Presentato un disegno di legge volto all’introduzione di una nuova norma incriminatrice in materia di istigazione all’anoressia e alla bulimia: vediamo in cosa consiste. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il disegno di legge A.C. 214 e la nuova tutela penale
Si segnala un disegno di legge, attualmente all’esame della Camera dei Deputati, il quale reca talune
disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale in materia di istigazione all’anoressia e alla bulimia, vale a dire il disegno di legge A.C. 214.
Orbene, per quello che rileva in questa sede, va evidenziata la novità ivi introdotta in materia penale, ossia, come recita anche il titolo di questa progetto normativo, l’introduzione di una nuova statuizione di legge in seno al codice penale, vale a dire l’art. 580-bis cod. pen., con cui si vuole concepire, nel nostro ordinamento giuridico, il reato di istigazione all’anoressia nervosa e alla bulimia nervosa.
Scopo del presente scritto è dunque quello di vedere cosa contempla siffatta norma incriminatrice. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Istigazione ad anoressia e bulimia: contenuto dell’art. 580-bis c.p.
L’art. 4 del disegno di legge A.C. 214 dispone che, dopo “l’articolo 580 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 580-bis. – (Istigazione all’anoressia e alla bulimia) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l’altrui proposito di ricorrere a pratiche idonee a procurare, aggravare o celare l’anoressia nervosa o la bulimia nervosa è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro. Non si applicano le disposizioni del primo comma quando l’autore della condotta risulti persona con disturbo della nutrizione e dell’alimentazione. In tal caso, l’autorità giudiziaria dispone la trasmissione degli atti ai servizi sanitari competenti, con priorità per i centri di riferimento per la cura
dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, ai fini della valutazione specialistica e dell’eventuale attivazione di un percorso di cura, sostegno e presa in carico»”.
Dunque, con siffatto precetto normativo, salvo che il fatto costituisca un più grave (da qui la natura sussidiaria dell’illecito penale qui in esame), viene sanzionata, con la reclusione da uno a due anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro, la condotta di chiunque (si tratta quindi di un reato comune), con qualsiasi mezzo, anche per via telematica (si tratta pertanto di un reato a forma libera), determina o rafforza (e, dunque, come si evince dall’uso della congiunzione avversativa “o”, è sufficiente che sia posta in essere solo una di queste condotte, non essendo richiesto che esse siano commesse entrambe) l’altrui proposito di ricorrere a pratiche idonee (si deve trattare pertanto di pratiche in grado di perseguire gli scopi che vedremo da qui a breve) a procurare, aggravare o celare (anche, in questo caso, è sufficiente il perseguimento di uno di questi obiettivi, non essendo necessario che si voglia conseguirli tutti) l’anoressia nervosa o la bulimia nervosa, laddove l’“anoressia nervosa” consiste in “un disturbo mentale grave” (https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/a/anoressia-nervosa) in cui le persone, che si trovano in questa condizione, “cercano di mantenere il proprio peso corporeo il più basso possibile attraverso una forte restrizione dietetica, inducendosi il vomito e praticando un’intensa attività fisica” (ibidem) mentre, a sua volta, la “bulimia nervosa” “è un disturbo del comportamento alimentare (come anoressia, binge eating e altri) che consiste in una voracità patologica ed eccessiva nel mangiare, seguita talora da induzione del vomito, utilizzo di lassativi, digiuno o eccessiva attività fisica” (https://www.auxologico.it/malattia/bulimia).
Ciò posto, in questo stesso precetto normativo, è però previsto che il reato in questione non si applica quando l’autore della condotta risulti essere una persona affetta da disturbo della nutrizione e dell’alimentazione, disponendosi al contempo che, in tal caso, l’autorità giudiziaria dispone la trasmissione degli atti ai servizi sanitari competenti, con priorità per i centri di riferimento per la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, ai fini della valutazione specialistica e dell’eventuale attivazione di un percorso di cura, sostegno e presa in carico.
3. Prospettive applicative e iter parlamentare della nuova fattispecie
Questa è in sostanza la novità che connota siffatto progetto normativo per quanto attiene l’ambito penale.
Non resta dunque che attendere di “vedere” se codesto disegno di legge verrà approvato, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.
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