Riflessioni dottrinarie e giurisprudenziali sull’istituto dell’ergastolo nel Diritto Penale italiano

Ergastolo nel diritto penale italiano: Cassazione, dottrina e Corte EDU tra rieducazione, proporzionalità e Art. 3 CEDU.

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L’articolo analizza l’ergastolo nel diritto penale italiano, tra orientamenti della Cassazione, rilievi dottrinali e giurisprudenza CEDU sulla compatibilità con rieducazione e diritti fondamentali. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Indice

1. Il parere della Corte di Cassazione


Come notato, in Dottrina, da Dall’Ora (1956)[1], “la Corte di Cassazione ha adottato una costante, monolitica linea di difesa della legittimità costituzionale dell’ergastolo e si è pronunciata più volte per la manifesta infondatezza delle questioni sollevate dai giudici di merito, talora con un ventaglio di argomenti congrui, piuttosto, ad una pronuncia di rigetto della Corte Costituzionale”.
Tutt’oggi, nonostante il tempo ormai trascorso, la Suprema Corte si allinea ancora a Cass., SS.UU., Ordinanza 16 giugno 1956, la quale affermava che “si [deve] negare che il principio costituzionale della rieducazione [abbia] una portata innovativa [apodittica, ndr] […]. Il principio rieducativo è riferibile alla sola fase dell’esecuzione della pena; in tema di rieducazione del condannato, la Costituzione [nel comma 3 Art. 27 Cost., ndr] pretende soltanto che la pena detentiva, per quanto concerne le modalità della sua esecuzione, lungi dall’avvilire, dal degradare l’individuo, si adegui a ragioni di umanità e di civiltà: la norma costituzionale [ex comma 3 Art. 27 Cost.], nulla di nuovo affermando che non sia già nel sentimento comune e nel modo attuale di concepire l’esecuzione della pena, non va oltre un’affermazione di principio relativa alla eticizzazione dell’esecuzione penale […]. [Va negato che] l’unico risultato che la rieducazione mirerebbe a raggiungere sia quello del riadattamento del condannato alla vita sociale […]. [Nel comma 3 Art. 27 Cost.] va inclusa [anche, ndr] la redenzione morale del reo, ossia quel processo attuoso dello spirito diretto a facilitare il pentimento, che porti il condannato a redimersi […]. La pena è polifunzionale […] La rieducazione del condannato è solo [uno degli] scopi della pena [poiché] l’Ordinamento giuridico assegna alla pena anche la funzione della rieducazione [ma non in via esclusiva, ndr] […]. Una conferma del persistere del carattere [anche, ndr] retributivo della pena è ricavabile dalla presenza nell’Ordinamento, ribadita dalla Costituzione, della misura di sicurezza accanto alla pena”. Come si può notare, Cass., SS.UU., Ordinanza 16 giugno 1956 opta per la teoria polifunzionale della pena detentiva, ovverosia la rieducazione del condannato non va assolutizzata, in tanto in quanto è normale la permanenza di una funzione retributiva nella reclusione. Dunque, entro tale prospettiva, l’ergastolo non viola il comma 3 Art. 27 Cost., il quale continua a costituire uno dei molteplici fini della detenzione carceraria. Sempre Cass., SS.UU., Ordinanza 16 giugno 1956 precisa, inoltre, che “il carattere perpetuo dell’ergastolo è sostanzialmente superato per effetto dell’istituto della grazia […]. Infatti, l’ergastolo non è una pena sempre perpetua, in quanto consente la possibilità della concessione della grazia”. Da segnalare è pure Cass., sez. pen. II, 18 gennaio 1993, n. 2611 (ripresa, ventidue anni dopo, da Cass., sez. pen. I, 24 settembre 2015, n. 43711). Entrambi tali Precedenti, in sintonia con Cass., SS.UU., Ordinanza 16 giugno 1956, ribadiscono “la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità relative all’ergastolo”. Nello specifico, Cass., sez. pen. II, 18 gennaio 1993, n. 2611 nonché Cass., sez. pen. I, 24 settembre 2015, n. 43711 fanno notare che, grazie a svariate novellazioni, l’ergastolo, di fatto, non ha più “un carattere perpetuo”, in tanto in quanto l’ergastolano può avere accesso alla liberazione condizionale, alla liberazione anticipata, al lavoro esterno, ai permessi-premio nonché alla semilibertà. Anzi, la Suprema Corte è assai attenta pure alla Giurisprudenza della Corte EDU. P.e., Cass., sez. pen. I, 12 marzo 2016, n. 34199 (preceduta, quattro anni prima, dalla simile Cass., sez. pen. I, 29 marzo 2012, n. 33018) asserisce che “la pena dell’ergastolo è ritenuta [dalla Corte EDU, ndr] compatibile con i principi di cui all’Art. 3 CEDU [in tema di divieto di tortura, ndr] in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale consente al soggetto adulto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine od accordare la liberazione anticipata”. Nuovamente, Cass., sez. pen. I, 12 marzo 2016, n. 34199 nonché Cass., sez. pen. I, 29 marzo 2012, n. 33018 sottolineano che, di fatto, nell’Ordinamento italiano, l’ergastolo, nelle forme attuali, non ha più un “carattere perpetuo” e, per conseguenza, non costituisce un “trattamento inumano e degradante” come p. e p. ex Art. 3 CEDU. 
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2. Il parere della Dottrina penalistica


Non mancano, nella Dottrina giuspenalistica, pareri aspramente contrari alla permanenza de jure condito dell’istituto dell’ergastolo. Dolcini (1979)[2] evidenzia che “[vi sono molte] ragioni – di ordina costituzionale – che parlano a favore di una nozione di rieducazione proiettata ferso la società, una nozione di rieducazione che, quindi, privilegi la componente sociale rispetto a quella morale, nonché le ragioni che collocano l’idea retributiva a stessa teoria polifunzionale eclettica della pena al di fuori del nostro quadro costituzionale”. Come si nota, Dolcini (ibidem)[3] intende respingere qualunque forma di neo-retribuzionismo, giacché la natura retributiva della pena detentiva non è de jure condito contemplata all’interno del comma 3 Art. 27 Cost., il quale parla espressamente e, soprattutto, unicamente di funzione rieducativa del trattamento penitenziario. Del pari, Marinucci & Dolcini & Gatta (2018)[4] ribadiscono con vigore che la rieducatività, quindi il reinserimento sociale, è e dev’essere l’unico “criterio di scelta per il giudice nella dinamica punitiva”. Ancora una volta, vine fatto prevalere il carattere assoluto della riabilitazione anti-retributiva nel comma 3 Art. 27 Cost. . Sempre Marinucci & Dolcini & Gatta (ibidem)[5] precisano, d’altra parte, che l’esistenza delle misure di sicurezza non inficia il valore supremo della ratio rieducativa della pena, giacché la misura di sicurezza garantisce la special-preventività in casi eccezionali che non scalfiscono l’intangibilità della risocializzazione ex comma 3 Art. 27 Cost. .
Non manca chi fa notare che il divieto della pena di morte costituirebbe una legittimazione indiretta dell’ergastolo. Pagliaro (2003)[6] fa notare che l’ergastolo non può essere concepito alla stregua della commutazione legale della pena di morte e che, comunque, “il tema della pena di morte, a differenza di quello dell’ergastolo, era di stretta attualità all’epoca in cui fu scritta la Costituzione, caratterizzata da un tormentato processo che sarebbe sfociato, per gradi, nell’abolizione della pena capitale nel Diritto Penale comune”. Non ha senso paragonare l’ambito dell’ergastolo a quello della pena di morte, in tanto in quanto si tratta di due istituti separati. Pure Pisani (2016)[7]puntualizza che il Diritto militare di guerra e la novellazione del comma 4 Art. 27 Cost. nulla hanno a che vedere con la differente tematica dell’ergastolo, il quale non va concepito come una pena capitale “umanizzata”. Tale è pure il parere di Pugiotto (2012)[8], che invita anch’egli a non confondere i temi dell’ergastolo, della pena capitale e delle pene corporali non mortali. Trattasi di campi precettivi indipendenti tra di loro. 
Prevalentemente, la Dottrina si dichiara contraria all’istituto dell’ergastolo. P.e., in maniera emblematica, Risicato (2015)[9] evidenzia che “rimane un insanabile contrasto tra ergastolo e principio della rieducazione del condannato [perché] la rieducazione deve intendersi come offerta di aiuto al condannato perché possa aumentare le sue chances di vivere nella società rispettandone le regole, quelle regole che sono presidiate da sanzione penale”. Torna, pertanto, una lettura illuministica e totalmente garantistica del comma 3 Art. 27 Cost. . Similmente, si dichiara anti-retribuzionista pure Dolcini (2018)[10], nel senso che “il principio costituzionale [ex comma 3 Art. 27 Cost.] non tollera una pena la cui idea di fondo risiede in una perpetua, definitiva espulsione del condannato dal consorzio civile; l’ergastolo tende non a reinserire il condannato nella società, bensì ad escluderlo per sempre, tende a produrre la morte civile del condannato”. Nuovamente, viene ripetuta la basilarità centrale della ratio della rieducazione penitenziaria. La risocializzazione si conferma come l’unico valore costituzionale in gradi di legittimare la sanzione penale. Anzi, Pisani (ibidem)[11] precisa che “quella della morte civile [dell’ergastolano, ndr] è una prospettiva che trova conferma nella previsione dell’Art. 32 CP, a proposito delle pene accessorie dell’interdizione legale e della decadenza dalla potestà genitoriale: applicate al condannato all’ergastolo, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, lo accompagnano, secondo l’interpretazione prevalente [di Consulta 183/1986, ndr], anche dopo che il condannato sia stato ammesso alla liberazione condizionale”. Quindi, Pisani (ibidem)[12] conferma che all’ergastolano viene, nel concreto, negata qualunque autentica possibilità di riabilitazione sociale, il che contrasta nettamente con la ratio del comma 3 Art. 27 Cost., il quale, unitamente all’Art. 3 CEDU, vieta la disumanità e la natura degradante del trattamento penitenziario, che dev’essere rieducativo e non puramente afflittivo. Sia pure in maniera a-tecnica o, quantomeno, più sociologica che giuridica, Fassone (2015)[13] mette in risalto anch’egli che, con la condanna all’ergastolo, “anche noi stiamo spegnendo una vita, sia pure dietro lo scudo della legge”. Molti Dottrinari concordano nel qualificare l’ergastolo alla stregua di un “trattamento inumano e degradante” ex Art. 3 CEDU.
Lodevolmente, Dolcini (1979)[14] rimarca che “l’ergastolo è incompatibile con la finalità rieducativa della pena […]. L’espressa enunciazione, nella Costituzione, del principio della rieducazione del condannato rafforza quanto già si ricava dal volto complessivo dell’Ordinamento statuale, come descritto nella Costituzione, in merito al ripudio delle teorie retributive della pena: nell’Ordinamento italiano, la pena non può giustificarsi in nome di istanze retributive, ossia in nome della pretesa di compensare il male del reato con il male della pena”. Come si può notare, Dolcini (1979)[15] prende categoricamente le distanze dal neo-retribuzionismo statunitense, che animalizza il detenuto, reputato, per l’appunto, uno scarto sociale da espungere dal consorzio civile, attraverso forme di morte etico-sociale ed istituzionale. Del pari, Marinucci (1974)[16] giunge ad affermare che l’ergastolo “incarna l’idea veterotestamentaria che chi ha soppresso la vita altrui (o un bene di pari valore) deve rinunciare […] alla propria vita civile”. Stella (1980)[17] mette in evidenza che, esattamente come accade tutt’oggi negli USA, “l’ergastolo ha una matrice ferocemente retributiva” incompatibile con il comma 3 Art. 27 Cost e con l’Art. 3 CEDU. Similmente, Pugiotto (ibidem)[18] asserisce che l’ergastolo “esprime un’idea sacrificale, dunque vendicativa della giustizia”, il che è antinomico nei confronti del dettato costituzionale, che incontrovertibilmente e chiaramente attribuisce alla pena detentiva una finalità pedagogica. Il retribuzionismo risulta, nell’Ordinamento italiano, incostituzionale prima ancora che immorale.
Dal canto suo, Palazzo (2016)[19] precisa che “il carattere di perpetuità della pena contraddice a priori la finalità di riadattamento del reo alla vita libera nella società”. Siffatta sacralità intangibile del comma 3 Art. 27 Cost. è ribadita pure da Fiandanca & Musco (2014)[20], a parere di quali esiste “una contraddizione insanabile tra il carattere perpetuo della pena e la prospettiva della rieducazione, un contrasto solo attenuato dalla riforma del 1962”. Analogamente, Pugiotto (ibidem)[21] specifica che “per il vero, oggi, il condannato all’ergastolo – quando si tratti di ergastolo comune – ha reali possibilità di fare ritorno alla società civile; è vero, in altri termini, che la pena dell’ergastolo non è più ineluttabilmente perpetua. Tuttavia, la possibilità di accedere alla liberazione condizionale non elimina la tensione di fondo tra una pena concepita per escludere definitivamente il condannato dalla società – […] una pena usque ad mortem – ed il principio della rieducazione del condannato”. A parere di chi redige, la Consulta e la Suprema Corte si sono cimentate in splendide acrobazie verbali per giustificare l’istituto dell’ergastolo; ciononostante, rimane matematicamente innegabile la più che palese antinomia tra l’ergastolo ed il comma 3 Art. 27 Cost. .
  Rimane il problema della sussunzione dell’ergastolo entro i “trattamenti contrari al senso di umanità” ex cpv. 1 comma 3 Art. 27 Cost. . A tal proposito, Marinucci (1985)[22] nota che “nel comma 3 Art. 27 Cost., la formula “senso di umanità” dev’essere riferita ad un dato medio e storicamente condizionato”. P.e., nel referendum del 1981, la maggioranza dei votanti decise per la non abrogazione dell’ergastolo, segno di un “senso di umanità” collettivo diverso da quello degli Anni Duemila. Pure Pugiotto (ibidem)[23] osserva che, prima degli Anni Duemila o, forse, tutt’oggi, “l’ergastolo non si colloca[va] tra le pene che ripugnano alla coscienza democratica ed al senso di umanità di ogni persona”. In buona sostanza, come rilevato da decine di Dottrinari, ancor oggi l’ergastolo non è “contrario al senso di umanità” della maggioranza degli elettori italiani. Manca una sensibilità etico-giuridica che, per ora, pare diffusa solamente tra gli addetti ai lavori. Viceversa, è fuor di dubbio l’illegittimità costituzionale dell’ergastolo quanto alla ratio della rieducatività necessaria della pena detentiva (cpv. 2 comma 3 Art. 27 Cost.)

3. L’ergastolo nella Giurisprudenza della Corte EDU


Secondo la Corte EDU, l’ergastolo non viola l’Art. 3 CEDU se, nell’Ordinamento esaminato, è, nei fatti, “temporalmente riducibile”. Ovverosia, come affermato in Corte EDU, Grande Camera, 12 febbraio 2008, Kafkaris vs. Cipro, “è decisivo che l’Ordinamento statale preveda un qualsiasi meccanismo, anche affidato al potere esecutivo (come tale, sottratto a qualsiasi obbligo di motivazione), che consenta – de jure et de facto – il ritorno del condannato il libertà; tanto basta perché la pena perpetua possa considerarsi riducibile [dunque non in violazione dell’Art. 3 CEDU, ndr]”.
 
Tuttavia, è “pena illegittima” anche una pena eccessivamente di lunga durata, dunque non conforme al canone della proporzionalità temporale. Ovverosia, Corte EDU, Sez. IV, 17 gennaio 2012, Vinter vs. Regno Unito (ripresa da Corte EDU, Sez. IV, 17 gennaio 2012, Harkins & Edwards vs. Regno Unito) stabilisce, in tema di proporzionalità cronologica, che “il condannato deve disporre di strumenti giuridici che ne rendano possibile la liberazione. Si aggiunge, peraltro, che, si fini della compatibilità convenzionale [con l’Art. 3 CEDU, ndr], la pena perpetua non dev’essere nettamente sproporzionata [nella durata, ndr] rispetto alla gravità del reato […]. In altri termini, vi è un trattamento inumano o degradante se la pena, di per sé eseguita nel rispetto dell’Art. 3 CEDU, non si lascia in alcun modo giustificare al metro della proporzione con la gravità del fatto commesso”. Va, tuttavia, precisato che, presso la Corte EDU, sono rare le condanne ex Art. 3 CEDU motivate sulla base di una “non proporzionalità” della durata temporale della pena detentiva.
 
Da segnalare, sempre nel caso Vinter et al. vs. Regno Unito, è la Sentenza passata in giudicato Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter et al vs. Regno Unito. Essa ha introdotto talune importanti novità giurisprudenziali.
 
Anzitutto, Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter et al. vs. Regno Unito ha statuito, in tema di “riducibilità” dell’ergastolo, che “per quanto riguarda le pene perpetue, l’Art. 3 CEDU esige che esse siano riducibili, ossia sottoposte ad un riesame che permetta alle autorità nazionali di verificare se, durante l’esecuzione della pena, il detenuto abbia fatto progressi sulla via del riscatto, tali che nessun motivo legittimo relativo alla pena permetta più di giustificare il suo mantenimento in detenzione”.
 
Inoltre, Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter et al. vs. Regno Unito ha sentenziato le seguenti innovazioni, assenti in Corte EDU, Grande Camera, 12 febbraio 2008, Kafkaris vs. Cipro:
1. “il condannato all’ergastolo ha il diritto di sapere, sin dall’inizio della sua pena, che cosa deve fare perché sia esaminata la sua possibile liberazione e quali siano le condizioni applicabili”
2. “l’ergastolano ha il diritto di conoscere il momento in cui il riesame della sua pena avrà luogo o potrà essere richiesto […]. [Bisogna] garantire un primo riesame entro un termine massimo di 25 anni da quando la pena perpetua è stata inflitta”
3. “in caso di esito positivo [della riducibilità dell’ergastolo, ndr] dev’essere assicurato che il condannato possa tornare in libertà”
4. “il provvedimento finale dev’essere corredato da una Motivazione e dev’essere prevista la possibilità di un ricorso giurisdizionale in caso di diniego”
Come si nota, Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter et al. vs. Regno Unito arricchisce molto la Giurisprudenza di Strasburgo in tema di riducibilità dell’ergastolo.
 
Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter et al vs. Regno Unito ha fatto da Sentenza-pilota per ulteriori e successivi Precedenti garantistici in tema di ergastolo. Molto delicate sono talune Sentenze della Corte EDU in tema di estradabilità/non estradabilità verso Stati che non hanno ratificato la CEDU e nei quali l’ergastolo è notoriamente “inumano e degradante”.
 
P.e., Corte EDU, Sez. V, 4 settembre 2014, Trabelsi vs. Belgio ha riguardato l’estradizione dal Belgio agli USA di un cittadino tunisino responsabile di atti terroristici. Come noto, negli USA, l’ergastolo è inumano e non riducibile. Anzitutto, Corte EDU, Sez. V, 4 settembre 2014, Trabelsi vs. Belgio ha ribadito, con Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2013 Vinter et al. vs. Regno Unito, che il detenuto, a differenza di quanto accade per Prassi negli USA, “ha il diritto a sapere, fin dall’inizio, cosa dovrà fare per ottenere la liberazione ed in quale momento ne potrà fare richiesta”. In secondo luogo, Corte EDU, Sez. V, 4 settembre 2014, Trabelsi vs. Belgio ha condannato lo Stato belga “perché le disposizioni della legislazione statunitense non prevedono possibilità di riduzione di una pena perpetua o di grazia presidenziale e non soddisfano i criteri che la Corte EDU ha posto per valutare la riducibilità di una pena perpetua e la sua conformità all’Art. 3 CEDU […] [Inoltre] nessuno degli istituti previsti dal Diritto statunitense presenta i requisiti necessari per garantire il rispetto dell’Art. 3 CEDU: quella legislazione non consente, infatti, al condannato a pena perpetua di ottenere che un’autorità accerti, secondo tempi e criteri prestabiliti e conoscibili al momento della condanna, se sono venuti meno tutti i motivi legittimi relativi alla pena, che potrebbero giustificare il permanere in carcere” Tornano, dunque, i principi statuiti, un anno prima, da Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter et al. vs. Regno Unito.
 
Assai più sovente, la Corte EDU deve esaminare la situazione di ergastolani europei che lamentano una violazione dell’Art. 3 CEDU (v., ex multis, Corte EDU, Grande Camera, 26 aprile 2016, Marray vs. Paesi Bassi, Corte EDU, Grande Camera, 17 gennaio 2017, Hutchinson vs. Regno Unito, nonché Corte EDU, Sez. II, 23 maggio 2017, Matiosaitis vs. Lituania).
 
Nello specifico, Corte EDU, Sez. II, 23 maggio 2017, Matiosaitis vs. Lituania ha affermato che “premesso che il termine di almeno 10 anni di pena eseguita previsto dalla legislazione lituana per la presentazione della domanda di grazia, da parte del condannato a pena perpetua, è ampiamente coerente con gli standard fissati dalla Corte EDU in sede di interpretazione dell’Art. 3 CEDU, tuttavia, va osservato che l’Ordinamento lituano attribuisce al Presidente della Repubblica lituana, in relazione alla domanda di grazia, una totale ed illimitata discrezionalità: di qui la violazione del divieto di trattamenti inumani da parte della Lituania”-
 
Dunque, come si può notare, la Corte EDU non ha mai criticato l’ergastolo “comune”, nell’Ordinamento italiano, per una presunta violazione dell’Art. 3 CEDU, fatte salve le numerose condanne per trattamenti inumani e degradanti al di fuori del caso specifico della pena perpetua. Né, tantomeno, almeno sino ad ora, la Corte EDU ha mai condannato l’Italia per casi di “netta sproporzione” tra il fatto tipico e la previsione della pena dell’ergastolo; e ciò nonostante la Dottrina penalistica italiana abbia unanimemente censurato la non proporzionalità dell’ergastolo rispetto a delitti quali l’omicidio commesso per assicurarsi il profitto di un altro reato o l’omicidio commesso per sottrarsi alla cattura. Si consideri pure che un’eventuale condanna dell’Italia da parte della Corte EDU è resa improbabile pure dal fatto che, nell’Ordinamento italiano, la liberazione condizionale dell’ergastolano è possibile dopo 26 anni dalla condanna, ma tale termine si può abbassare a 20 anni grazie, se fruito, al beneficio della semestralizzazione ex Art. 54 L. 354/75. Si calcoli pure che il comma 1 Art. 176 CP premia, con la riducibilità dell’ergastolo, “una convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali”, come specificato da Cass., sez. pen. I, 17 luglio 2012, n. 34946. Inoltre, l’istituto del Tribunale di sorveglianza, per come viene gestito nell’Ordinamento italiano dopo la riforma Margara del 1975, rende ancor più improbabile che la Corte EDU possa condannare l’attuale funzionamento dell’ergastolo “comune” alla luce dell’Art. 3 CEDU. All’opposto, vi sono dubbi con afferenza alla legittimità dell’ergastolo “ostativo” nell’ottica dell’Art. 3 CEDU. Ovverosia, il nodo problematico della questione è che, nel Diritto italiano, l’ergastolo ostativo è riducibile, in conformità ai criteri della Corte EDU, soltanto se l’ergastolano diviene “collaboratore di giustizia”. Obbligare l’ergastolano a “collaborare”, in Dottrina, è considerato una violazione, ex Art. 3 CEDU, della “libertà morale” del condannato alla pena perpetua ostativa. Oltretutto, l’eventuale collaborazione potrebbe ritorcersi in danno dei familiari dell’ergastolano. Si consideri pure, sempre nell’ambito dell’ergastolo ostativo, che l’eventuale collaborazione non è, sotto il profilo logico, una manifestazione di “progressi pedagogico-rieducativi”

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Note


[1]Dall’Ora, L’ergastolo e la Costituzione, in Rivista italiana di diritto processuale penale, 1956
[2]Dolcini, La commisurazione della pena. La pena detentiva, CEDAM, Padova, 1979
[3]Dolcini, op. cit.
[4]Marinucci & Dolcini & Gatta, Manuale di diritto penale, 7a edizione, Giuffrè, Milano, 2018
[5]Marinucci & Dolcini & Gatta, op. cit.
[6]Pagliaro, Principi di diritto penale, parte generale, 8a edizione, Giuffrè, Milano, 2003
[7]Pisani, La pena dell’ergastolo, Rivista italiana di diritto processuale penale, 2016 
[8]Pugiotto, Qunado la clessidra è senza sabbia. Ovvero: perché l’ergastolo è incostituzionale, in Corleone & Pugiotto, Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere, Ediesse, Roma, 2012 
[9]Risicato, La pena perpetua tra crisi della finalità rieducativa e tradimento del senso di umanità, Rivista italiana di diritto processuale penale, 2015
[10]Dolcini, Il principio della rieducazione del condannato: ieri, oggi, domani, Rivista italiana di diritto processuale penale, 2018
[11]Pisani, op. cit.
[12]Pisani, op. cit.
[13]Fassone, Fine pena: ora, Sellerio, Palermo, 2015
[14]Dolcini (1979), op. cit.
[15]Dolcini (1979), op. cit.
[16]Marinucci, Politica criminale e riforma del diritto penale, Jus, 1974
[17]Stella, Il problema della prevenzione della criminalità, in Romano & Stella, Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, Il Mulino, Bologna, 1980
[18]Pugiotto, op. cit.
[19]Palazzo, Corso di diritto penale, parte generale, 6a edizione, Giappichelli, Torino, 2016
[20]Fiandanca & Musco, Diritto penale, parte generale, 7a edizione, Zanichelli, Bologna, 2014
[21]Pugiotto, op. cit.
[22]Marinucci, Problemi della riforma del diritto penale in Italia, in Marinucci & Dolcini, Diritto penale in trasformazione, Giuffrè, Milano, 1985
[23]Pugiotto, op. cit.

Dott. Andrea Baiguera Altieri

Giurista italo-svizzero che lavora in Brescia
Si occupa prevalentemente di diritto penitenziario svizzero.
Si occupa di tutti gli ambiti della Giuspenalistica elvetica (Diritto Penitenziario svizzero, Criminologia, Statistiche criminologiche di lungo periodo, stupefac…Continua a leggere

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