Riforma della prescrizione: testo approvato alla Camera

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La Camera ha approvato la riforma della prescrizione con 173 sì e 79 no. Ora la parola al Senato.

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Indice

1. Riforma della prescrizione

Il provvedimento approvato dalla Camera prevede una sospensione della prescrizione di 24 mesi dopo la condanna di primo grado e di 12 mesi dopo la conferma della condanna in appello.
Inoltre, se la sentenza non arriverà nei tempi previsti, la prescrizione riprenderà il suo corso calcolandosi anche il precedente periodo di sospensione.
Insomma, il testo prevede un’autonoma causa di sospensione della prescrizione a seguito di sentenza di condanna, ma il tempo previsto per questo non potrà essere superiore a due anni in seguito alla sentenza di condanna di primo grado e un anno in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado.
In ogni caso, anche il tempo di sospensione verrà computato ai fini della prescrizione nel caso di superamento dei termini per la pronuncia della sentenza.
Di conseguenza, viene abrogato l’istituto della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
Durante la votazione sono stati respinti tutti gli emendamenti, tra cui quelli che puntavano ad escludere dal nuovo conteggio reati gravi come il revenge porn e la tortura.
Bocciata anche la proposta di far decorrere il termine della prescrizione dal giorno dell’iscrizione della notizia di reato e non da quello della commissione del fatto.
Ora bisognerà attendere la decisione del Senato.
Si tratta della quarta riforma a riguardo in sette anni. Per avere un quadro completo delle diverse riforme che si sono susseguite nella giustizia penale, si consiglia il seguente volume che le analizza e raccoglie in un quadro unitario.

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In questa stagione breve ma normativamente intensa sono state adottate diverse novità in materia di diritto e procedura penale. Non si è trattato di una riforma organica, come è stata, ad esempio, la riforma Cartabia, ma di un insieme di interventi che hanno interessato vari ambiti della disciplina penalistica, sia sostanziale, che procedurale.Obiettivo del presente volume è pertanto raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.Completano la trattazione utili tabelle riepilogative per una più rapida consultazione delle novità.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

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2. Punti salienti della riforma

  • Interruzione della prescrizione: modifica all’art. 160 c.p. consistente nell’interruzione della prescrizione con: l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto; l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria o al giudice; l’invito a presentarsi davanti al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio; il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione; la richiesta di rinvio a giudizio; il decreto di fissazione dell’udienza preliminare; l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato; il decreto di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena; la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo; il decreto che dispone il giudizio immediato; il decreto che dispone il giudizio; la sentenza di condanna; decreto di condanna.
  • Cessazione del corso della prescrizione: abrogazione dell’art. 161-bis c.p., il quale dispone che “il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento“.
  • Improcedibilità: abrogazione dell’art. 344-bis c.p.p. rubricato “improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione“. In questo modo, la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni e del giudizio di Cassazione entro il termine di un anno non costituiranno causa di improcedibilità dell’azione penale.

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Riccardo Polito

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