Corte di cassazione sull’istituto dell’improcedibilità di cui all’art. 344 bis c.p.p., recentemente introdotto con la c.d. riforma Cartabia

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La prima pronuncia della corte di cassazione sull’istituto dell’improcedibilità di cui all’art. 344 bis c.p.p., recentemente introdotto con la c.d. riforma cartabia (l. 134/2021).

Ordinanza Cass. pen., Sez. VII, 26 novembre 2021 (ud. 19 novembre 2021), n. 43883

Indice

  1. Premessa.
  2. Il fatto.
  3. Le motivazioni addotte dalla Corte di Cassazione.
  4. Osservazioni conclusive.

Premessa

Con l’ordinanza in esame, la Settima sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta su una delle novità più significative e dibattute della c.d. Riforma Cartabia (L. 134/2021), data dalla previsione di una sanzione di improcedibilità dei processi in ragione dell’eccessiva durata delle fasi di impugnazione.

Il legislatore interviene attraverso la previsione di cui al novello art. 344 bis c.p.p., introdotto con l’art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 134/2021.

Il fatto

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso avverso una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado con la quale un soggetto era stato condannato per i reati di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), minacce (art. 612 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.).

Avverso la suddetta sentenza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione adducendo violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all’affermazione di responsabilità penale, alla valutazione delle prove, all’insussistenza degli eventi necessari per l’integrazione dell’art. 612 bis c.p. e all’ insussistenza del delitto di minacce.

Inoltre, con una successiva memoria difensiva, è stata richiesta la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 344 bis commi 1 e 2 c.p.p. in base al quale la mancata definizione del giudizio di Cassazione entro il termine di un anno determina l’improcedibilità dell’azione penale. Nel caso di specie sarebbe intercorso un anno dai 90 giorni successivi al termine per il deposito della sentenza impugnata.

Infine, il ricorrente ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 3 della L. 134/2021 con riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., sostenendo che il nuovo istituto dell’improcedibilità ha natura sostanziale e non processuale, conseguendo così l’applicazione di un diverso regime in termini di prevedibilità della sanzione e irretroattività della norma più favorevole al reo.

In particolare, la limitazione di efficacia nel tempo all’istituto dell’improcedibilità (applicabile, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della L. 134/2021, ai soli giudizi aventi ad oggetto reati commessi dal 1° gennaio 2020) determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione in quanto vi sarebbe una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima situazione, violando, al contempo, così anche il principio della retroattività della norma più favorevole al reo.

Le motivazioni addotte dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha espresso un giudizio di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, i quali risultano reiterativi di quelli oggetto dell’atto di appello sui quali vi è stata una completa, corretta ed adeguata risposta nella sentenza impugnata.

La Suprema Corte si è pronunciata anche sulla richiesta di improcedibilità avanzata dal ricorrente, dichiarandola manifestamente infondata. Peraltro, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’inammissibilità di un ricorso (come è avvenuto nel caso di specie) impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale a cui consegue, pertanto, la formazione del “giudicato sostanziale”; ciò determina l’impossibilità per il giudice dell’impugnazione di rilevare eventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito della causa (così Cass. pen. S.U., n. 12602/2015; Cass. pen. S.U., n. 23428/2005; Cass. pen. S.U., n. 32/2000; Cass. pen. S.U., n. 15/1999; Cass. pen. S.U., n. 21/1994).

Tali considerazioni, seppur esposte in merito alla causa di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., sono applicabili anche al nuovo istituto dell’improcedibilità, al fine di evitare eventuali strumentalizzazioni realizzabili attraverso la proposizione di ricorsi inammissibili.

Dalle osservazioni sopra esposte deriva, quindi, che l’inammissibilità del ricorso presentato impedisce l’eventuale pronuncia di improcedibilità del giudizio, a cui consegue, pertanto, anche la non rilevanza ai fini della decisione della questione di illegittimità costituzionale addotta dalla difesa.

Tale irrilevanza si desume anche dal mancato decorso del termine di un anno per la dichiarazione di improcedibilità previsto per i giudizi di impugnazione (art. 344 bis c.p.p.); il suddetto termine deve essere calcolato a partire dal 19 ottobre 2021, data di entrata in vigore della L. n. 134/2021.

Con la nuova disciplina, il legislatore ha predisposto anche delle disposizioni finalizzate a permettere una graduale applicazione della Riforma, garantendo così anche un adeguamento degli uffici giudiziari. Pertanto, ai sensi del comma 4 dell’art. 2 della L. 134/2021, solo per i procedimenti di impugnazione nei quali, alla data di entrata in vigore della Legge (19 ottobre 2021), siano già pervenuti alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell’art. 590 c.p.p., decorreranno i termini di durata del giudizio di cassazione.

I giudici ermellini non si sono limitati a dichiarare l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale ma ne hanno sottolineato anche la manifesta infondatezza, non condividendo l’assunto proposto dal ricorrente in base al quale l’istituto dell’improcedibilità avrebbe natura sostanziale.

Pur avallando l’orientamento alla luce del quale il principio di legalità “copre” anche le implicazioni sostanziali delle norme processuali (così Corte Cost., n. 278/2020), la Corte ha sottolineato che bisogna verificare se queste ultime siano o meno coerenti con la finalità attribuita dall’ordinamento a quell’istituto e con gli interessi coinvolti.

Sul punto si è richiamata la giurisprudenza in tema di prescrizione, e in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 72/2008 che si è pronunciata in merito alla L. 251/2005 (c.d. Legge ex Cirielli), con la quale i giudici costituzionali hanno condiviso la scelta legislativa di escludere la disciplina dei termini di prescrizione più favorevoli ai processi già pendenti in appello o in Cassazione, sottolineando che “per tali processi, l’esclusione dell’applicazione retroattiva della prescrizione più breve non discende dall’eventuale verificarsi di un certo accadimento processuale, ma dal fatto oggettivo e inequivocabile che processi di quel tipo siano in corso ad una certa data”.

Pertanto, sulla base di tali considerazioni, il regime transitorio introdotto dalla L. 341/2021 può essere considerato pienamente legittimo, in quanto risponde alla necessità di coordinamento con il restante impianto normativo ma anche all’esigenza di introdurre gradualmente nel sistema processuale un istituto così fortemente innovativo, al fine di consentire anche una adeguata organizzazione degli uffici giudiziari.

Infine, la Corte di Cassazione ha ritenuto insussistente anche l’ipotizzata violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) formulata dal ricorrente, in quanto l’impossibilità di far valere l’improcedibilità per i reati commessi prima del 1° gennaio 2020 è pienamente fondata ed ammissibile considerando che a tali reati non si applica la normativa di cui alla  L. n. 3/2019 relativa alla sospensione del termine di prescrizione dopo la sentenza di primo grado; pertanto, non si può ritenere che vi sia una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima situazione.

Osservazioni conclusive

L’ordinanza in esame assume un notevole interesse nel mondo giurisprudenziale e dottrinale in quanto rappresenta la prima pronuncia della Corte di Cassazione sul nuovo istituto della improcedibilità introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia (L. 341/2021).

In particolare, il dibattito sull’improcedibilità, di cui troviamo gli albori nella dottrina (data la recente introduzione) e che ha ricevuto una prima risposta da parte della giurisprudenza con la pronuncia in esame, si incentra sulla natura sostanziale o processuale della stessa e conseguentemente sulla sua efficacia retroattiva.

Giova rammentare che il regime di validità di una norma penale varia a seconda della natura sostanziale o processuale della stessa: la validità della norma penale processuale è retta dal brocardo “tempus regit actum”, mentre la norma penale sostanziale richiede il rispetto del principio di retroattività favorevole (e quindi del divieto di irretroattività in malam partem).

Sul punto si può far riferimento a due recenti vicende.

La prima riguarda la Legge n. 3/2019 (c.d. Legge Spazzacorrotti) che ha inserito alcuni delitti contro la pubblica amministrazione[1] nel catalogo dei reati per i quali è precluso l’ottenimento di benefici e di altre misure alternative previste dalla Legge sull’ordinamento penitenziario[2] (L. n. 354/1975). La giurisprudenza di legittimità attribuiva alle norme disciplinanti la fase dell’esecuzione penale natura processuale[3] , per cui esse non sarebbero state soggette al principio di retroattività favorevole. Tuttavia, recentemente la Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 32/2020), chiamata a pronunciarsi sulle novità introdotte dalla Legge Spazzacorrotti in materia esecutiva, non ha condiviso il suddetto orientamento in quanto potrebbe porre dei problemi di compatibilità con i principi costituzionali. La Consulta ha motivato la decisione sostenendo che la regola consolidata nel diritto vivente in base alla quale alle pene detentive si deve applicare la legge in vigore al momento della loro esecuzione deve trovare una significativa eccezione nel caso in cui la novità legislativa non comporti una mera modifica delle modalità esecutive della pena, ma una trasformazione della natura della sanzione e della sua incidenza sulla libertà personale dell’individuo. Alla luce di tali considerazioni i giudici costituzionali hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale  dell’art. 1 c. 6 della c.d. Legge Spazzacorrotti (L. n. 3/2019), così come interpretato nel diritto vivente, nel senso che le modificazioni all’art. 4 bis della Legge sull’ordinamento penitenziario abbiano natura processuale, per cui si applichino anche ai soggetti condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 3/2019 con riferimento  alla disciplina delle misure alternative alla detenzione, e in particolare della liberazione condizionale(artt. 176 e 177 c.p.) e del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione( art. 656 c. 9 lett. a) c.p.p.).

Un’altra questione recente che ha interessato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale è quella attinente alle numerose disposizioni emanate in occasione dell’emergenza pandemica causata dalla diffusione del Covid-19 che hanno disposto una sospensione dei procedimenti penali e, conseguentemente, una sospensione dei termini di prescrizione e delle misure cautelari. Esse sono state applicate a procedimenti penali per reati commessi prima della loro entrata in vigore. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 83 c. 4 del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) con riferimento all’art. 25 c. 2 Cost., ha sostenuto che “la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 83, comma 4, cit. non viola il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole in quanto la disciplina dettata dai commi 1 e 2 del medesimo art. 83 è riconducibile all’ipotesi di sospensione di cui all’art. 159 cod. pen.”.

Concludendo, l’istituto dell’improcedibilità oggetto dell’ordinanza esaminata, seppur introdotto da soli pochi mesi, non è stato esente da critiche di una parte della dottrina che ne ha evidenziato la dubbia compatibilità con la Carta costituzionale, in quanto si tratta di uno strumento che potrebbe pregiudicare l’effettività della funzione giurisdizionale (art. 101 Cost.), nonché la ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost.), specialmente prendendo in considerazione la previsione in base alla quale non può esservi declaratoria di improcedibilità qualora l’imputato chieda la prosecuzione del processo anche oltre il prescritto termine (art. 344 bis c. 7 c.p.p.), nonché alla preclusione dell’istituto dell’improcedibilità per i delitti puniti con l’ergastolo. (art. 344 bis comma 9 c.p.p.).[4]

L’ordinanza della Corte di Cassazione esaminata in tale sede rappresenta soltanto il primo passo verso un superamento di tali criticità e verso un’applicazione dell’istituto dell’improcedibilità che sia pienamente rispettosa dei principi costituzionali.

Non resta che attendere le riflessioni della dottrina e le applicazioni da parte della giurisprudenza[5].

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Note

[1] Si fa riferimento ai delitti di “peculato” (art. 314 c.p.), “concussione” (art. 317 c.p.), “corruzione per l’esercizio della funzione” (art. 318 c.p.), “corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio” (art. 319 c.p.), “corruzione in atti giudiziari”(art. 319 ter c.p.), “induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319 quater c.p.), “corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio” (art. 320 c.p.), “istigazione alla corruzione” (art. 322 c.p.) e, infine, “peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri” (art. 322 bis c.p.).

[2] In base al comma dell’art. 4 bis della Legge sull’ordinamento penitenziario “L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58 ter della presente legge o a norma dell’articolo 323 bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 416 bis e 416 ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 octies e 630 del codice penale, all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni”.

[3] Così Cass. pen. S.U., n. 24561/2006; Corte Cost. 240/2015.

[4] Sul punto v. Nappi, Appunti sulla disciplina dell’improcedibilità per irragionevole durata dei giudizi di impugnazione, in Questione Giustizia, 2021; Spangher, Art. 344 bis c.p.p.: questioni di incostituzionalità e criticità applicative di Giorgio Spangher, in Giustizia Insieme, 2021.

[5] Si ritiene opportuno segnalare una recentissima sentenza della V sezione della Corte di Cassazione (Corte cass. n. 334/2022) che si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale  dell’ istituto dell’improcedibilità (art. 2, commi 2 e 3 della L. n. 134/2021) , sollevata per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. ,nella parte in cui prevede l’applicazione della causa di improcedibilità dell’azione penale ai soli reati commessi dal 01 gennaio 2020.

Giovanna De Feo

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