Pene pecuniarie: la Consulta apre alla detenzione domiciliare sostitutiva

La Consulta boccia la conversione automatica in semilibertà: per le pene pecuniarie va ammessa anche la detenzione domiciliare sostitutiva.

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La Corte costituzionale segna una svolta sulla conversione delle pene pecuniarie non pagate: non più solo semilibertà, ma anche detenzione domiciliare. Una decisione che incide su proporzionalità e uguaglianza del sistema sanzionatorio. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale -sentenza n.54 del 9-02-2026

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Indice

1. La vicenda processuale e l’intervento del magistrato di sorveglianza


Il Magistrato di sorveglianza di Bologna era chiamato a pronunciarsi su una domanda di conversione della pena pecuniaria proposta, ai sensi dell’art. 660 del codice di procedura penale, dal pubblico ministero presso il Tribunale ordinario di Ferrara.
Ebbene, in riferimento a tale procedimento, nei confronti di una persona condannato alla pena di anni due e giorni venti di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per i delitti di traffico di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali – il pubblico ministero competente aveva emesso, ai sensi dell’art. 660 cod. proc. pen., ordine di esecuzione della pena pecuniaria, ingiungendone il pagamento entro novanta giorni ed emettendo gli avvisi previsti dal comma 3 della citata norma, compreso quello concernente la facoltà di richiedere entro venti giorni la rateizzazione della predetta pena, fermo restando che, scaduto il termine per il pagamento, e in assenza di richiesta di rateizzazione, il pubblico ministero aveva trasmesso gli atti al Magistrato di sorveglianza per provvedere alla conversione della pena pecuniaria.
Ciò posto, accertata la condizione di «insolvenza» (cosiddetta colpevole) e non di «insolvibilità» (cosiddetta incolpevole) del condannato, in quanto titolare di redditi adeguati e sufficienti al pagamento della pena pecuniaria, l’organo giudicante bolognese, non potendo più disporre una rateizzazione del pagamento, essendo decaduto da tale facoltà a causa dell’inerzia del condannato medesimo, avrebbe dovuto stabilire la conversione della pena pecuniaria non pagata nella semilibertà sostitutiva per dodici giorni, secondo il criterio di ragguaglio, previsto dall’art. 135 del codice penale, di euro 250,00 per ciascun giorno di pena detentiva.
A sua volta, ancora una volta, il Magistrato di sorveglianza di Bologna, ma in un altro procedimento, esponeva di dovere decidere in relazione ad una vicenda occasionata dal fatto che nei confronti una persona condannata alla pena di euro 1.840,00 di ammenda per la contravvenzione di porto abusivo di arma, il pubblico ministero competente aveva emesso, ai sensi dell’art. 660 cod. proc. pen., ordine di esecuzione della pena pecuniaria, ingiungendo il pagamento entro novanta giorni ed emettendo gli avvisi previsti dal comma 3 della citata norma, compreso quello concernente la facoltà di richiedere entro venti giorni la rateizzazione della pena pecuniaria.
Ordunque, scaduto il termine per il pagamento, in assenza di richiesta di rateizzazione, il pubblico ministero aveva trasmesso gli atti al Magistrato di sorveglianza per provvedere alla conversione della pena pecuniaria il quale, a sua volta, accertata la condizione di «insolvenza» cosiddetta colpevole e non di «insolvibilità» cosiddetta incolpevole del condannato, titolare di redditi adeguati e sufficienti al pagamento della pena pecuniaria, non potendo più disporre una rateizzazione del pagamento, essendo decaduto da tale facoltà, dovrebbe stabilire la conversione della pena pecuniaria non pagata nella semilibertà sostitutiva per sette giorni, secondo il criterio di ragguaglio, previsto dall’art. 135 cod. pen., di euro 250,00 per ciascun giorno di pena detentiva. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Le questioni di legittimità: disparità di trattamento e rigidità del sistema


Alla luce della prima situazione giudiziaria summenzionata, il Magistrato di sorveglianza succitato sollevava, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e, «in via consequenziale», dell’art. 660, comma 3, dello stesso cod. proc. pen. – come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 71, comma 1, lettera dd), e 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) –, nella parte in cui, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria entro i termini, prevedono la conversione nella semilibertà sostitutiva anziché nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevedono la conversione, in via alternativa, nella semilibertà sostitutiva «o nella detenzione domiciliare sostitutiva».
In particolare, in punto di rilevanza, il rimettente affermava che, soltanto una volta disposta la restrizione «in carcere», il condannato avrebbe potuto chiedere la rateizzazione del pagamento, senza possibilità di vedersi applicata, in luogo della misura restrittiva della semilibertà, la misura limitativa della detenzione domiciliare sostitutiva, reputandosi al contempo come non fosse praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata, univoco essendo il tenore della norma, che, per l’ipotesi di conversione della pena pecuniaria principale, non lasciava al giudice alcun margine di discrezionalità.
Invece, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo riteneva come le norme censurate contrastassero innanzitutto con gli artt. 3, secondo comma, e 13 Cost.
In premessa, venivano illustrati i principali profili di modifica della disciplina delle pene pecuniarie introdotti dal d.lgs. n. 150 del 2022, mosso dall’intento di garantire effettività al sistema sanzionatorio pecuniario, così fondando una valida alternativa alla pena carceraria mentre, nel sistema previgente, la pena pecuniaria era considerata un mero credito dello Stato verso il condannato, la cui riscossione avveniva mediante ruolo (affidato in passato agli Uffici recupero crediti e poi, dal 2009, agli agenti incaricati della riscossione), attualmente la competenza funzionale è stata affidata al pubblico ministero, che dà avvio al procedimento di riscossione mediante un vero e proprio ordine di esecuzione, tenuto conto altresì del fatto che, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria entro il termine, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione, che viene disposta con ordinanza, previo accertamento della condizione di insolvenza o di insolvibilità del condannato.
Ciò posto, il rimettente evidenziava inoltre che, mentre per l’ipotesi di insolvibilità cosiddetta incolpevole, può essere disposta la conversione nel lavoro di pubblica utilità o, in caso di opposizione, nella detenzione domiciliare sostitutiva sia per le pene pecuniarie principali (art. 103 della legge n. 689 del 1981) sia per le pene pecuniarie sostitutive (art. 71 della legge n. 689 del 1981), per l’ipotesi di insolvenza cosiddetta colpevole la disciplina della conversione diverge a seconda che si tratti di pena pecuniaria principale o sostitutiva. Invero, mentre l’art. 102 della legge n. 689 del 1981 prevede la conversione della pena pecuniaria principale soltanto nella semilibertà sostitutiva, l’art. 71 della legge citata prevede la conversione della pena pecuniaria sostitutiva nella semilibertà o nella detenzione domiciliare.
Tanto premesso, il giudice a quo, richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia di principio di ragionevolezza (in particolare, sentenze n. 1130 del 1988 e n. 53 del 1958), riteneva che la scelta legislativa di prevedere soltanto la semilibertà sostitutiva in sede di conversione della pena pecuniaria principale violi il principio di proporzionalità, valendosi di una «truffa delle etichette», visto che la norma censurata prevede la conversione in una misura restrittiva, e non semplicemente limitativa, della libertà personale, in quanto la semilibertà è definita come un regime detentivo e «si espia in carcere».
Oltre a ciò, richiamando la giurisprudenza europea (Corte europea dei diritti dell’uomo, grande camera, sentenza 21 ottobre 2013, Del Rio Prada contro Spagna) e costituzionale (sentenza n. 32 del 2020), il rimettente sosteneva altresì che la semilibertà sostitutiva comporterebbe una «modifica qualitativa della pena nell’alternativa dentro-fuori dal carcere» (enfasi nell’originale), in sede di conversione di una pena che non ha carattere inframurario.
Ciò posto, l’ordinanza di rimessione affermava per giunta che il legislatore avrebbe dovuto individuare nella detenzione domiciliare sostitutiva «la misura principe» per le ipotesi di insolvenza, in quanto essa realizzerebbe un miglior contemperamento tra le esigenze punitive e la libertà personale del condannato, nell’ottica del minimo sacrificio necessario della medesima.
In via subordinata, il rimettente riteneva come le norme di cui agli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen. contrastassero con gli artt. 3, secondo comma, 13 e 27, terzo comma, Cost., in ragione della disparità di trattamento che sarebbe determinata dal diverso meccanismo di conversione previsto in caso di insolvenza per le pene pecuniarie «originarie» – in ordine alle quali è contemplata solo la semilibertà sostitutiva – e per le pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi – in ordine alle quali è contemplata l’alternativa tra detenzione domiciliare e semilibertà –, ferma invece l’identità di disciplina per l’ipotesi di insolvibilità.
Al riguardo, il giudice a quo sottolineava che se, in entrambi i casi, la conversione rinviene la propria genesi in un medesimo fatto (cioè nel mancato pagamento della pena pecuniaria per condotta colpevole del condannato), tuttavia, la normativa censurata farebbe sì che il medesimo presupposto di fatto e di diritto fondi discipline «divergenti in ragione del genus della pena cui accede», così incorrendo in una violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., e in una irragionevolezza per disparità di trattamento di situazioni eguali, richiamandosi, in tal senso, la relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150 del 2022, in guisa tale che la diversità di disciplina sembrava al giudice rimettente fondata sull’intento, nel caso di conversione delle sanzioni pecuniarie originarie, non solo di sanzionare l’insolvenza, ma anche di punire il reato per il quale è stata disposta la condanna e la cui sanzione è rimasta ineseguita: «[a]lla base di questa differenziazione si potrebbe cogliere l’idea che mentre le pene pecuniarie originarie di solito accedono a reati gravi quale sanzione principale, la pena pecuniaria sostitutiva rappresenterebbe, secondo la prospettiva assunta dal legislatore la più mite risposta che l’ordinamento offre ad una sanzione detentiva contenuta entro l’anno e, in ipotesi, ciò evidenzierebbe tale misura come statisticamente applicabile a delitti di minore gravità» (enfasi nell’originale).
Orbene, tale profilo sarebbe, secondo il giudice a quo, irragionevole in quanto l’art. 57, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, stabilisce che «[l]a pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva», così indicando l’irrilevanza dell’originarietà o meno della natura pecuniaria della sanzione, tenuto conto altresì del fatto che la differenza di disciplina condurrebbe a esiti paradossali: una pena originariamente pecuniaria potrebbe essere convertita in una «pena qualitativamente carceraria» (enfasi nell’originale), mentre una pena originariamente detentiva potrebbe comportare anche forme detentive di tipo domiciliare.
Il criterio di conversione sarebbe dunque discriminatorio e irragionevole, con lesione anche dell’art. 13 Cost. e del «principio di emenda» sancito dall’art. 27, terzo comma, Cost.
Tale ultimo parametro costituzionale, in particolare, sarebbe violato perché «la rigidità della norma, nel prevedere la sola pena sostitutiva massima in sede di conversione, frustra il principio di emenda e la tendenziale finalità rieducativa della pena».
Chiarito ciò, venendo all’altra vicenda giudiziaria, sempre il Magistrato di sorveglianza di Bologna sollevava, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 13 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 102 della legge n. 689 del 1981 e, «in via consequenziale», dell’art. 660, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la conversione della pena pecuniaria, in via alternativa, nella semilibertà sostitutiva «o nella detenzione domiciliare sostitutiva».
Nel dettaglio, per quel che riguarda la rilevanza delle questioni, il rimettente affermava che soltanto una volta disposta la «carcerazione» il condannato potrebbe chiedere la rateizzazione del pagamento, senza possibilità di vedersi applicare, in luogo della misura restrittiva della semilibertà, la misura limitativa della detenzione domiciliare sostitutiva, deducendo al contempo come non sarebbe del resto praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata, ostandovi il tenore univoco della norma, che, per l’ipotesi di conversione della pena pecuniaria principale, non lascia al giudice alcun margine di discrezionalità.
Ciò posto, quanto alla non manifesta infondatezza, siffatto giudice a quo, illustrati in premessa i principali profili di modifica della disciplina delle pene pecuniarie introdotti dal d.lgs. n. 150 del 2022, riteneva come le norme di cui agli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen. contrastassero con gli artt. 3, secondo comma, 13 e 27, terzo comma, Cost., per la disparità di trattamento determinata dai meccanismi di conversione previsti in caso di insolvenza per le pene pecuniarie «originarie» – per le quali è contemplata solo la semilibertà sostitutiva – e quelli previsti per le pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi – per le quali è contemplata l’alternativa tra detenzione domiciliare sostitutiva e semilibertà sostitutiva –, ferma invece l’identità di disciplina per l’ipotesi di insolvibilità.
Il rimettente sottolineava inoltre che, se, in entrambi i casi, la conversione rinviene la propria genesi in un medesimo fatto, cioè il mancato pagamento della pena pecuniaria per condotta colpevole del condannato, tuttavia, il medesimo presupposto di fatto e di diritto fonda «una differente disciplina», determinando una violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., e una irragionevolezza per disparità di trattamento tra situazioni eguali, stimandosi pertanto come il criterio di conversione sarebbe discriminatorio e irragionevole, con lesione anche degli artt. 13 e 27, terzo comma, Cost., e che l’accoglimento delle questioni avrebbe dovuto condurre alla previsione di una conversione, in via alternativa, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva.
Con particolare riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost., l’assunto del rimettente era che «[n]on consentire […] al Magistrato di Sorveglianza di gradare ed individualizzare il trattamento sanzionatorio, precludendo in radice la scelta tra la misura più grave e quella meno afflittiva di tipo domiciliare, espone inoltre il sistema al rischio di sanzionare troppo».

3. La decisione della Consulta: irragionevole escludere la domiciliare


La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute dalle succitate ordinanze di rimessione, stimate inammissibili le eccezioni sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato, effettuata una sintetica ricostruzione della normativa concernente la conversione delle pene pecuniarie, anche nel suo sviluppo diacronico, reputata infondata la questione che il rimettente, nel primo giudizio analizzato in precedenza, con cui si sosteneva che la semilibertà sostitutiva, determinando una privazione della libertà personale per una parte della giornata, dunque integrando un regime detentivo, sarebbe sproporzionata rispetto all’esigenza punitiva sottesa alla conversione della pena pecuniaria – considerava invece fondata la questione di legittimità costituzionale concernente la denunciata disparità di trattamento determinata dai meccanismi di conversione previsti, nel caso di insolvenza, per le pene pecuniarie «originarie» (recte: principali) – per le quali è prevista solo la semilibertà sostitutiva – e per le pene pecuniarie «sostitutive» delle pene detentive brevi – per le quali è prevista l’alternativa fra detenzione domiciliare e semilibertà sostitutive –, proposta in via subordinata dal primo rimettente e in via esclusiva dal secondo.
In particolare, secondo il Giudice delle leggi, le censure prospettate in siffatte ordinanze coglievano nel senso.
Secondo infatti i giudici di legittimità costituzionale, è innanzitutto evidente che, se tutte le pene pecuniarie sono innanzitutto accomunate dall’avere a oggetto un elemento monetario, sicché già questo loro tratto distintivo le rende concettualmente omogenee, il loro accedere a reati più o meno gravi, invece, costituisce un elemento accidentale e occasionale, specialmente per rapporto all’interesse costituzionale rilevante in questa materia, che – come detto – è la stregua cui commisurare il giudizio di pertinenza.
Orbene, per la Consulta, tale interesse deve essere identificato nella effettività della sanzione penale nel senso che esso, per un verso, risulta strettamente connesso al principio della certezza del diritto – che la medesima Corte costituzionale, come da ultimo ribadito dalla sentenza n. 88 del 2025, considera «”elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto”, connaturato sia all’ordinamento nazionale, sia al sistema giuridico sovranazionale (sentenze n. 36 del 2025, n. 70 del 2024 e n. 210 del 2021)», per l’altro verso, è direttamente desumibile dall’art. 27 Cost., che assegna alla pena la funzione rieducativa (ferma restando, ovviamente, la possibilità di prevedere istituti di mitigazione o cause di non punibilità), essendo proprio tale interesse che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha opportunamente inteso perseguire con efficienza e rigore sconosciuti alla disciplina precedente.
Dunque, per la Corte, esattamente in rapporto a tale interesse, risulta non giustificata la diversità del trattamento riservato alle pene pecuniarie principali e alle pene pecuniarie sostitutive pel profilo della reazione ordinamentale al loro mancato pagamento nell’ipotesi dell’insolvenza visto che, nei due casi, la riprovevolezza del comportamento del condannato cui l’insolvenza è imputabile è identica, e lo è proprio per rapporto all’interesse costituzionale sopra evidenziato, deponendo a tal riguardo l’art. 57, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, ove, disponendo che «[l]a pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva», si sancisce l’irrilevanza dell’originarietà o meno della natura pecuniaria della sanzione.
Ebbene, ad avviso del Giudice delle leggi, la natura giuridica (così come la funzione) unitaria delle pene pecuniarie – sia di quelle principali, sia di quelle sostitutive – affermata a livello normativo (ancora, art. 57, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981) integra un indice, anche di diritto positivo (e non solo logico), della piena comparabilità delle situazioni, giuridiche e di fatto, cui, in assenza di diversi e ulteriori profili di distinzione, anche allo scopo di assicurare la piena coerenza del sistema, dovrebbe conseguire un trattamento normativo non differenziato, tenuto conto altresì del fatto che la differenza di disciplina può condurre a esiti paradossali, poiché una pena originariamente pecuniaria potrebbe essere convertita in una «pena qualitativamente carceraria» (enfasi nell’originale), mentre una pena originariamente detentiva potrebbe anche comportare soltanto forme detentive di tipo domiciliare.
Tali profili, quindi, per la Corte, appaiono effettivamente radicare una violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra situazioni eguali, in guisa tale come si ritenne pertanto necessario dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, contemplano la conversione nella sola semilibertà sostitutiva senza ammettere la detenzione domiciliare sostitutiva, come previsto per l’insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi, precisandosi al contempo come l’addizione, che se ne faceva conseguire a tale declaratoria, non comportasse alcuna scelta discrezionale da parte della stessa Corte costituzionale, ma derivava semplicemente dall’estensione della disciplina normativa prevista per questa seconda fattispecie, che costituiva il pertinente termine di raffronto.
Infine, si notava come la declaratoria di illegittimità costituzionale radicata nella violazione dell’art. 3 Cost. esimesse la Consulta dall’affrontare le censure che assumevano a parametro l’art. 27, terzo comma, Cost., che dovevano pertanto ritenersi assorbite.

4. Gli effetti della sentenza: apertura alla detenzione domiciliare sostitutiva


Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto artt. 102 della legge n. 689 del 1981 (“Il mancato pagamento della multa o dell’ammenda entro il termine di cui all’articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell’ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva. Il ragguaglio si esegue a norma dell’articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell’ammenda. Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria. Il condannato può sempre far cessare l’esecuzione della semilibertà pagando la multa o l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata; a tal fine, può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 133-ter del codice penale”) e 660, co. 3, c.p.p. (“L’ordine di esecuzione contiene altresì l’intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l’avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell’articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ordine di esecuzione contiene inoltre l’avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 133-ter del codice penale. Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell’articolo 667, comma 4. Con l’avviso il condannato è informato che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nell’avviso il condannato è altresì informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa”), la Corte costituzionale, con la sentenza qui in commento, ha dichiarato illegittimi costituzionalmente siffatti precetti normativi nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva.
Di conseguenza, per effetto di tale decisione, in presenza delle condizioni contemplate da parte di tali disposizioni legislative, è adesso prevista la conversione (pure) nella detenzione domiciliare sostitutiva laddove risulti siffatta insolvenza.
Questa è dunque in sostanza la novità che connota il provvedimento qui in commento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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