Pena sotto la media edittale: serve una motivazione dettagliata?

È necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga inflitta una pena al di sotto della media edittale?

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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 647 del 2-12-2025

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Indice

1. La questione: erroneità, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla dosimetria della pena


La Corte di Appello de L’Aquila confermava una decisione emessa dal GUP del Tribunale della medesima città che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso con <<ruolo dirigenziale e organizzativo>>.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, con un unico motivo, deduceva l’erroneità, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione con riferimento alla dosimetria della pena. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga inflitta una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019).

3. Conclusioni: non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga inflitta una pena al di sotto della media edittale


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se sia necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga inflitta una pena al di sotto della media edittale.
Si fornisce difatti una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che non è necessario che il giudice fornisca una motivazione specifica e approfondita qualora la pena irrogata sia inferiore alla media edittale, fermo restando che la media edittale non coincide con la metà del massimo della pena prevista, ma si ottiene determinando la metà della forbice edittale, ossia dell’intervallo tra il minimo e il massimo stabiliti dalla legge, e sommando tale valore al minimo edittale.
È sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, contestare una decisione sol perché non sia stata fornita una motivazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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