La Consulta ritiene illegittimo costituzionalmente (nuovamente) l’art. 69, co. 4, c.p.: vediamo in che modo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il caso: furto in abitazione, risarcimento integrale e recidiva reiterata
- 2. Il divieto di prevalenza dell’attenuante riparatoria davanti alla Consulta
- 3. La decisione: proporzionalità della pena e valore della riparazione del danno
- 4. Gli effetti della pronuncia: il giudice può bilanciare risarcimento e recidiva
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1. Il caso: furto in abitazione, risarcimento integrale e recidiva reiterata
Il Tribunale ordinario di Ragusa, sezione penale, in composizione monocratica, doveva giudicare, con rito abbreviato, in merito alla responsabilità penale di una persona imputata del delitto di furto in abitazione ex art. 624-bis cod. pen..
In particolare, alla luce delle emergenze probatorie trapelate nel corso di questo processo, appariva comprovato, per codesto organo giudicante, che l’imputata, fingendosi delegata della Chiesa, si fosse introdotta con l’inganno nell’abitazione di due coniugi e abbia sottratto loro la somma in contanti di euro 3.500,00, custodita all’interno di una cassapanca nella stanza da letto.
Più nel dettaglio, il giudice ragusano, nel ritenere tale condotta «correttamente inquadrata nel delitto di cui all’art. 624-bis» cod. pen., evidenziava come il comportamento dell’imputata, successivo alla commissione del reato, integrasse la circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. osservandosi, a riguardo, come l’imputata avesse ammesso la propria responsabilità e, prima del giudizio, avesse «integralmente risarcito le persone offese del danno cagionato mediante corresponsione della somma pari ad euro 3.500,00 ossia lo stesso importo sottratto».
Oltre a ciò, siffatto giudice stimava oltre tutto come dovessero riconoscersi a favore dell’accusata anche le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., stimandosi al contempo applicabile la circostanza aggravante della recidiva reiterata, di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., avendo l’imputata riportato molteplici condanne, dichiarate irrevocabili, anche per reati della medesima indole. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Il divieto di prevalenza dell’attenuante riparatoria davanti alla Consulta
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il suddetto Tribunale, a fronte del concorso di tale aggravante con l’attenuante della riparazione integrale del danno, sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., che vieta, nel bilanciamento delle attenuanti con la recidiva reiterata, di far prevalere le prime e, dunque, di far «luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti» (art. 69, secondo comma, cod. pen.).
Più precisamente, siffatto organo giudicante sollevava, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 6), cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen..
Ciò posto, se, in punto di rilevanza, il rimettente sottolineava che l’attuale previsione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. lo costringerebbe ad applicare – all’esito di un giudizio di equivalenza con l’aggravante – la cornice edittale di base del delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen., che punisce tale reato con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927,00 a euro 1.500,00 mentre, di contro, qualora le riconosciute attenuanti potessero essere ritenute prevalenti rispetto alla recidiva reiterata, gli sarebbe consentito di infliggere una pena pari nel minimo a due anni e otto mesi di reclusione e a euro 618,00 di multa, da ridursi ulteriormente in correlazione al rito prescelto, invece, per quanto attiene la non manifesta infondatezza, sempre il Tribunale di Ragusa reputava come la norma censurata determinasse una irragionevole disparità di trattamento tra gli autori dei delitti, per i quali trova applicazione l’attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen., e gli autori dei reati rispetto ai quali può riconoscersi la diminuente della riparazione integrale del danno, ai sensi dell’art. 62, numero 6), cod. pen. visto che, a seguito della sentenza n. 141 del 2023 della Consulta, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua l’art. 69, quarto comma, cod. pen., l’attenuante della speciale tenuità del danno può essere ritenuta dal giudice prevalente sulla recidiva reiterata, mentre per l’attenuante della riparazione integrale del danno continua a operare il divieto censurato.
Oltre a ciò, sempre ad avviso del giudice a quo, il medesimo divieto, riferito all’attenuante in questione, violerebbe, altresì, l’art. 27, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con il «principio della necessaria proporzione della pena rispetto all’offensività del fatto, attraverso un’abnorme enfatizzazione della recidiva», tenuto conto altresì del fatto che, seppure nel solo dispositivo dell’ordinanza di rimessione, era prospettata anche la violazione dell’art. 111 Cost..
3. La decisione: proporzionalità della pena e valore della riparazione del danno
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata, e reputate infondate le eccezioni prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato – riteneva come la censura, concernente la violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., fosse fondata.
In particolare, i giudici di legittimità costituzionale, dopo avere richiamato il quadro della giurisprudenza costituzionale che era intervenuta, già molteplici volte, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale della norma censurata, esaminavamo la questione inerente il divieto di prevalenza della circostanza attenuante comune della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata.
Orbene, il Giudice delle leggi osservava prima di tutto come si trattasse della prima ipotesi contemplata dall’art. 62, numero 6), cod. pen. che considera quale diminuente «l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni», evidenziandosi al contempo che sempre il medesimo art. 62, numero 6), cod. pen. aggiunge a tale previsione altre due attenuanti, distinte e alternative rispetto alla precedente: «l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato», nonché «l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati»; previsione, quest’ultima, aggiunta dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).
Chiarito ciò, la Consulta rilevava per di più che la collocazione topografica della diminuente di cui alla prima parte dell’art. 62, numero 6), cod. pen. a latere di altre due attenuanti che valorizzano condotte collaborative del reo, agevola l’individuazione della ratio della fattispecie oggetto dell’odierno giudizio, osservandosi contestualmente che l’attenuante in parola mira a favorire e a incoraggiare un comportamento cooperativo del reo vòlto a rimuovere, prima del giudizio penale, tutti gli effetti pregiudizievoli del reato suscettibili di riparazione sul piano civilistico visto che tale norma si raccorda, in via sistematica, all’art. 185 cod. pen., il quale stabilisce, al primo comma, che «[o]gni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili» e, al secondo comma, che «[o]gni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».
La fattispecie costitutiva dell’attenuante presuppone, per la Corte costituzionale, pertanto, che – per effetto di un adempimento integrale e antecedente al giudizio penale (sull’esclusione di adempimenti parziali o rateali, si menzionava: Corte di Cassazione, Sezione seconda penale, sentenza 14 gennaio-13 marzo 2026, n. 9810; Sezione settima penale, ordinanza 25 novembre 2025-9 gennaio 2026, n. 739; Sezione seconda penale, sentenza 12 febbraio-12 marzo 2021, n. 9877) – abbia luogo l’estinzione sia dell’obbligazione restitutoria, ove possibile, sia di quella risarcitoria, riferita a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (da ultimo, Corte di Cassazione, Sezione seconda penale, sentenze 1 ottobre-30 dicembre 2024, n. 47606; 28 marzo-26 aprile 2024, n. 17346; Sezione terza penale, sentenza 27 aprile-23 novembre 2023, n. 47018).
Precisato ciò, quanto alla natura dell’attenuante in esame, si notava come la medesima Consulta abbia già in passato evidenziato che l’art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. dà «preminente risalto […] alla figura della persona offesa e all’esigenza che il pregiudizio da questa subìto a causa del comportamento criminoso del colpevole sia interamente ristorato».
In particolare, si ritenne che alla diminuente debba riconoscersi un «carattere essenzialmente oggettivo», anche al fine di evitare una «arbitraria svalutazione dell’istituto dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile […], istituto che svolge nel nostro ordinamento una insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione degli imperativi contenuti nell’art. 3 della Costituzione» (sentenza n. 138 del 1998), facendosene conseguire da ciò che, in linea con quanto previsto dall’art. 185 cod. pen., è stato ritenuto che la suddetta diminuente sia applicabile «anche quando l’intervento risarcitorio, comunque riferibile all’imputato, sia compiuto, prima del giudizio», da soggetti civilmente responsabili, diversi dal reo, poiché ciò favorisce da parte di quest’ultimo «un intervento sollecitatorio presso l’ente assicuratore» (sentenza n. 138 del 1998).
Oltre a ciò, la Corte costituzionale faceva altresì presente come la giurisprudenza di legittimità, successiva a tale pronuncia, abbia visto in alcuni casi sostenere che «l’attenuante del risarcimento del danno, per beneficiare della quale la riparazione deve essere integrale, è soggettiva quanto agli effetti, ai sensi dell’art. 70 cod. pen., ma non anche ai fini del suo contenuto, per il quale deve qualificarsi come oggettiva, sicché nel conflitto di interessi tra reo e vittima del reato, la prevalenza dell’interesse di quest’ultima all’integralità della riparazione non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo» (Corte di Cassazione, Sezione quinta penale, sentenza 7 febbraio-16 maggio 2024, n. 19608; nello stesso senso, Sezione terza penale, sentenze 20 ottobre-11 novembre 2022, n. 42928 e 15 luglio 2021-28 settembre 2021, n. 35632), fermo restando che si denotava, al contempo, come non fossero mancate, specie di recente, anche ricostruzioni che, facendo perno sull’esigenza che l’intervento risarcitorio debba essere «riferibile all’imputato» (sentenza n. 138 del 1998), richiedono, oltre alla riparazione integrale del danno, che esso sia comunque riconducibile alla volontà del reo (Corte di Cassazione, Sezione terza penale, sentenza 18 giugno-29 settembre 2025, n. 32174; Sezioni unite penali, sentenza 22 gennaio-11 febbraio 2009, n. 5941), anche quale «prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento […] e, quindi, della sua minore pericolosità sociale» (Corte di Cassazione, Sezione terza penale, sentenza 18 settembre 2025-23 gennaio 2026, n. 2701, nonché sentenza 8 luglio-16 settembre 2005, n. 33724).
Ebbene, a fronte di siffatto quadro ermeneutico, per la Consulta, occorreva anzitutto ribadire, nel solco di quanto già postulato dalla stessa Corte costituzionale in subiecta materia, che la natura oggettiva della diminuente della riparazione integrale del danno presuppone, in ogni caso, un’attività da parte dell’autore del reato che, anche nel caso dell’adempimento da parte del terzo civilmente responsabile, è tenuto comunque ad attivarsi nei confronti di quest’ultimo dato che la ratio dell’attenuante risiede in una condotta collaborativa dell’autore del reato che realizza o contribuisce a realizzare l’effetto della tempestiva riparazione integrale del danno, sì da rendere «ex post meno grave la vulnerazione dell’ordine giuridico provocata dal reato» (sentenza n. 138 del 1998) dal momento che la rimozione degli effetti civili pregiudizievoli del reato prima del giudizio penale riduce, oggettivamente, sia pure a posteriori, l’offesa cagionata dal reato al bene giuridico protetto.
Del resto, per il Giudice delle leggi, considerato che tale ricostruzione della diminuente non impedisce, in pari tempo, di inferire dal tipo di condotta tenuta in concreto dal reo anche indici di un suo ravvedimento e di una sua minore pericolosità sociale, di conseguenza, non è da escludere che, in sede di calcolo proporzionale dell’incidenza della circostanza sulla pena (art. 65, secondo comma, cod. pen.) e nella valutazione in concreto del bilanciamento di circostanze eterogenee (art. 69 cod. pen.), oggetto dell’odierno giudizio, il giudice possa attribuire rilevanza anche a eventuali segni di una resipiscenza dell’autore del reato.
Ordunque, così rievocati i caratteri dell’attenuante della riparazione integrale del danno, per i giudici di legittimità costituzionale, plurime sono le ragioni che inducono a ritenere lesivo del principio di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena il divieto previsto, rispetto a essa, dall’art. 69, quarto comma, cod. pen..
In particolare, poiché la riparazione integrale del danno determina, sia pure a posteriori, una riduzione dell’oggettiva offensività del reato, vietare sempre e in astratto il giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata comporta che il giudice non possa valorizzare adeguatamente la diminuente anche in quelle ipotesi nelle quali la rimozione degli effetti civili pregiudizievoli attenua grandemente il vulnus cagionato dal reato, va da sé che, operandosi in tal modo, si attribuirebbe un rilievo sproporzionato ed eccessivo alla recidiva reiterata, in un sistema che non è orientato «alla “colpa d’autore”, o alla mera neutralizzazione della pericolosità individuale» (sentenza n. 141 del 2023).
Ebbene, per la Corte, una simile conseguenza del meccanismo preclusivo, insito nella norma censurata, incide, del resto, anche sulla finalità rieducativa, chiamata a dare adeguato risalto a condotte che tendono, almeno in parte, a ricomporre la rottura con l’ordinamento giuridico insita nella commissione di un reato, nel senso che inibire al giudice di accertare in concreto la prevalenza di tale diminuente sull’aggravante della recidiva reiterata equivale a impedire a una disposizione che ha la chiara finalità di incentivare un comportamento virtuoso di dispiegare appieno i propri effetti (sentenza n. 74 del 2016), atteso che questo «scoraggia […la] scelta collaborativa» del reo (sentenza n. 201 del 2023) e indebolisce in maniera significativa il favor che il legislatore ha inteso creare rispetto alla su evocata condotta (in tal senso, sentenza n. 56 del 2025).
Tale rilievo assume dunque, per la Consulta, un significato ancora più pregnante nel quadro di un ordinamento giuridico – come quello attuale – che, in relazione ai reati procedibili a querela soggetta a remissione, è giunto finanche a valorizzare condotte riparatorie ai fini della stessa estinzione del reato (art. 162-ter cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario»).
Da ultimo, posto che nel valutare in concreto il bilanciamento di circostanze il giudice può dare rilievo al tipo di condotta collaborativa tenuta dal reo nel riparare integralmente il danno e, quindi, a eventuali indici di ravvedimento e di minore pericolosità sociale dell’autore del reato, da ciò se ne fa discendere un’ulteriore ragione, la quale rende evidente l’esigenza di superare il divieto di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata, nel senso che, se è vero che quest’ultima è focalizzata sul comportamento del reo tenuto prima del compimento dell’illecito, in quanto indice di un’insensibilità alla deterrenza penale, non si può però escludere a priori un giudizio di prevalenza su di essa della diminuente che, nel guardare al comportamento del reo tenuto dopo la commissione dell’illecito, potrebbe in concreto evidenziare un ravvedimento e una minore pericolosità sociale.
In definitiva, per la Corte costituzionale, l’attenuante della riduzione integrale del danno mostra un volto composito: è finalizzata a incentivare una condotta collaborativa del reo diretta a rimuovere, prima del giudizio penale, ogni effetto civile pregiudizievole derivante dal reato allo scopo primario di ridurre il vulnus oggettivamente cagionato al bene giuridico protetto, senza in pari tempo escludere la possibilità che siano accertati in concreto eventuali indici di ravvedimento dell’autore del reato, suscettibili di essere valorizzati nella dosimetria sanzionatoria.
Escludere aprioristicamente un giudizio in concreto di prevalenza di tale attenuante rispetto alla recidiva reiterata lede, dunque, per la Corte, sotto molteplici angolazioni, il principio di proporzionalità della pena e la sua finalità rieducativa, che deve ispirarsi a istanze di «recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale» (sentenza n. 179 del 2017).
Per queste ragioni, quindi, il Giudice delle leggi giungeva alla conclusione secondo la quale l’art. 69, quarto comma, cod. pen. deve ritenersi costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell’attenuante della riparazione integrale del danno di cui all’art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., fermo restando l’assorbimento della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento.
4. Gli effetti della pronuncia: il giudice può bilanciare risarcimento e recidiva
Fermo restando che l’art. 69, co. 4, cod. pen., com’è noto, prevede che le “disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato”, con la decisione in esame, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo siffatto precetto normativo nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all’art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, co. 4, cod. pen..
Di conseguenza, per effetto di tale decisione, non potrà più operare il divieto di prevalenza di siffatta circostanza, ossia l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, tramite le restituzioni rispetto alla recidiva reiterata, qual è per l’appunto quella contemplata da siffatto comma quarto.
Questa è dunque in sostanza la novità che connota il provvedimento qui in commento.
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