La Consulta ritiene non costituzionalmente illegittimo l’art. 76, co. 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002: vediamo in che modo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Istanza di gratuito patrocinio e presunzione ostativa: il caso esaminato
- 2. I dubbi di costituzionalità: presunzione di reddito e diritto di difesa
- 3. Le difese del Governo: inammissibilità e legittimità della presunzione
- 4. La decisione della Corte: inammissibilità per carenza di motivazione
- 5. Confermata la presunzione di reddito: effetti sul patrocinio a spese dello Stato
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1. Istanza di gratuito patrocinio e presunzione ostativa: il caso esaminato
Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, era chiamato a pronunciarsi sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta un cittadino extracomunitario, nell’ambito di un processo penale a suo carico conclusosi con condanna per tentato furto semplice e di aver riscontrato dal certificato penale del prevenuto «una possibile risultanza ostativa all’ammissione», costituita da una sentenza del medesimo Tribunale del 19 maggio 2000 (divenuta irrevocabile il successivo 3 ottobre) con la quale gli era stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale in relazione ad alcuni reati, unificati dal vincolo della continuazione, previsti e puniti dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ai sensi del successivo art. 80, comma 1, lettere a) e b), dato che l’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia prevede che, «[p]er i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti».
Orbene, a fronte di ciò, il giudice fiorentino ricordava che, con sentenza n. 139 del 2010, la Consulta, pur dichiarando l’illegittimità costituzionale della presunzione stabilita dalla norma citata nella parte in cui non ammetteva prova contraria, ha affermato che «[l]’introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina dall’ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell’onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l’accesso al patrocinio», spettando «al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di “non abbienza” e […] al giudice verificare l’attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine».
Dovendosi quindi escludere che l’estinzione degli effetti penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta possa esimere il giudice dal tenerne conto in sede di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (si citava, in particolare, la sentenza della Corte di Cassazione, quarta sezione penale, 15 gennaio-6 febbraio 2025, n. 4816), codesto organo giudicante rilevava che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2022 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui ricomprendeva tra i reati ostativi anche il delitto di cui al comma 5 dell’art. 73 t.u. stupefacenti), le condanne per una delle fattispecie di cui all’art. 73 citato diverse dall’ipotesi prevista dal comma 5 di tale ultima norma restano ostative all’ordinaria ammissione al beneficio ove ricorra una qualsiasi delle circostanze aggravanti previste dal successivo art. 80, «dovendo in tal caso operare la citata presunzione di superamento dei limiti reddituali».
Ordunque, nel caso di specie, l’imputato aveva allegato all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato un’autodichiarazione da cui risultava che egli: 1) possedeva un reddito personale risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022, 2023 e 2024 non superiore al limite previsto dalla legge; 2) non conviveva con alcuno e, pertanto, non vi erano redditi familiari da computare; 3) non era titolare di beni immobili né di beni mobili registrati, né in Italia né all’estero; 4) era senza fissa dimora e aveva trascorso lunghi periodi di detenzione; 5) aveva presentato la richiesta all’autorità consolare della prescritta certificazione concernente la percezione di eventuali redditi all’estero.
Tanto premesso, il Tribunale di Firenze faceva presente come l’istante avesse omesso di fornire la prova contraria che sarebbe stata necessaria al fine di vincere la presunzione di superamento dei limiti reddituali, avendo prodotto soltanto la descritta autodichiarazione e allegato «unicamente una certificazione unica e due buste paga del 2022». Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. I dubbi di costituzionalità: presunzione di reddito e diritto di difesa
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il Tribunale summenzionato sollevava d’ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», per come introdotto dall’art. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui, tra coloro per i quali si presume il possesso di un reddito superiore ai limiti di legge, ricomprende i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati previsti dall’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), diversi dall’ipotesi del comma 5, ove aggravati ai sensi del successivo art. 80, comma 1.
In particolare, per quanto attiene la non manifesta infondatezza, il giudice a quo reputava che la presunzione iuris tantum di superamento dei limiti reddituali per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato posta a carico di soggetti condannati per i delitti di cui all’art. 73 t.u. stupefacenti, diversi dall’ipotesi del comma 5, ove aggravati ai sensi del successivo art. 80, comma 1, violasse gli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, Cost.
Più nel dettaglio, il rimettente ricordava che la ratio dell’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia è stata ravvisata dalla giurisprudenza costituzionale nell’esigenza di evitare che soggetti in possesso di ricchezze acquisite con le attività delittuose ivi indicate accedano al patrocinio a spese dello Stato avvalendosi dell’oggettiva difficoltà di accertare i redditi provenienti dall’attività criminosa (sono citate le sentenze n. 223 del 2022 e n. 139 del 2010) e che il diritto dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato ha natura di diritto inviolabile, in quanto strumento fondamentale per assicurare l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio (è citata ancora la sentenza n. 223 del 2022, con i precedenti ivi richiamati), facendosene conseguire da ciò che ogni disposizione di legge che limiti l’accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato o ne renda più gravoso il riconoscimento debba essere scrutinata con particolare rigore sul piano della razionalità intrinseca e della proporzionalità del bilanciamento e che l’estensione della presunzione di superamento del limite reddituale a coloro che hanno riportato condanna per i delitti previsti dall’art. 73 t.u. stupefacenti diversi dal comma 5, ove aggravati ai sensi del successivo art. 80, comma 1, non superi il vaglio di ragionevolezza, trattandosi di circostanze aggravanti che, «sebbene imprimano al fatto una maggiore offensività, meritevole di una più aspra sanzione, per nulla incidono sul coefficiente di redditività».
Più in particolare, atteso che la giurisprudenza ritiene integrata la fattispecie descritta dal comma 4 dell’art. 73, in luogo di quella descritta dal comma 5, anche a fronte della detenzione di «qualche etto di marijuana» e quella del comma 1 «anche a fronte di quantitativi di cocaina ampiamente inferiori ai 100 grammi» (si ricordava all’uopo la sentenza della Corte di Cassazione, sesta sezione penale, 3-25 novembre 2022, n. 45061), ossia in ipotesi di spaccio «ben distanti dal grande traffico di stupefacenti», le circostanze aggravanti previste dall’art. 80, comma 1, t.u. stupefacenti nulla aggiungerebbero, secondo il rimettente, in termini di presunzione di redditività del reato: non l’aver commesso il fatto avvalendosi di minorenni o cedendo la sostanza a minorenni (art. 80, comma 1, lettera a); non l’aver commesso il fatto avvalendosi di persona dedita al consumo di stupefacenti o in prossimità di una scuola o una caserma (art. 80, comma 1, lettera c e g); non l’essere stata l’offerta o la cessione finalizzata a ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente (art. 80, comma 1, lettera f); non l’essere stato il fatto commesso da persona armata o travisata (art. 80, comma 1, lettera d), facendosene conseguire da ciò come tali fattispecie finirebbero per essere illogicamente e irrazionalmente equiparate ai delitti di spaccio aggravati dall’ingente quantità, ex art. 80, comma 2, t.u. stupefacenti, solo per tale fattispecie aggravata, potendo in realtà giustificarsi (salva la prova contraria) la presunzione di maggior redditività del delitto e il diverso regime di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza tacere del fatto che, sempre ad avviso del rimettente, la previsione normativa discriminerebbe, sottoponendoli al gravoso onere della prova, i condannati per singoli fatti di spaccio (benché aggravati ex art. 80, comma 1, t.u. stupefacenti) rispetto ai partecipanti a un’associazione criminale finalizzata allo spaccio di non lieve entità (art. 74, comma 2, del medesimo testo unico), i quali potrebbero accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato secondo la procedura ordinaria, nonostante che il carattere stabile dell’associazione «suggerisca una più spiccata capacità di produrre ingenti ricchezze delittuose».
Ciò posto, in via subordinata, il rimettente sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui ricomprende tra i soggetti per i quali si presume un reddito superiore al limite previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 73 t.u. stupefacenti diversi dall’ipotesi del comma 5, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui al successivo art. 80, comma 1, lettere a) e b), e – in via di ulteriore subordine – nella parte in cui ricomprende i soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all’art. 73, comma 4, t.u. stupefacenti, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui al successivo art. 80, comma 1, lettere a) e b).
3. Le difese del Governo: inammissibilità e legittimità della presunzione
Interveniva in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale fossero dichiarate inammissibili o non fondate.
In punto di rilevanza, l’Avvocatura, dopo aver ricordato che l’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), condiziona l’accesso incidentale alla Corte costituzionale al requisito che il giudizio principale «non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» e che la costante giurisprudenza costituzionale reputa che tale requisito non sia integrato allorché la questione abbia carattere meramente ipotetico o virtuale (citandosi le sentenze n. 134 del 2016, n. 281 del 2013 e n. 45 del 1972 nonché le ordinanze n. 26 del 2012, n. 176 del 2011 e n. 363 del 2010), rilevava che il giudice a quo non avrebbe in alcun modo affrontato il tema della prova contraria che l’imputato avrebbe dovuto offrire per vincere la presunzione derivante dalla pregressa condanna a suo carico, né avrebbe spiegato i motivi per cui la produzione documentale allegata all’istanza non sarebbe stata idonea.
Ciò posto, nel merito, la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri concludeva per la non fondatezza delle questioni sollevate sia in via principale che gradata, ribadendo che – come già riconosciuto dalla sentenza della Consulta n. 139 del 2010 – la finalità di evitare che del patrocinio previsto per i non abbienti si avvalgano coloro che sono in possesso di ricchezze occulte acquisite tramite attività delittuose ben può giustificare il ricorso a presunzioni, purché queste siano superabili mediante prova contraria.
4. La decisione della Corte: inammissibilità per carenza di motivazione
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute dalla succitata ordinanza di rimessione – reputava l’eccezione prospettata dall’Avvocatura generale dello Stato, vale a dire l’inammissibilità della questione perché il rimettente non avrebbe speso alcun argomento per motivare l’inidoneità della descritta produzione documentale a superare la presunzione di legge, fondata.
In particolare, secondo il Giudice delle leggi, se la giurisprudenza costituzionale è salda nell’affermare che: 1) la questione incidentale di legittimità costituzionale è ammissibile quando l’ordinanza di rimessione è argomentata in modo da consentire il controllo esterno della rilevanza attraverso una motivazione non implausibile del percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali il giudice rimettente afferma di dover applicare nel giudizio principale la disposizione censurata (ex plurimis, sentenze n. 179 del 2024, n. 94 del 2023, n. 237 del 2022 e n. 259 del 2021); 2) non compete alla Consulta «un diverso inquadramento dei dati probatori» acquisiti al processo a quo e valutati dal rimettente per ritenere provati i presupposti di fatto che determinano l’applicabilità della norma sospettata d’illegittimità costituzionale (sentenza n. 122 del 2024), è tuttavia del pari consolidato l’orientamento che richiede al giudice a quo una motivazione «sufficientemente chiara» (sentenza n. 110 del 2024) in punto di rilevanza, ossia una motivazione «non palesemente erronea o contraddittoria» quanto alla «valutazione, a lui riservata, del materiale allegatorio e probatorio» (sentenza n. 164 del 2023), e ciò perché il requisito della rilevanza «implica necessariamente che la sollevata questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimento a quo un’incidenza attuale e non meramente eventuale», ossia che «il dubbio di contrasto con la Costituzione investa una norma dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente, il giudice a quo dimostri di non poter prescindere» (sentenza n. 269 del 2022), tanto più se si considera che, proprio per ciò, la medesima Consulta ha sottolineato la necessità che gli argomenti spesi dal rimettente non siano «carenti e contraddittori» visto che, in ipotesi del genere, si «finisce […] per eludere l’esigenza di una adeguata motivazione relativa al profilo centrale che condiziona la rilevanza nella vicenda oggetto del giudizio a quo» (sentenza n. 249 del 2021).
Ordunque, per il Giudice delle leggi, i descritti requisiti motivazionali risultano particolarmente pregnanti in casi come quello in esame dal momento che, con la sentenza n. 139 del 2010, sempre la Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia nella parte in cui non ammetteva prova contraria rispetto alla presunzione di superamento del limite reddituale a carico di chi avesse riportato condanna definitiva per i delitti ivi contemplati, ha bensì affermato che la declaratoria di illegittimità costituzionale «non elimina dall’ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell’onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l’accesso al patrocinio» (con la conseguenza che «[s]petterà al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di “non abbienza”», indicando e documentando «concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l’effettiva situazione economico-patrimoniale»), trasformando la presunzione da assoluta in relativa (sentenza n. 223 del 2022), ma ha aggiunto che «[r]ispetto a tali elementi di prova, il giudice avrà l’obbligo di condurre una valutazione rigorosa e allo scopo potrà certamente avvalersi degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, anche di quelli, particolarmente penetranti, indicati all’art. 96, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002», ossia della richiesta al questore di informazioni relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dal richiedente, da acquisirsi anche a mezzo di accertamenti della Guardia di finanza, evidenziandosi al contempo che, nello stesso solco, la giurisprudenza di legittimità, intervenuta successivamente alla sentenza n. 139 del 2010, ha affermato che la necessità che il giudice conduca accertamenti in merito alle condizioni economico-patrimoniali dell’istante, anche ai sensi dell’art. 96, comma 3, t.u. spese di giustizia, è esclusa solo qualora il richiedente, che versi nella condizione prevista dall’art. 76, comma 4-bis, del medesimo testo unico, non abbia allegato alcun concreto elemento di fatto idoneo a consentire il superamento della presunzione (Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 17 giugno-10 luglio 2014, n. 30499; più recentemente, Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 22 marzo-11 aprile 2022, n. 13742), poiché il procedimento logico, che, giusta la regola dettata dall’art. 2729 del codice civile, il giudice è tenuto a seguire è stato declinato nel senso che all’istante spetta dimostrare, con allegazioni adeguate, il proprio stato di non abbienza e al giudice verificare l’attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine (Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 22 novembre-15 dicembre 2016, n. 53387) il che, del resto, sempre ad avviso dei giudici di legittimità costituzionale, è coerente con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza civile in materia di prova del fatto negativo: non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la prova del medesimo può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali il fatto negativo possa desumersi (tra le tante, Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 settembre 2019, n. 23789), fermo restando che la presunzione, del resto, altro non è che la conseguenza che la legge (e poi il giudice) trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto (art. 2727 cod. civ.).
Ciò posto, una volta fattosi presente che il giudice a quo, nel motivare in punto di rilevanza, ha semplicemente affermato che l’istante avrebbe «omesso di fornire la prova contraria che sarebbe stata necessaria […], limitandosi a presentare la consueta autocertificazione e allegando unicamente una certificazione unica e due buste paga del 2022», per la Corte, nulla, però, il giudice ha detto in ordine alle risultanze della documentazione prodotta o alle allegazioni dell’istante circa l’assenza di redditi derivanti da familiari conviventi e di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, così come rispetto all’allegazione di essere senza fissa dimora e di aver trascorso lunghi periodi di detenzione o di non avere redditi provenienti dall’estero, e ciò indipendentemente dal fatto che si trattasse di allegazioni che – giusta quanto affermato dalla sentenza n. 139 del 2010 della Consulta e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità – avrebbero potuto indurlo a compiere gli accertamenti di cui all’art. 96 t.u. spese di giustizia, che invece non risultano effettuati, non si può nella specie non rilevare che, risalendo la sentenza di applicazione della pena su richiesta al 19 maggio 2000, cioè a oltre venticinque anni fa, la valutazione di tali allegazioni avrebbe dovuto essere particolarmente pregnante, allo scopo di evitare che l’illimitata durata nel tempo della presunzione si trasformi in una sanzione impropria, consistente nella limitazione perpetua all’esercizio di un diritto fondamentale come quello di difesa.
In altri termini, se è vero che la citata sentenza n. 139 del 2010, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, t.u. spese di giustizia, ha ravvisato un elemento di irrazionalità nella «illimitata durata nel tempo della preclusione all’accertamento dell’effettiva situazione economica dei soggetti che richiedono l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato», si deve però ritenere che l’onere di allegazione e prova necessario a vincere l’attuale presunzione iuris tantum debba logicamente modularsi non solo in relazione al fatto accertato nella sentenza di condanna per il reato potenzialmente ostativo, ma anche alla data della sentenza stessa, nel senso che, quanto più essa è lontana nel tempo, tanto meno invincibile deve di conseguenza considerarsi la presunzione concernente il possesso di redditi illeciti e tanto più attenuato deve considerarsi l’onere probatorio richiesto per superarla, il che equivale a dire che il giudice a quo avrebbe dovuto non solo spiegare perché non ha reputato di dover compiere gli accertamenti di cui all’art. 96, comma 3, t.u. spese di giustizia, ma altresì perché la prova documentale offerta e le allegazioni concernenti l’assenza di altri redditi, l’essere senza fissa dimora e l’aver trascorso lunghi periodi di detenzione non potevano essere considerate rilevanti, a fronte di una condanna così risalente nel tempo, al fine di considerare assolto l’onere probatorio di legge.
Tanto premesso, il Giudice delle leggi riteneva pertanto come il giudice rimettente avesse reso una motivazione carente in punto di valutazione delle allegazioni e delle prove raccolte nel processo principale, così impedendo financo quel controllo esterno delle ragioni per le quali egli afferma di dover applicare nel giudizio principale la disposizione censurata, visto che la Consulta non può sostituirsi al giudice a quo nella valutazione del materiale probatorio e delle allegazioni compiute dalle parti, ma può e deve verificare ch’egli sollevi la questione solo dopo aver vagliato – con tutti gli strumenti astrattamente a sua disposizione – le allegazioni e le prove offertegli, onde scongiurare il rischio che, in dipendenza di un lacunoso accertamento dei fatti, la questione di legittimità costituzionale abbia carattere puramente ipotetico ed eventuale, tenuto conto altresì del fatto che le affermazioni che precedono non valgono certo a revocare in dubbio la costante giurisprudenza costituzionale che, «[a]nche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità», reputa sufficiente che «la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale incida sul percorso argomentativo che il rimettente è chiamato a compiere, quand’anche il tenore della decisione non muti» (sentenza n. 122 del 2024 e precedenti ivi richiamati) dato che, pur trattandosi di un orientamento finalizzato a collegare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale all’interesse oggettivo che il giudice non applichi norme costituzionalmente illegittime e non già al soggettivo interesse delle parti del giudizio principale a ottenere una decisione favorevole, la particolare “apertura” di detto indirizzo giurisprudenziale, tuttavia, non esime il giudice a quo dal ricostruire il nesso di rilevanza, facendosene conseguire da ciò come il rimettente avrebbe dovuto formulare (e a motivare congruamente) una prognosi circa l’applicabilità della presunzione di legge oggetto di contestazione.
5. Confermata la presunzione di reddito: effetti sul patrocinio a spese dello Stato
Fermo restando che l’art. 76, co. 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, com’è noto, prevede che, per “i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti”, la Corte costituzionale, con la sentenza qui in commento, ha dichiarato non illegittimo costituzionalmente siffatto precetto normativo nella parte in cui, tra coloro per i quali si presume il possesso di un reddito superiore ai limiti di legge, ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati previsti dall’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), diversi dall’ipotesi del comma 5, ove aggravati ai sensi del successivo art. 80, comma 1.
Di conseguenza, per effetto di tale decisione, il reddito si intenderà ancora tutt’ora superiore ai limiti entro cui si può essere ammessi al gratuito patrocinio allorché si sia condannato in via definitiva per codesti illeciti penali.
Questa è dunque in sostanza la novità (o meglio la conferma) che connota il provvedimento qui in commento.
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