La Cassazione chiarisce che i riscontri alla chiamata in correità possono consistere in qualunque dato probatorio autonomo, logico o rappresentativo, purché individualizzante. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. La questione: violazione di norma processuale in relazione all’art. 273 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Palermo confermava un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale della medesima città.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di norma processuale in relazione all’art. 273 cod. proc. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale i riscontri alla chiamata in correità possono essere costituiti da qualsiasi dato probatorio, sia rappresentativo che logico, indipendente da essa e anche da altre autonome chiamate, che abbiano valenza individualizzante, ovvero riguardino il fatto reato e la sua riferibilità all’imputato (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015).
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3. Conclusioni: chiamata in correità: natura e requisiti dei riscontri probatori individualizzanti
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in cosa possono consistere i riscontri alla chiamata in correità.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che i riscontri alla chiamata in correità possono consistere in qualsiasi elemento probatorio, di natura rappresentativa o logica, purché autonomo e indipendente dalla chiamata stessa e da altre chiamate, e dotato di efficacia individualizzante in ordine al fatto di reato e alla sua riferibilità all’imputato.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare il modo con cui accertare codesti riscontri.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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