Reato continuato: quando l’aumento di pena non richiede motivazione analitica

Reato continuato: la Cassazione chiarisce quando non serve motivare nel dettaglio gli aumenti di pena per i reati satellite.

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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 648 del 7-11-2025

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Indice

1. Reato continuato e aumenti di pena per i reati satellite


La Corte di Appello de L’Aquila, in sede di giudizio di rinvio, rideterminava una data pena da applicarsi in anni diciassette, mesi sette e giorni dieci di reclusione, con riferimento a taluni reati già ritenuti in continuazione.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’omessa o l’insufficiente motivazione in ordine ai criteri di determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite, nonché la violazione della disposizione di cui all’art. 81 cod. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Aumenti di modesta entità: la motivazione può essere sintetica


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.[1] (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022).

3. Reato continuato: quando non serve una motivazione dettagliata


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in materia di reato continuato, il giudice di merito non è tenuto a fornire una motivazione specifica e analitica sugli aumenti di pena per i singoli reati satellite quando tali incrementi siano di modesta entità, risultando in tal caso escluso ogni abuso del potere discrezionale di cui all’art. 132 cod. pen..
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di codesto approdo ermeneutico, contestare l’assenza di una motivazione di questo genere in una evenienza di siffatto tipo.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Note


[1] Ai sensi del quale: “Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tal potere discrezionale. Nell’aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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