Risarcimento dei danni allo studente cha ha perso anni accademici per le informazioni sbagliate del segretario

Redazione 10/04/13
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Lucia Nacciarone

Le informazioni di questo tipo non possono essere giustificate come un mero errore.

A deciderlo è la Cassazione con la sentenza n. 8097 del 3 aprile 2013, con cui i giudici di legittimità hanno accolto la domanda risarcitoria, che era stata invece respinta in sede di merito.

Il segretario che ha fornito i dati erronei allo studente, impedendo a quest’ultimo di conoscere con esattezza la propria situazione amministrativa prima di riprendere gli studi, lasciati in sospeso otto anni prima, deve essere condannato a risarcire il danno.

Infatti, lo studente fa presente che era stato rassicurato sul fatto di poter sostenere entro un anno di tempo un esame, in modo tale anche da regolarizzare la situazione amministrativa e i pagamenti, ma, al momento della presentazione della domanda per fare la prova, gli era stato riferita l’avvenuta decadenza dall’immatricolazione.

Il responsabile della situazione è stato quindi individuato nel dipendente pubblico, che, seppur dopo avere consultato i registri, aveva fornito informazioni inesatte.

Sul punto, precisano i giudici: «basta il rilievo che la necessità della forma scritta concerne gli impegni contrattualmente assunti dalla pubblica amministrazione, ma non certo le obbligazioni derivanti da illecito o da attività illegittima, che ben possono essere integrati da atti meramente materiali o addirittura da omissioni».

Nel caso di specie è stato quindi ritenuto irrilevante che le informazioni non fossero state fornite per iscritto, ed è stato dato rilievo al fatto che anche l’errata informazione verbale (seppur confortata da risultanze documentali) è stata idonea ad indurre in inganno lo studente sulla sua situazione amministrativa e di tasse universitarie.

 

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