Gratuito patrocinio per chi subisce gravi infortuni sul lavoro: la nuova proposta

Proposta di legge per estendere il gratuito patrocinio alle vittime di gravi infortuni sul lavoro e ai familiari in caso di decesso.

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Presentata una proposta di legge volta a modificare l’articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 per estendere il gratuito patrocinio alle vittime di gravi infortuni sul lavoro e ai familiari in caso di decesso: vediamo in cosa consiste. In materia si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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Indice

1. Gratuito patrocinio e infortuni sul lavoro: cosa prevede la proposta


È stato presentato il 27 aprile c.a. innanzi alla Camera dei Deputati un disegno di legge finalizzato a modificare l’art. 76 del d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115 (d’ora in poi d.P.R. n. 115 del 2002), vale a dire il progetto normativo A.C. 2904.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa consiste codesta modificazione di questo articolo 76 che, com’è noto, disciplina le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio. In materia si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. L’inserimento di un ulteriore periodo in seno al comma 4-ter dell’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002


Fermo restando che l’art. 76, co. 4-ter, d.P.R. n. 115 del 2002, com’è risaputo, attualmente prevede, da un lato, che la “persona offesa dai reati di cui agli articoli 572,  575, aggravato ai sensi dell’articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto” (primo periodo), dall’altro, che il “lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall’articolo 603 -bis del codice penale, che contribuisce utilmente all’emersione del reato e all’individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo” (secondo periodo), con il disegno di legge qui in esame, stante quanto ivi preveduto dall’unico articolo che lo compone, vale a dire l’art. 1, ci si propone di inserire un ulteriore periodo, così strutturato dal primo comma di questo articolo nei seguenti termini: “«Alle medesime condizioni di cui al primo periodo sono ammessi al patrocinio la persona resa totalmente inabile in conseguenza di reato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, qualora dal medesimo reato consegua il decesso, i soggetti di cui all’articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale[1]»”.
Ordunque, considerato che al seguente comma secondo è ivi sancito che agli “oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”[2], si è voluto concepire il periodo di cui sopra a fronte del fatto che, se l’“attuale disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale garantisce l’accesso alla difesa, ma non sempre assicura una tutela piena ed effettiva nei casi di infortuni sul lavoro di particolare gravità, nei quali la condizione di vulnerabilità delle vittime o dei loro familiari può non essere adeguatamente intercettata dai limiti reddituali previsti” (relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge A.C. 2904 (Modifica all’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso), in camera.it, p. 2), trattandosi “di lavoratori che diventano inabili a causa del lavoro e di nuclei familiari che perdono un prossimo congiunto, i quali non possono essere costretti a dover pagare per accedere alla giustizia a fronte di un’offesa che deriva solo dall’aver adempiuto al proprio dovere, a quel lavoro che è alla base della Costituzione” (ibidem, p. 2), la presente proposta di legge ha per l’appunto “la finalità di colmare tale lacuna, prevedendo l’estensione del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dai limiti di reddito, in favore delle vittime di infortuni sul lavoro con inabilità permanente totale e, nei casi di esito mortale, dei loro familiari nei procedimenti penali connessi” (ibidem, p. 2).

3. Una tutela rafforzata per l’accesso alla giustizia nei casi più gravi


Stante la finalità appena evidenziata, che intendono perseguire i firmatari della presente proposta di legge tramite di essa, non resta dunque che attendere di “vedere” se tale progetto legislativo verrà approvato, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.

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Note


[1]Ai sensi del quale: “Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente”.
[2]Secondo cui: “Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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