spetta all’incolpato la prova della specifica giustificabilità del suo comportamento

Redazione 19/01/12
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Anna Costagliola

Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sul caso di un giudice che, sottoposto a giudizio disciplinare per aver posto in essere gravi ed ingiustificati ritardi nel deposito di un numero considerevole di provvedimenti, sia sentenze monocratiche che ordinanze riservate, ritardi protrattisi oltre il triplo del termine concesso per il deposito della minuta, era stato assolto dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) per essere risultati esclusi gli addebiti contestati. In particolare, la sezione disciplinare del CSM osservava come, nel caso di specie, i ritardi risultavano giustificati in quanto, nell’arco temporale esaminato, il magistrato era stato assegnato contemporaneamente a plurime funzioni (ruoli civile ordinario, penale, volontaria giurisdizione) il cui espletamento aveva richiesto un impegno quasi quotidiano nell’attività di preparazione ed espletamento delle udienze, un impegno tale, pertanto, da non poter non spiegare un’incidenza causale specifica sulla violazione dei termini di deposito dei provvedimenti oggetto di contestazione. Peraltro, mediante un artificio giuridico, la stessa sezione disciplinare è giunta ad affermare la necessità che fosse l’accusa a dover provare la «non giustificabilità» del ritardo, incombendo sull’incolpato il solo onere di allegazione degli elementi a sé favorevoli, per cui la mancanza o l’insufficienza di siffatta prova non poteva produrre conseguenze negative per l’incolpato.

Chiamate in causa le Sezioni Unite, previo esperimento del ricorso presentato dal Ministero della Giustizia avverso la decisione di assoluzione pronunciata, queste hanno ribaltato il verdetto sulla base di una diversa ricostruzione concettuale della fattispecie in oggetto. I giudici di Piazza Cavour hanno infatti sostenuto come il ritardo grave e/o reiterato integri ex se la fattispecie incriminatrice, sicché l’addebito mosso all’incolpato postula, per la sterilizzazione della sua antigiuridicità, non già la prova, da parte dell’accusa, della violazione dell’obbligo di diligenza, bensì, all’opposto, l’allegazione, da parte dello stesso incolpato, di circostanze oggettivamente idonee a dimostrare la specifica giustificabilità del suo ritardo che, ove caratterizzato dal superamento di ogni limite di ragionevolezza, si sostanzia in una vera e propria ipotesi di denegata giustizia. Nella prospettiva adottata dalla Cassazione, la giustificabilità del ritardo deve assumere, pertanto, sotto il profilo dell’allegazione, il carattere della conferenza, pregnanza, oggettività, idoneità concreta ad escludere l’antigiuridicità della condotta.

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