Inammissibilità e improcedibilità penale: la Cassazione fa chiarezza

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L’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione, Settore Penale, ha diffuso, tramite il website istituzionale, la Relazione tematica n. 12 del 6 marzo 2023 titolata “Gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine al rapporto tra inammissibilità del ricorso per cassazione e improcedibilità”.

Leggi la Relazione tematica n. 12 del 6 marzo 2023

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Indice

1. La Relazione n. 12


L’organo giudiziario di legittimità, con una nuova relazione, torna a fare chiarezza su temi controversi, in specie a seguito della riforma Cartabia, che ha cambiato le carte e imposto nuove regole. In 38 pagine l’Ufficio del Massimario e del Ruolo illustra gli aspetti di inammissibilità e improcedibilità del ricorso, alla luce della giurisprudenza più recente e dei contributi dottrinali.

2. La novella della riforma Cartabia


Il contributo origina dall’illustrazione del nuovo comma 2 dell’art. 2 della legge 27 settembre 2021, n. 134 che tramite la lettera a), ha introdotto nel codice di rito penale l’art. 344-bis Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione») in virtù del quale costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale la mancata definizione:

  • del giudizio d’appello entro il termine di due anni (comma 1)
  • del giudizio di Cassazione entro il termine di un anno (comma 2).

Si rappresenta che dette unità di misura, prorogabili, sono costruite in simmetria ai limiti temporali della cd. legge Pinto (art. 2, comma 2-bis, legge 24 marzo 2001, n. 89) di ragionevole durata del processo, bene di rango costituzionale (art. 111, comma secondo, Cost.) e convenzionale (art. 6, § 1, CEDU) del quale il nuovo meccanismo estintivo costituisce garantistica attuazione. La decorrenza del termine di improcedibilità è determinata nel novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione previsto per il giudizio di appello dall’art. 544 cod. proc. pen. – come eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 154 disp. att. cod. proc. pen. (comma 3) – e per il giudizio di cassazione dall’art. 617, comma 2, cod. proc. pen. (comma 8).


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3. Tempo dell’oblio e del processo


Il legislatore della riforma, secondo l’Ufficio, ha adottato una soluzione “dualistica” fondata sulla distinzione tra:

  • tempo dell’oblio (cui consegue la prescrizione sostanziale del reato),
  • tempo del processo (cui consegue l’improcedibilità dell’azione penale, ossia la cd. prescrizione processuale).

La pronuncia della sentenza di primo grado (sia essa di condanna o di assoluzione) segna la definitiva cessazione del corso della prescrizione (art. 161-bis cod. pen.), dopodiché scatta un autonomo sbarramento temporale per le impugnative (art. 344-bis cod. proc. pen.) nel quale il superamento del termine massimo incide, non più sul reato, ma sul potere statuale di proseguire“nell’esame del merito e di giungere ad una condanna definitiva, caducando la precedente pronuncia”.

4. I profili controversi


In vista della progressiva entrata a regime della nuova disciplina dell’improcedibilità “temporale” o “cronologica” come pure è stata meglio definita dalla prima dottrina, la relazione, ricognitiva degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali finora maturati, riguarda due specifici profili controversi:

  • il regime temporale dell’improcedibilità e i connessi dubbi di legittimità costituzionale dello sbarramento di operatività ai reati commessi antecedentemente al 1° gennaio 2020;
  • il rapporto tra l’improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. e l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

5. I 4 capitoli


Il documento si dipana in 4 capitoli:

  • L’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione.
  • La giurisprudenza di legittimità: primi riferimenti.
  • Il regime temporale dell’improcedibilità: norme transitorie e questioni in tema di retroattività. (Il difetto di coordinamento tra i commi 4 e 5 dell’art. 2 legge n. 134 del 2021. Lo sbarramento temporale dell’art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2021: la natura dell’istituto e le ricadute in tema di possibile applicabilità ai reati commessi prima del 1° gennaio 2020. La dottrina maggioritaria sulla legittimità costituzionale del regime intertemporale. La dottrina minoritaria sull’illegittimità costituzionale del regime intertemporale. I risvolti in malam partem: la possibile natura sfavorevole dell’istituto. La giurisprudenza di merito sull’infondatezza della questione di costituzionalità. Segue: i rilievi dottrinari. Il primo arresto di legittimità sull’infondatezza della questione di costituzionalità. Segue: i rilievi dottrinari. La successiva giurisprudenza di legittimità.).
  • I rapporti tra improcedibilità e inammissibilità dell’atto di impugnazione. (La prevalenza della declaratoria d’inammissibilità nel primo (ed unico) arresto di legittimità. La conforme tesi dottrinaria del primato dell’inammissibilità sull’improcedibilità. La difforme tesi dottrinaria del primato dell’improcedibilità sull’inammissibilità dell’impugnazione.).

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Avv. Biarella Laura

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