Risparmio di spesa come profitto nel reato di traffico illecito di rifiuti

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La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 45314 del 10 novembre 2023) ha chiarito come il profitto del reato di traffico illecito di rifiuti possa consistere anche in un risparmio di spesa.

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Corte di Cassazione – Sez. III Pen. – Sent. n. 45314 del 10/11/2023

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Indice

1. I fatti

Il Tribunale di Roma, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha parzialmente accolto l’appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il provvedimento di parziale accoglimento dell’istanza di dissequestro presentata dall’imputato con riferimento al sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente disposto.
Il sequestro aveva ad oggetto il profitto del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ed è stato disposto a norma dell’art. 452-quaterdecies, comma 4, cod. pen. Tale reato è stato ipotizzato con riferimento, in particolare, all’omesso emugimento del percolato prodotto in una discarica da parte di una società preposta alla gestione del sito e in relazione alla quale l’imputato aveva un ruolo apicale.
Il ricorso presentato dall’imputato si diramava in tre motivi relativi a violazioni di legge in riferimento all’art. 452-quaterdecies cod. pen. per quanto riguarda: 1) la qualificazione del percolato come rifiuto e, quindi, alla possibilità che lo stesso integri oggetto materiale del delitto di attività organizzate per il traffico illecito; 2) la corretta individuazione del profitto confiscabile; 3) l’assenza di motivazione in punto di quantificazione del profitto, sulla base del percolato giacente nella discarica e suscettibile di estrazione.

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2. Il profitto nel traffico illecito di rifiuti: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel dichiarare nel complesso infondato il ricorso, ha precisato, sul punto che qui rileva, che il profitto di un reato inteso come un risparmio di spesa sia un principio ormai ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità ed affermato con estrema chiarezza in almeno due decisioni delle Sezioni Unite (sent. nn. 188374/2013; 38343/2014). Questa conclusione, ad avviso della Corte, “poggia sulla premessa secondo cui l‘idea di profitto non può essere conformata in guida che sia coerente con le caratteristiche della fattispecie cui si riferisce. Quindi è riferibile a tutte le fattispecie di reato rispetto alle quali il risparmio di spesa si presenta come una forma di profitto ‘coerente’, ossia come ‘risultato’ derivante dalla condotta integrante il fatto tipico“.
Ciò posto, la Suprema Corte chiarisce che tra le fattispecie rispetto alle quali il risparmio di spesa si presenta come una forma di profitto “coerente” è senz’altro da annoverare anche quella prevista dall’art. 452-quaterdecies cod. pen.
Appare sufficiente rilevare in proposito che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “il profitto ingiusto del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti può consistere anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali“.
La Cassazione si sofferma, poi, sull’ambito applicativo della nozione di “profitto”, così come intesa dalla consolidata giurisprudenza citata, osservando che questo debba essere “identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato” e che tale vantaggio economico possa essere quello attinente “a quei costi doverosi che vengano evitati, o comunque non esborsati, proprio a causa dell’illecito, quale indefettibile conseguenza di quest’ultimo, e la cui identità sia oggettivamente individuabile ed economicamente valutabile“.
Aggiunge la Corte che la valutazione economica del risparmio di spesa, tuttavia, se richiede una precisa individuazione delle voci di costo illecitamente evitate, può essere fondata anche su criteri elaborati sulla base di dati statistici o di mercato in ordine al valore di quest’ultime.
Di conseguenza, “in relazione al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, potrà ritenersi profitto confiscabile il mancato esborso di quei costi doverosi evitati proprio, e specificamente, a causa della commissione della condotta illecita, e la cui identità sia oggettivamente individuabile ed economicamente valutabile sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione secondo un alto grado di probabilità logica“.
Per quanto riguarda, invece, l’ammissibilità del sequestro, la Corte rileva che “la confisca per equivalente è prevista proprio per le ipotesi in cui non sia possibile la confisca diretta, come conferma espressamente anche l’art. 452-quaterdecies, ultimo comma cod. pen.
In ogni caso, può aggiungersi che non è condivisibile nemmeno la premessa teorico-sistematica della censura, secondo cui il risparmio di spesa, in linea di principio, non può essere oggetto di confisca diretta. È sufficiente considerare l’esperienza in materia di reati tributari, il cui profitto ordinariamente consiste in risparmio di spesa: in relazione ad essi si dubita se sia possibile ipotizzare la confisca diretta di somme entrate nella disponibilità del soggetto avvantaggiato dal reato dopo la commissione dell’illecito; risulta però fuori discussione la configurabilità della confisca diretta con riferimento alle somme già nella disponibilità del soggetto avvantaggiato dal reato al momento della commissione dell’illecito”.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione è arrivata alla conclusione per cui nella specie, in primo luogo “il profitto confiscabile è stato individuato nel risparmio di spesa relativo a costi doverosi non esborsati proprio a causa del reato, e quale indefettibile conseguenza di quest’ultimo. Invero, i costi risparmiati, e sui quali è stato parametrato il profitto di reato in contestazione, attengono al mancato esborso di quanto necessario per l’emugimento e smaltimento del percolato da drenare per minimizzare i battente idraulico e, quindi, derivano direttamente dall’omissione di tale attività, ossia proprio ed esattamente dalla condotta integrante la fattispecie delittuosa oggetto di specifica contestazione“.
Inoltre, i costi risparmiati ritenuti oggetto del profitto confiscabile risultano oggettivamente individuati nella loro identità ed economicamente valutabili sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione secondo un alto grado di probabilità logica.
Inoltre, detti costi sono stati quantificati sulla base delle indicazioni di una perizia eseguita in sede di incidente probatorio, la quale ha stimato sia i quantitativi di percolato non drenati, indicando valori minimi e valori massimi, sia i costi di gestione e smaltimento, indicando valori minimi e valori medi, e scegliendo prudenzialmente come base di calcolo i valori minimi dei quantitativi dei costi.
La Corte di Cassazione, alla fine della sua analisi, dunque, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Riccardo Polito

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