Integra il reato di cui all’art. 73 cod. antimafia la guida senza patente, o con patente negata, sospesa o revocata, da parte di soggetto già sottoposto a misura di prevenzione personale, anche quando la misura sia stata integralmente eseguita? In materia consigliamo la guida “I nuovi reati stradali – Dalla guida in stato di ebbrezza al reato di fuga pericolosa – Aggiornato alla conversione del decreto Sicurezza”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il ricorso in Cassazione e il vizio di motivazione dedotto dalla difesa
La Corte di Appello di Reggio Calabria confermava una condanna, pronunciata dal Tribunale in sede, alla pena di mesi otto di arresto in relazione al reato di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione. In materia consigliamo la guida “I nuovi reati stradali – Dalla guida in stato di ebbrezza al reato di fuga pericolosa – Aggiornato alla conversione del decreto Sicurezza”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Art. 73 cod. antimafia: il rilievo dell’attualità della misura di prevenzione
La Suprema Corte, pur ritenendo il motivo suesposto infondato, osservava tuttavia che non integra il reato previsto dall’art. 73 del codice antimafia la condotta del soggetto che, già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, quando la misura di prevenzione non sia più in vigore in quanto interamente eseguita (Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022).
3. Misura di prevenzione già eseguita: esclusa la configurabilità del reato
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se integra il reato di cui all’art. 73 cod. antimafia (ai sensi del quale: “Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale”) la guida senza patente, o con patente negata, sospesa o revocata, da parte di soggetto già sottoposto a misura di prevenzione personale, anche quando la misura sia stata integralmente eseguita
Si fornisce difatti una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che non integra il reato di cui all’art. 73 cod. antimafia la guida senza patente, o con patente negata, sospesa o revocata, posta in essere da soggetto già destinatario di misura di prevenzione personale, qualora la misura risulti integralmente eseguita e, dunque, non più in vigore.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione, laddove invece si contesti codesto illecito penale, pur in presenza di siffatta condotta.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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