L’ergastolo nella giurisprudenza della Corte Costituzionale

L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sull’ergastolo, tra finalità rieducativa, benefici penitenziari ed ergastolo ostativo.

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Tutte le rimessioni degli Atti alla Consulta in tema di ergastolo comune hanno inerito il comma 3 Art. 27 Cost., ovverosia ci si chiede come possa essere “rieducativa” una pena cronologicamente perpetua, dunque non riabilitante alla vita libera. Dopo Consulta 264/1974, la Corte Costituzionale non ha mai contestato l’ergastolo in sé, bensì le eventuali antinomie tra pena perpetua e liberazione anticipata, minore età e revoca della liberazione condizionale. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Indice

1. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di ergastolo comune


Tutte le rimessioni degli Atti alla Consulta in tema di ergastolo comune hanno inerito il comma 3 Art. 27 Cost., ovverosia ci si chiede come possa essere “rieducativa” una pena cronologicamente perpetua, dunque non riabilitante alla vita libera. Dopo Consulta 264/1974, la Corte Costituzionale non ha mai contestato l’ergastolo in sé, bensì le eventuali antinomie tra pena perpetua e liberazione anticipata, minore età e revoca della liberazione condizionale.
Come pocanzi precisato, Consulta 264/1974 ha, in sostanza, dichiarato la non illegittimità costituzionale dell’ergastolo rispetto al comma 3 Art. 27 Cost. . Nello specifico, la predetta Consulta 264/1974 ha affermato che “sono decisivi [per non addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’ergastolo, ndr] la possibilità di accesso del condannato alla liberazione condizionale ed il carattere polifunzionale [dunque anche retributivo, ndr] della pena”. Inoltre, Consulta 264/1974 precisa pure che, alla luce dell’Art. 22 CP, l’ergastolano è tenuto all’obbligo del lavoro, eventualmente all’aperto e, per conseguenza, “i condannati […] [lavorando, ndr] si sentono meno estraniati dal contesto sociale”.
Si tenga pure conto che, come messo in evidenza da Consulta 204/1974, espressamente richiamata, cinque mesi dopo, da Consulta 264/1974, l’istituto della liberazione condizionale ha, di fatto, reso riducibile temporalmente l’ergastolo, che non ha più carattere di pena perpetua. Nel dettaglio, Consulta 204/1974 sentenzia che “ l’istituto della liberazione condizionale […] tende al recupero sociale del condannato. Per esso, infatti, il condannato che abbia, durante il tempo dell’esecuzione, tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento e che abbia soddisfatto, avendone la capacità economica, le obbligazioni civili derivanti dal commesso reato, può essere posto in libertà prima del termine previsto dalla sentenza definitiva di condanna. [Infatti] con il comma 3 Art. 27 Cost., sorge il diritto, per il condannato, a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di Diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato, al fine di accertare se, in effetti, la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo”. Oltretutto, la Dottrina penalistica ha notato che, dopo la L. 354/1975, il Tribunale di sorveglianza è divenuto competente in materia di rilascio della liberazione condizionale e ciò ha decisamente rafforzato le garanzie riabilitative previste dal comma 3 Art. 27 Cost., la cui precettività è fatta salva, anche nell’ambito dell’ergastolo, proprio grazie alla riducibilità della pena perpetua attraverso l’istituto garantistico della liberazione condizionale.
Tuttavia, a parere di chi redige, Consulta 264/1974 si manifesta inaccettabile allorquando difende la teoria polifunzionale della pena detentiva e, dunque,, con tono neo-retribuzionista, asserisce che “senza dubbio, dissuasione, prevenzione e difesa sociale stanno, non meno della sperata emenda, alla radice della pena. E ciò basta per concludere che l’Art. 27 Cost., usando la formula le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, non ha proscritto la pena dell’ergastolo (come avrebbe potuto fare), quando essa sembri al Legislatore ordinario, nell’esercizio del suo potere discrezionale, indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi, o mezzo per isolare, a tempo indeterminato, criminali che abbiano dimostrato la pericolosità e l’efferatezza della loro indole”. A parere di chi scrive, questo inciso di Consulta 264/1974 si pone totalmente al di fuori dell’autentica ratio illuministica del comma 3 Art. 27 Cost., che non predica assolutamente mai la polifunzionalità anche retributiva della pena carceraria. La retribuzione penitenziaria si colloca in una posizione completamente antinomica rispetto al comma 3 Art. 27 Cost, così come concepito dai padri costituenti negli Anni Quaranta del Novecento. L’unica funzione del carcere è e rimane quella pedagogica e non v’è spazio per alcun fine retributivo. Consulta 264/1974, nello sposare la teoria polifunzionale della reclusione, ha tradito e forzato la corretta interpretazione del comma 3 Art. 27 Cost. . D’altra parte, anche sotto il profilo semantico, Consulta 264/1974 utilizza i lemmi “sperata emenda”, i quali moralizzano il trattamento penitenziario e lo privano della fondamentale ratio costituzionale del “reinserimento nella società” del condannato all’ergastolo. Dunque, Consulta 264/1974, nell’ipostatizzare la special-preventività della pena dell’ergastolo, legittima, seppur implicitamente, la “neutralizzazione” dell’ergastolano, il che viola gravemente e macroscopicamente quel principio risocializzativo che sta alla base del comma 3 Art. 27 Cost. . Al di là delle possibili acrobazie verbali di Consulta 264/1974, consta la totale antinomia logico-giuridica tra il retribuzionismo ed il comma 3 Art. 27 Cost. . Nell’Ordinamento costituzionale italiano, la ratio suprema è rieducare e non isolare e neutralizzare l’ergastolano, come, viceversa, accade nel contesto dell’esecuzione penitenziaria statunitense.
Ciononostante, negli Anni Ottanta del Novecento, la Corte Costituzionale si è resa conto che era divenuta ormai indispensabile una maggiore coerenza applicativa e logico-giuridica tra l’ergastolo ed il comma 3 Art. 27 Cost. . Questa maggiore fedeltà della Consulta all’anti-retribuzionismo del comma 3 Art. 27 Cost. Non ha significato, comunque, l’abrogazione dell’ergastolo, bensì una sua attenuazione ordinamentale che consentisse di parlare di rieducatività nella/della pena perpetua.
P.e., Consulta 274/1983 ha parzialmente abrogato l’Art. 54 L. 354/1975 nella parte in cui impediva la concessione della liberazione anticipata all’ergastolano, anche se il medesimo, ex comma 1 Art. 54 L. 354/1975, “abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione”. Nello specifico, Consulta 274/1983 ha messo in risalto che “[l’esclusione a priori dell’ergastolano dal beneficio della liberazione anticipata, ndr] è incostituzionale per contrasto con gli Artt. 3 e 27 Cost. [poiché] la riduzione della pena ex Art. 54 L. 354/1975 […] è finalizzata a promuovere e corroborare il reinserimento sociale del condannato, finalità che il vigente Ordinamento penitenziario, in attuazione del precetto del comma 3 Art. 27 Cost., persegue per tutti i condannati a pena detentiva, ivi compresi gli ergastolani”.
Un altro “correttivo” all’eccessiva retributività dell’ergastolo è contenuto pure in Consulta 168/1994, la quale, richiamando Consulta 140/1993, ha ribadito l’antinomia tra la minore età e la condanna alla pena dell’ergastolo. Infatti, nel caso del minorenne, prevale in maniera assoluta il comma 3 Art. 27 Cost congiunto alla speciale ratio di cui al comma 2 Art. 31 Cost. (“[la Repubblica] protegge […] l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”).
Parimenti l’ergastolo temporalmente “riducibile” viene reputato legittimo, ex comma 3 Art. 27 Cost., anche in Consulta 168/1994, la quale asserisce che “il precetto costituzionale [ex comma 3 Art. 27 Cost.] appare comunque soddisfatto dal Legislatore, che ha da tempo esteso all’ergastolano non solo l’istituto della liberazione condizionale […] ma anche altre misure premiali che anticipano quel reinserimento come effetto del suo sicuro ravvedimento, da comprovarsi dal giudice sulla base […] soprattutto della sua partecipazione [non passiva, ndr] all’opera rieducativa”. Come si può notare, anche Consulta 168/1994 salva la legittimità costituzionale dell’ergastolo purché esso sia “attenuato” da correttivi e benefici extra-murari che non lo rendono più una “pena perpetua”, almeno sotto il profilo fattuale. In buona sostanza, Consulta 168/1994 chiosa stabilendo che “tutti gli anzidetti correttivi finiscono con l’incidere sulla natura stessa della pena dell’ergastolo, che non è più quella concepita, alle sue origini, dal Codice Penale del 1930”. Pertanto, Consulta 168/1994 mette in evidenza che, perlomeno nell’Ordinamento italiano, l’ergastolo è, di fatto, una pena perpetua soltanto, ormai, dal punto di vista nominalistico. Infatti, a livello concreto, l’ergastolano beneficia di modalità detentive attenuate.
Tuttavia, la riducibilità concreta dell’ergastolo, secondo la Giurisprudenza della Corte Costituzionale, non lo rende, in ogni caso, applicabile agli infra-18enni. A tal proposito, Consulta 168/1994, al punto 5.1 del “considerato in diritto”, specifica che “gli Artt. 17 e 22 CP sono costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non escludono l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile. In effetti, del comma 3 Art. 27 Cost deve darsi una lettura diversa allorché lo si colleghi con l’Art. 31 Cost., che impone un’incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei minorenni. La funzione rieducativa della pena […], per i soggetti minori di età, è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente. Perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione ed alla ricerca della propria identità, la pena applicata al minore deve assumere una connotazione educativa più che ri-educativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale”. Dunque, Consulta 168/1994, a parere di chi commenta, manifesta, perlomeno con attinenza al trattamento penitenziario dell’infra-18enne, seri dubbi circa la conformità piena e regolare dell’ergastolo alla ratio ex comma 3 Art. 27 Cost. . L’esecuzione carceraria a carico del minorenne, in Consulta 168/1994, fa emergere imbarazzi e malcelate perplessità di fondo con attinenza alla natura risocializzativa della pena perpetua, nonostante essa sia, nei fatti, riducibile.
Da segnalare è pure Consulta 161/1997, che affronta il problema della riammissione alla liberazione condizionale dell’ergastolano cui sia stato revocato tale beneficio extra-murario. Infatti, il previgente comma 1 Art. 177 CP impediva per sempre il ripristino della liberazione condizionale per l’ergastolano recidivo e ciò, secondo Consulta 161/1997, era “costituzionalmente illegittimo, in quanto esclude il condannato all’ergastolo, in modo permanente ed assoluto, dal processo rieducativo e di reinserimento sociale, in violazione del principio di cui al comma 3 Art. 27 Cost. […]. Il mantenimento di questa preclusione nel nostro Ordinamento equivarrebbe, per il condannato all’ergastolo, ad una sua esclusione dal circuito rieducativo, e ciò in palese contrasto […] con il comma 3 Art. 27 Cost., la cui valenza è stata già più volte affermata e ribadita, senza limitazioni, anche per i condannati alla massima pena prevista dall’Ordinamento italiano vigente”. Come si può notare, anche a prescindere dagli specifici dettagli tecnici di cui al comma 1 Art. 177 CP, pure Consulta 161/1997 ha abbandonato la teoria polifunzionale della pena detentiva, in tanto in quanto la prevalenza assoluta dev’essere conferita alla clausola rieducativa ex comma 3 Art. 27 Cost. . Consulta 161/1997 conferma il rigetto, nell’ambito della pena perpetua, della ratio della retributività della pena, la quale è radicalmente esclusa, de jure condito, dalla regola della rieducazione del condannato ex comma 3 Art. 27 Cost. . A prescindere da bizantinismi retorici ed altre acrobazie verbali, non si può e non si deve negare che, dopo la riforma Margara del 1975, l’ergastolo è anch’esso inserito all’interno del principio generale della riabilitazione del reo. Nessuna pena detentiva, nemmeno quella perpetua, può sfuggire alla ratio risocializzativa ex comma 3 Art. 27 Cost. . Anche in Dottrina, a partire dagli Anni Settanta del Novecento, si è vigorosamente e fermamente ribadito che l’ergastolano deve beneficiare del medesimo trattamento pedagogico riservato ai condannati ad una pena detentiva di durata limitata. Similmente, tutta la più recente Giurisprudenza costituzionale, da una quarantina d’anni a questa parte, si è sforzata di sussumere la pena perpetua entro il campo precettivo del comma 3 Art. 27 Cost., anche se, sotto il profilo logico-giuridico, rimane pur sempre l’innegabile antinomia tra la “fine pena mai” ed il reinserimento nella società. Sicché, la riducibilità cronologica è l’unica via ragionevole per attenuare, nei fatti, l’afflittività retribuzionistica ed anticostituzionale della pena dell’ergastolo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. L’ergastolo ostativo nella Giurisprudenza della Corte Costituzionale


È ostativo l’ergastolo quando esso viene comminato per uno o più delitti pp. e pp. ex Art. 4 bis L. 354/1975, rubricato “divieto di concessione dei benefici ed accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”. Detti ergastolani non hanno accesso, tranne qualora diventino collaboratori di giustizia, alla liberazione condizionale, al lavoro esterno, ai permessi-premio ed alla semilibertà. Come prevedibile, l’ergastolo ostativo ha sollevato molti dubbi circa la propria legittimità costituzionale.
È fondamentale, sul tema qui in parola, il Precedente di Consulta 135/2003, il quale ha affrontato il problema della compatibilità dell’ergastolo ostativo con il comma 3 Art. 27 Cost. . A tal proposito, Consulta 135/2003 ha preservato dall’abrogazione il comma 1 Art. 4 bis L. 354/1975 precisando che “la disciplina attuale dell’ergastolo ostativo, facendo salve le ipotesi di collaborazione impossibile od irrilevante, è significativamente volto ad escludere qualsiasi automatismo degli effetti nel caso in cui la mancata collaborazione non possa essere imputata ad una libera scelta del condannato […] [Detto in altri termini, ndr] la disciplina censurata [ex comma 1 Art. 4 bis L. 354/1975], subordinando l’ammissione alla liberazione condizionale alla collaborazione con la giustizia, che è rimessa alla scelta del condannato, non preclude in modo assoluto e definitivo l’accesso al beneficio, e non si pone, quindi, in contrasto con il principio rieducativo enunziato dal comma 3 Art. 27 Cost.”.
Come prevedibile, in Dottrina, Consulta 135/2003 è stata ed è aspramente criticata.
In primo luogo, Consulta 135/2003 sbaglia nel qualificare la “collaborazione con la giustizia” alla stregua di una “scelta del condannato”. A tal proposito, Dolcini (2017)[1] ritiene che “bisogna andare oltre ed interrogarsi circa la logica sottesa all’esclusione del condannato non collaborante dai benefici penitenziari e dalla liberazione condizionale: alla base di questa opzione legislativa v’è la presunzione assoluta che la mancata collaborazione con la giustizia – al di là dei casi di collaborazione impossibile od irrilevante – sia sempre riconducibile all’assenza di progressi nel percorso verso la rieducazione, quei progressi che potrebbero legittimare l’accesso ai benefici penitenziari, ovvero, da ultimo, alla liberazione condizionale. Questa presunzione assoluta non ha alcun fondamento razionale”. Come si nota, in Dolcini (ibidem)[2] o domina una visione pedagogica della pena detentiva, o la pena detentiva stessa non ha alcun senso giuridico. Tale è pure, in Dottrina, il parere di Della Bella (2015)[3] e, in Giurisprudenza, di Consulta 306/1993, la quale, affrancandosi dallo stare decisis prevalente, ha coraggiosamente dichiarato che “senz’altro, una positiva condotta di collaborazione è in grado di esprimere l’avvenuto distacco del condannato dall’organizzazione criminale di appartenenza […] [ma è pure vero che, ndr] dalla mancata collaborazione non può trarsi una valida presunzione […] di mantenimento dei legami di solidarietà con l’organizzazione criminale”. Dunque, Consulta 306/1993 nega apertamente la natura di “progresso pedagogico” della collaborazione con la giustizia da parte del detenuto in regime di ergastolo ostativo ex comma 1 Art. 4 bis L. 354/1975.
Anzi, sotto il profilo della ragionevolezza, Eusebi (2017)[4] rileva giustamente che, nella realtà pratica, “è del tutto plausibile che la mancata collaborazione sia motivata dal timore di ritorsioni sulla propria persona o sui familiari ad opera dell’organizzazione criminale, o magari dall’indisponibilità a barattare la propria libertà personale con la libertà altrui, o, ancora, dalla legittima esigenza difensiva di non aggravare la propria posizione processuale”. Pertanto, Eusebi (ibidem)[5] evidenzia pure l’antinomia dell’ergastolo ostativo con il principio di ragionevolezza. In effetti, se l’ergastolano non collabora per timore di vendette trasversali o per legittima difesa, non ha senso applicare l’ergastolo ostativo alla luce di una conclamata violazione del comma 3 Art. 27 Cost.. La “dissociazione” dalla vita criminale pregressa non costituisce necessariamente un sintomo di avvenuta risocializzazione.
Così com’è attualmente strutturato, l’ergastolo ostativo è contrario pure al principio di eguaglianza ex Art. 3 Cost., al principio di umanità della pena ex comma 3 Art. 27 Cost., al diritto alla libertà morale ex Art. 2 e 13 comma 2 Cost nonché al diritto di difesa ex Art. 24 Cost. .
L’ergastolo ostativo viola la ratio dell’eguaglianza e della ragionevolezza ex Art. 3 Cost in tanto in quanto esso introduce un analogo trattamento per l’ergastolano che non vuole coscientemente collaborare e, del pari, per l’ergastolano che non può collaborare per i motivi indicati, in Dottrina, da Eusebi (ibidem)[6].
L’ergastolo ostativo contraddice pure il diritto alla libertà morale ex Art. 2 Cost. . Su tale tematica, Flick (2017)[7] postula la sussistenza, nel comma 1 Art. 4 bis L. 354/1975, di una vera e propria “violenza morale [verso il condannato all’ergastolo ostativo, ndr] [poiché si tratta di] una normativa che pone il condannato davanti a questa alternativa: collaborare con la giustizia ed ottenere che gli si aprano le porte del carcere, o non collaborare, rimanendo segregato per sempre”. Parimenti, Neppi Modona (2017)[8] sostiene che l’ergastolo ostativo “è un’impropria forma di coercizione morale, a cui viene sottoposto l’ergastolano per poter esercitare il diritto a scontare una pena conforme al senso di umanità e tendente alla sua rieducazione”.
Altrettanto opportunamente, nella Dottrina penalistica, Marinucci & Dolcini & Gatta (2018)[9] censurano che “[l’ergastolo ostativo] contrasta frontalmente con la previsione del comma 4 Art. 13 Cost., a norma del quale è punita ogni violenza, non solo fisica, ma anche morale, sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà. Si profila un paradosso: l’Ordinamento esercita sul detenuto una forma di violenza che è oggetto di un obbligo costituzionale di incriminazione”.
In terzo luogo, l’ergastolo ostativo lede quella particolare forma di diritto alla difesa ex Art. 24 Cost., consistente nel c.d. “diritto al silenzio”. Ossia, come precisato da Bontempelli (2017)[10], “il principio nemo tenetur se detegere opera anche oltre la condanna, come si evince dalla facoltà riconosciuta a chi sia stato condannato di non deporre in un procedimento connesso sugli stessi fatti oggetto della condanna, se nel primo procedimento aveva negato la propria responsabilità, o non aveva reso alcuna dichiarazione (Art. 197 bis comma 4 Cpp)”. Anche Flick (ibidem)[11] contesta la violazione, nell’ergastolo ostativo, dell’Art. 24 Cost., poiché “nel comma 1 Art. 4 bis L. 354/1975 si sanziona – e si sanziona in forma pesantissima – l’assenza di collaborazione”.
Non da ultima, viene pure l’antinomia dell’ergastolo ostativo con il “senso di umanità della pena detentiva” ex comma 3 Art. 27 Cost. . D’altra parte, è evidente la natura eccessivamente segregativa del comma 1 Art. 4 bis L. 354/1975. Trattasi, con assoluta evidenza, di una pena inumana e degradante ex Art. 3 CEDU, rubricato “divieto di tortura”.
D’altra parte, nelle Sentenze 313/1990, 179/2017 nonché 149/2018, la Consulta, pur con qualche sporadico ripensamento, si è distaccata dalla teoria polifunzionale della pena. Ormai, la Giurisprudenza costituzionale nega la natura retributiva, o anche retributiva, della pena detentiva e si focalizza solo e soltanto sulla ratio pedagogico-risocializzativa ex comma 3 Art. 27 Cost. . Ora, è più che palese che l’ergastolo ostativo reca un più che marcato carattere retribuzionista e financo torturativo ex Art. 3 CEDU. P.e., Consulta 313/1990 rimarca anti-retribuzionisticamente che “la necessità costituzionale che la pena debba tendere a rieducare […] indica proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue”.

3. Prospettive future


In materia di ergastolo, la Giurisprudenza costituzionale si è assai evoluta dopo Consulta 149/2018, che afferisce all’ergastolo comminato per i delitti pp. e pp. ex Artt. 289 bis comma 3 e 630 comma 3 CP (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione e sequestro di persona a scopo di estorsione, seguiti dalla morte della persona offesa). In primo luogo, Consulta 149/2018 ha dichiarato “irragionevole”, sotto il profilo del Diritto Costituzionale, il termine dei 26 anni ex Art. 4 bis L. 354/1975 necessario per poter accedere ai benefici del lavoro esterno, dei permessi-premio e della semilibertà, i quali costituiscono il prodromo della liberazione condizionale. In secondo luogo, Consulta 149/2018 ha censurato il “lunghissimo arco temporale” che deve attendere un ergastolano prima di avere accesso alla liberazione anticipata ex Art. 54 L. 353/1975. In terzo luogo, Consulta 149/2018 reputa “sproporzionato” il tempo da far trascorrere prima che il Tribunale di sorveglianza possa concedere benefici semi-murari all’ergastolano prima della liberazione anticipata.
Tali tre “abnormità” rendono la pena dell’ergastolo, secondo Consulta 149/2018, non totalmente fedele alla ratio rieducativa ex comma 3 Art. 27 Cost. . Nel dettaglio, Consulta 149/2018 ribadisce, anche nel caso dell’ergastolo, “il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull’altare di ogni altra pur legittima funzione della pena”. Quindi, come si può notare, pure Consulta 149/2018 invita l’interprete ad abbandonare la teoria polifunzionale della pena, la quale ammetteva, in svariate fattispecie, la preminenza del fine retributivo/punitivo si quello rieducativo/risocializzativo. Consulta 149/2018 apre una strada inesplorata e critica parzialmente la non conformità dell’ergastolo al comma 3 Art. 27 Cost. .
All’interno delle proprie Motivazioni, Consulta 149/2018, per la prima volta nella storia della Giurisprudenza costituzionale, afferma che il “supremo canone costituzionale” del comma 3 Art. 27 Cost è tradito da tutte quelle forme di trattamento penitenziario contrarie “ai criteri della progressività trattamentale e della flessibilità della pena”. Sempre Consulta 149/2018 parla della necessità di “un percorso di rieducazione che consenta al giudice [di sorveglianza, ndr] di verificare i progressi compiuti dal condannato in tale percorso”. Questo non è il caso dell’applicazione dell’ergastolo nella L. 354/1975. Anche nel caso dell’Art. 4 bis L. 354/1975, Consulta 149/2018 mette in risalto che esso impedisce “la valutazione, in concreto, del percorso rieducativo intrapreso dal condannato”. In buona sostanza, alla luce del comma 3 Art. 27 Cost., Consulta 149/2018, per la prima volta, manifesta un sottile sfavor giurisprudenziale nei confronti delle attuali modalità di riduzione temporale dell’ergastolo nella L.354/1975. Senza dubbio, Consulta 149/2018 si dimostra fedele al garantismo ed all’anti-retribuzionismo, nonostante il diffuso populismo di certune pseudo-criminologie contemporanee.

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Note


[1]Dolcini, L’ergastolo ostativo non tende alla rieducazione del condannato, in Rivista italiana di diritto processuale penale, 2017
[2]Dolcini, op. cit.
[3]Della Bella, in Dolcini & Gatta, Codice penale commentato, 4a edizione, Wolters Kluwer, Milano, 2015
[4]Eusebi, Ostativo del fine pena, ostativo della prevenzione. Aporie dell’ergastolo senza speranza per il non collaborante, Rivista italiana di diritto penale processuale, 2017
[5]Eusebi, op. cit.
[6]Eusebi, op. cit.
[7]Flick, Ergastolo ostativo: contraddizioni e acrobazie, Rivista italiana di diritto processuale penale, 2017
[8]Neppi Modona, Ergastolo ostativo: profili di incostituzionalità e di incompatibilità convenzionale, Rivista italiana di diritto processuale penale, 2017
[9]Marinucci & Dolcini & Gatta, Manuale di diritto penale, parte generale, 7a edizione, Giuffrè, Milano, 2018
[10]Bontempelli, Diritto alla rieducazione e libertà di non collaborazione, Rivista italiana di diritto processuale penale, 2017
[11]Flick, op. cit.

Dott. Andrea Baiguera Altieri

Giurista italo-svizzero che lavora in Brescia
Si occupa prevalentemente di diritto penitenziario svizzero.
Si occupa di tutti gli ambiti della Giuspenalistica elvetica (Diritto Penitenziario svizzero, Criminologia, Statistiche criminologiche di lungo periodo, stupefac…Continua a leggere

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